Sentenza del 3 dicembre 2009
Corte penale
Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Giorgio Bomio,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO-
NE,
contro
Oggetto
- A., difeso dal suo avvocato di fiducia Rossano
Pinna,
- B., difeso dal suo avvocato di fiducia Luca
Marcellini,
Ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305
bis
CP)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: SK.2009.6
-
2 -
Fatti:
A. Il 27 maggio 2005 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
(MROS) ha segnalato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) un so-
spetto di riciclaggio riguardante B., cittadino italiano, contitolare con la moglie C.
della relazione bancaria n. 1 aperta l’11 marzo 2005 presso la Banca D. SA (Lu-
gano). La segnalazione traeva spunto dal fatto che B. aveva dichiarato
all’intermediario finanziario che, in quanto oggetto di un’inchiesta penale in Italia
per titolo di corruzione, desiderava trasferire la relazione bancaria verso un altro
istituto bancario (cl. 1 p. 4.0.1).
B. Con decisione del 31 maggio 2005 il MPC ha aperto un’indagine preliminare di
polizia giudiziaria nei confronti di B. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi
dell’art. 305
bis
CP (cl. 1 p. 1.0.2).
C. In data 7 giugno 2005, a seguito di un’informazione spontanea trasmessa dal
MPC alle autorità italiane in virtù dell’art. 67a AIMP, la Procura della Repubblica
di Brindisi ha inoltrato una richiesta di assistenza giudiziaria al MPC (cl. 24
p. 18.4.1 e segg.). La richiesta confermava il rinvio a giudizio di B. nonché degli
imputati A. ed E. per il reato di concorso in corruzione per un atto contrario ai pro-
pri doveri d’ufficio (art. 110 e 319 del Codice penale italiano [CP italiano]).
L’inchiesta condotta in Italia avrebbe permesso di stabilire l’esistenza di fatti di
corruzione commessi, a diverso titolo, dall’ex sindaco di Brindisi, E.,
dall’imprenditore portuale A. e da B., quest’ultimo consulente della società elettri-
ca F. S.p.A. nonché socio di A. Secondo le autorità italiane, B. e A. avrebbero
concluso un accordo corruttivo con E. per garantirsi un’importante commessa di
carbone. Dalla prima metà del 2002, F. S.p.A., società del gruppo G., era proprie-
taria della Centrale Termoelettrica H. alimentata a carbone. B. era agente per
l’Italia della società I. Ltd a Singapore, società che acquistava, per conto della F.
S.p.A., dalle miniere indonesiane una qualità di carbone a basso contenuto di
zolfo denominato carbone della società R. La Centrale H., in esercizio dal 1964,
era destinata alla chiusura per carenza dei dispositivi di ambientalizzazione. In-
vece di ordinarne la chiusura E. si è adoperato, anche facendo leva su esponenti
politici a lui vicini, affinché la Centrale H., anziché chiudere definitivamente, po-
tesse continuare a produrre energia mediante l’impiego del carbone. Tale deci-
sione si sarebbe fondata sull’accordo corruttivo precitato, che prevedeva che E.,
al fine di garantire la sottoscrizione della convenzione del 17 febbraio 2003 relati-
va all’esercizio della Centrale H. ed accettare la clausola di cui all’art. 6 di tale
convenzione in cui si prevedeva che la F. S.p.A. usasse carbone a basso conte-
nuto di zolfo per l’alimentazione della Centrale H. – carbone di cui B. era importa-
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tore monopolista per l’Italia – conseguisse una somma pari a USD 1.30 per ton-
nellata di carbone venduta da I. Ltd alla Centrale H. Sempre secondo le autorità
penali italiane, una parte rilevante degli utili doveva essere bonificata sulla rela-
zione bancaria in Svizzera intestata alla società J. Ltd a Tortola (società acquista-
ta da B. e A. da un fiduciario ticinese con scopo di fatturare le commissioni a
I. Ltd), mentre una minima parte doveva essere corrisposta da I. Ltd a K. S.r.l. in
Italia. L’accordo tra B., A. ed E. avrebbe previsto il versamento ad E. di almeno
un quarto delle commissioni versate da I. Ltd, ossia di parte del danaro deposita-
to in Svizzera su conti riconducibili ad A. Ad E. sarebbe inoltre stata promessa,
da parte di A., la cessione in suo favore del 25% delle quote della K. S.r.l., agen-
te della I. Ltd, società appositamente costituita da A. e B. per l’importazione del
carbone necessario alla Centrale H.
D. Mediante decisione del 7 novembre 2005 il MPC ha esteso le indagini preliminari
di polizia giudiziaria nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi
dell’art. 305
bis
CP e di corruzione di pubblici funzionari stranieri ai sensi dell’art.
322
septies
CP (cl. 1 p. 1.0.3).
E. Il 30 novembre 2006 il MPC ha richiesto all’Ufficio dei Giudici istruttori federali
(UGI) l’apertura dell’istruzione preparatoria nei confronti di B. e A. (cl. 1 p.
1.0.15). L’istruzione è stata aperta il 1° febbraio 2007 (cl. 1 p. 1.0.31) e conclusa
il 16 dicembre 2008 (cl. 1 p. 1.0.82).
F. Nel corso dell’indagine di polizia giudiziaria e dell’istruzione preparatoria sono
state segnatamente perquisite e sequestrate varie relazioni bancarie di pertinen-
za degli indagati accese presso istituti bancari svizzeri. In data 31 maggio 2005 è
stata bloccata e perquisita la relazione bancaria n. 1 intestata a B. ed alla moglie
C. in essere presso la Banca D. SA di Lugano (cl. 2 p. 7.1.13). A seguito di par-
ziali dissequestri ordinati dal MPC e dal Giudice istruttore federale, la misura di
sequestro è stata limitata all’importo di USD 185'439.35. Sono inoltre state per-
quisite le seguenti relazioni bancarie: n. 2 intestata a B. e C. presso la Banca L.
SA di Lugano (cl. 4 p. 7.36.1 e segg.); n. 3 intestata a B. presso la Banca L. SA di
Lugano (cl. 5 p. 7.54.1 e segg.); n. 4 intestata a B. presso la Banca L. SA di Lu-
gano (cl. 5 p. 7.71.1 e segg.); n. 5 intestata a B. presso la Banca L. SA di Lugano
(cl. 6 p. 7.85.1 e segg.), n. 6 intestata a J. Ltd presso la Banca L. SA di Lugano
(cl. 7 p. 7.108.1 e segg.); n. 7 intestata a M. presso la Banca L. SA di Lugano (cl.
7 p. 7.122.1 e segg.) e n. 8 intestata a N., figlio di B., presso la Banca L. SA di
Lugano (cl. 7 p. 7.136.1 e segg.).
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4 -
G. Dall’analisi della documentazione bancaria è emerso che tra marzo e ottobre
2003, il conto n. 6 intestato alla J. Ltd, con aventi diritto economico B. ed A., è
stato accreditato essenzialmente dalla I. Ltd attraverso la Banca O. di Singapore
per un totale di USD 796'728.-. Questo importo è stato in seguito suddiviso a ra-
gione del 50% tra A. e B. La parte di A. è stata trasferita sulla relazione n. 7 inte-
stata a M. quale Trustee di S., il cui beneficiario era A. Il restante 50% è invece
confluito sulla relazione n. 3 presso la Banca L. SA di Lugano intestata a B. Que-
sti fondi sono in seguito stati in parte prelevati a contanti per un ammontare di
EUR 89'000.-, USD 95'944.- e fr. 4'040.- e in parte trasferiti sulla relazione n. 8, il
cui avente diritto economico era N. Nel luglio 2003 B. procedeva alla chiusura
della relazione n. 3 con conseguente trasferimento del saldo a favore della rela-
zione n. 8. A sei mesi dall’apertura di quest’ultima relazione, la stessa veniva e-
stinta con prelievi a contanti e il saldo di EUR 320'617.- trasferito sulla relazione
n. 4 di spettanza di B. Nel corso del 2004, la relazione n. 4 è poi stata pressoché
svuotata mediante prelievi a contanti per un ammontare di EUR 114'295.- e
USD 110'747.- ed il trasferimento di titoli in parte a favore della relazione nomina-
tiva di B. e in parte su una rubrica del conto n. 9 presso Banca L. SA riconducibi-
le a P.
H. Con decisione del 15 maggio 2006, il MPC ha ordinato la desistenza dal proce-
dimento nei confronti di A. per il reato di corruzione di pubblici funzionari stranieri
ai sensi dell’art. 322
septies
CP (cl. 1 p. 1.0.85).
I. B. è stato condannato ad una pena di un anno e cinque mesi di reclusione con
sentenza pronunciata il 17 febbraio 2006 dall’Ufficio del giudice per le indagini
preliminari (GIP) presso il Tribunale di Brindisi secondo il rito del patteggiamento
(cl. 13 p. 18.1.145). L’accusato ha restituito alle autorità italiane EUR 330'000.-
circa quale compensazione (cl. 13 p. 18.1.127-128 e 146).
J. A. è stato condannato ad una pena di cinque anni di reclusione mediante senten-
za del 30 gennaio 2009 emessa dalla Seconda Sezione penale del Tribunale di
Brindisi (cl. 33 p. 510.060 e segg.). Contro questa sentenza sia l’accusa che la
difesa hanno interposto appello (cl. 33 p. 510.444 e segg. e 681.1). La prossima
udienza in merito è prevista per il 27 maggio 2010 (cl. 33 p. 681.1).
K. Con atto d'accusa del 15 maggio 2009 inoltrato al Tribunale penale federale
(TPF), il MPC ha chiesto il rinvio a giudizio di B. e A. per ripetuto riciclaggio di
denaro ai sensi dell'art. 305
bis
CP.
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5 -
L. Il dibattimento ha avuto luogo dal 30 novembre al 1° dicembre 2009. B. si è rego-
larmente presentato in aula, mentre A. non si è presentato. Preso atto di questa
assenza, la Corte ha deciso di dare seguito al procedimento in applicazione del-
l'art. 148 cpv. 1 PP in quanto gli atti di causa, comprese le pregresse dichiarazio-
ni dell'accusato contumace, permettevano comunque di arrivare a un giudizio. La
sentenza, in capo all'accusato A., sarebbe pertanto stata pronunciata nelle forme
e secondo le garanzie previste all'art. 148 PP (cl. 33 p. 910.3).
M. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni:
M.1 Il MPC chiede:
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di dichiarare colpevole l'accusato B. per ripetuto riciclaggio di denaro aggravato,
commesso fra il gennaio 2003 e il maggio 2005, e di condannarlo ad una pena
detentiva di quattro mesi, con la sospensione condizionale per un periodo di pro-
va di tre anni, cumulata ad una pena pecuniaria ammontante a fr. 30'000.-, corri-
spondenti a 30 aliquote giornaliere da fr. 1'000.- cadauna;
-
di dichiarare colpevole l'accusato A. per ripetuto riciclaggio di denaro aggravato,
commesso fra il gennaio e l'ottobre 2003, e di condannarlo ad una pena detenti-
va di venti mesi, con la sospensione condizionale per un periodo di prova di tre
anni, cumulata ad una pena pecuniaria ammontante a fr. 18'000.-, corrispondenti
a 30 aliquote giornaliere da fr. 600.- cadauna;
-
la confisca dei valori patrimoniali di pertinenza dell'accusato B. per complessivi
EUR 185'439.35, attualmente sotto sequestro penale in Svizzera presso la rela-
zione bancaria n. 1 intestata a B. e C. e in essere presso la Banca D. SA, Luga-
no;
-
che le autorità del Cantone Ticino siano incaricate, in applicazione dell'art. 243
cpv. 1 PP di eseguire le pene inflitte da codesto Alto Tribunale;
-
la presa a carico delle spese del procedimento cagionate da ciascun accusato,
il cui importo sarà stabilito dal Tribunale secondo il principio della responsabilità
solidale per la totalità delle spese del procedimento che ammontano a
fr. 30'891.55, senza tener conto di quelle maturate durante il dibattimento.
M.2 La difesa di A. chiede:
-
in via principale, l'assoluzione di A. dal reato imputatogli;
-
in via subordinata, qualora in particolare la sentenza di primo grado emessa nei
confronti di A. dovesse essere ritenuta un elemento a carico tale da giustificare la
sua condanna, che nella commisurazione dell'eventuale pena si tenga conto, sia
del carcere preventivo subito in Italia (343 giorni), sia dell'avvenuta restituzione di
tutto quanto conseguito dall'attività in questione, sia della (eventuale) pena com-
minata.
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M.3 La difesa di B. chiede:
I. In via principale
- Il proscioglimento per mancanza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato.
- Il dissequestro delle relazioni sequestrate.
- L'assegnazione di un'equa indennità per ripetibili, tasse e spese di giustizia a
carico dello Stato.
II. In via subordinata
- Il proscioglimento in applicazione del divieto del ne bis in idem.
- Il dissequestro delle relazioni bancarie.
- L'assegnazione di un'equa indennità per ripetibili, tasse e spese di giustizia a
carico dello Stato.
III. In via ulteriormente subordinata
- B. è condannato per riciclaggio semplice. Viene fissata una pena aggiuntiva
pari a 0.
- Il dissequestro delle relazioni sequestrate.
- Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.
- Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica il 3 dicembre 2009.
- Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei
considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto:
Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali
- Le parti non hanno contestato la competenza del Tribunale penale federale o
sollevato altre questioni pregiudiziali giusta l’art. 154 PP (v. cl. 33 p. 910.3 e
seg.). Ciononostante, la Corte deve esaminare d'ufficio la propria competenza
giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1). Secondo l'art. 26
lett. a LTPF e 337 cpv. 1 lett. a e b CP, la Corte penale del Tribunale penale fe-
derale è competente per statuire sull'infrazione prevista e punita dall'art. 305
bis
CP, se gli atti punibili sono stati commessi prevalentemente all'estero o, se com-
messi in più Cantoni, non abbiano riferimento prevalente in uno di essi. In mate-
ria di riciclaggio di denaro, non sono i crimini pregressi, ma gli atti di riciclaggio
medesimi che devono essere stati commessi prevalentemente all'estero (senten-
za del Tribunale federale 8G.5/2004 del 23 marzo 2004, consid. 2.4 non pubbli-
cato in DTF 130 IV 68 ma tradotto in SJ 2004 I pag. 381 e seg.; TPF 2007 165
- 7 -
consid. 1.1). Nella fattispecie, le operazioni bancarie incriminate sono state effet-
tuate in Italia, a Singapore e in Svizzera, più precisamente a Zurigo e a Lugano.
In assenza di contestazione del foro, la questione di sapere se gli atti sono stati
prevalentemente commessi all'estero o in uno dei due Cantoni precitati non ne-
cessita di essere approfondita, ritenuto che lo stato dell'incarto, unitamente ad e-
sigenze d'efficacia e di celerità non permetterebbero comunque un eventuale rin-
vio ad un'autorità cantonale (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Nella fattispecie è
d’uopo rilevare che, debitamente informato dalle autorità di perseguimento fede-
rali, il Procuratore generale del Cantone Ticino, luogo dove si sarebbero svolti i
maggior atti di riciclaggio in Svizzera, ha comunicato di non avere l’intenzione di
avviare una procedura penale contro gli accusati e di non sollevare obiezioni sul-
la competenza federale nella fattispecie (cl. 1 p. 1.0.39). Visto quanto precede, la
competenza del Tribunale penale federale è data.
Sui reati contestati agli accusati
2.1 In base ai capi d'accusa A.1.1 e B.1.1, B. ed A. sono accusati di avere intenzio-
nalmente e ripetutamente compiuto in correità atti suscettibili di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, per
un valore complessivo pari a USD 794'728.10, sapendo o dovendo presumere
che provenivano da un crimine. Si tratta di atti che sarebbero stati commessi in
Italia, a Singapore, a Zurigo e a Lugano, nel periodo gennaio 2003 – ottobre
2003. Secondo l’accusa i valori patrimoniali in questione sarebbero parte di utile
derivante da un’attività commerciale, in esecuzione di contratti di compravendita
di carbone sottoscritti da I. Ltd e da F. S.p.A., realizzata in base ad un accordo
corruttivo preesistente, i cui termini sono stati stabiliti dal corrotto E., sindaco del-
la città di Brindisi, e dai corruttori B. ed A. in occasione di alcuni incontri in diver-
se località italiane, avvenuti a partire dal mese di febbraio - marzo del 2002. L'ac-
cordo corruttivo avrebbe previsto la sottoscrizione da parte di E., per conto del
Comune di Brindisi nella sua veste di sindaco, di una convenzione che impegna-
va in particolare la F. S.p.A. all’uso di carbone a basso contenuto di zolfo per
l’alimentazione della Centrale termoelettrica H., convenzione sottoscritta in data
17 febbraio 2003. L'accordo corruttivo avrebbe inoltre previsto la suddivisione in
quote predefinite a favore di B., A. ed E., di parte del suindicato utile da accredi-
tare su un conto estero e successivamente l’accettazione da parte di E. della pro-
messa di cessione a suo favore del 25% delle quote della società K. S.r.l., Geno-
va, agente della I. Ltd, atto corruttivo commesso da E. in relazione all’attività uffi-
ciale di sindaco nel Comune di Brindisi, contrastante con i suoi doveri d’ufficio,
sottostante al suo potere d’apprezzamento ed eseguito in violazione del dovere
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8 -
di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione in quanto adot-
tato asservendo la funzione agli interessi del privato corruttore. E. avrebbe com-
messo tale atto corruttivo in concorso con B., in qualità di agente della I. Ltd e
socio della K. S.r.l., ed A., in qualità di socio della K. S.r.l., i quali avrebbero rici-
clato il denaro di origine criminale agendo per mestiere e realizzando una grossa
cifra d’affari e un guadagno considerevole, con l’intenzione di procurarsi redditi
regolari attraverso condotte ripetute e prolungate nel tempo alla stessa stregua di
una professione, a valere quale finanziamento e soddisfacimento dei propri biso-
gni vitali. Per quanto riguarda le operazioni concretamente rimproverate agli ac-
cusati nell’atto d’accusa vengono descritti i seguenti fatti:
-
aver conferito, in data 9 gennaio 2003 a Lugano, alla Q. SA, il mandato di
costituzione/acquisto, domiciliazione, segretariato, amministrazione e conta-
bilità, relativo alla società J. Ltd, costituita il 2 luglio 2002, con l’incarico di a-
prire una relazione bancaria a nome della stessa società presso la Banca L.
SA di Lugano e suddividere ogni reddito che vi sarebbe confluito a favore di
A. e B. nella misura del 50% ognuno;
-
aver utilizzato, il 13 gennaio 2003, la società J. Ltd per aprire presso la Ban-
ca L. SA di Lugano, a nome della stessa società e con aventi diritto econo-
mico A. e B., la relazione bancaria n. 6;
-
aver confermato per iscritto, in data 26 gennaio 2003 a Lugano, l’incarico alla
Q. SA di trasferire gli importi che sarebbero stati accreditati sulla relazione
bancaria n. 6 in parti uguali a favore delle relazioni bancarie aperte presso
Banca L. SA di Lugano n. 7 e n. 3;
-
aver utilizzato, nel periodo gennaio 2003 – ottobre 2003, la relazione banca-
ria n. 6 per trasferirvi e/o farvi trasferire parte degli utili derivanti dall’attività
commerciale realizzata in base all'accordo corruttivo, e trasferire e/o far tra-
sferire ulteriormente tali valori patrimoniali in parti uguali a favore delle rela-
zioni bancarie n. 7, intestata a M. quale Trustee di S., dove avente diritto e-
conomico risulta essere A., e la relazione bancaria n. 3, intestata a B., che
risulta esserne anche avente diritto economico;
-
aver operato o fatto operare in particolare, nel periodo 31 gennaio 2003 -
15 ottobre 2003, trasferimenti di denaro a favore della relazione bancaria
n. 6, i primi due importi tramite la banca CC. SA di Zurigo su ordine della so-
cietà R. Giacarta/Indonesia e i successivi importi tramite la Banca O. di Sin-
gapore su ordine di I. Ltd, società di trading posseduta dalla società R. per
un controvalore complessivo pari a USD 794'728.10;
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9 -
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aver operato o fatto operare in particolare, nel periodo 12 marzo 2003 –
20 ottobre 2003, trasferimenti di denaro dalla relazione bancaria n. 6 a favo-
re della relazione bancaria n. 7, per un controvalore complessivo pari a
USD 394'725.75;
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aver operato o fatto operare in particolare, nel periodo 12 marzo 2003 –
17 luglio 2003, trasferimenti di denaro dalla relazione bancaria n. 6 a favore
della relazione bancaria n. 3, per un controvalore complessivo pari a
USD 281'246.20;
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aver operato o fatto operare in particolare, nel periodo 26 agosto 2003 –
20 ottobre 2003, su disposizione scritta del 15 luglio 2003 di B., trasferimenti
di denaro dalIa relazione bancaria n. 6 a favore della relazione bancaria n. 8,
aperta presso la Banca L. SA di Lugano e intestata a N., che risulta esserne
anche avente diritto economico, per un controvalore complessivo pari a USD
113'479.55.
2.2 In base al capo d'accusa A.1.2, B. è inoltre accusato singolarmente di ripetuto
riciclaggio di denaro aggravato per avere, a Lugano, nel periodo marzo 2003 -
maggio 2005, intenzionalmente e ripetutamente compiuto atti suscettibili di vani-
ficare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali
provenienti dalla relazione bancaria n. 6, per un valore complessivo pari a USD
394'725.75, ossia il 50% dell'importo complessivo trasferito a favore della stessa
relazione bancaria, sapendo o dovendo presumere che provenivano dal crimine
di corruzione già descritto sopra al consid. 2.1, agendo anche quale autore me-
diato, in particolare utilizzando quale esecutore materiale il proprio figlio N. per
quanto attiene alle condotte riferibili alla relazione n. 8, agendo per mestiere e
realizzando una grossa cifra d'affari e un guadagno considerevole, con l'intenzio-
ne di procurarsi redditi regolari attraverso condotte ripetute e prolungate nel tem-
po alla stessa stregua di una professione, a valere quale finanziamento e soddi-
sfacimento dei propri bisogni vitali. Per quanto riguarda le singole operazioni di
riciclaggio a lui rimproverate, l’autorità requirente lo accusa in particolare di ave-
re:
-
utilizzato, nel periodo marzo 2003 - agosto 2003, la relazione n. 3, per trasfe-
rirvi e/o farvi transitare parte degli utili derivanti dall'attività commerciale rea-
lizzata in base all'accordo corruttivo, per un controvalore complessivo pari a
USD 281'246.20, provenienti dalla relazione bancaria n. 6;
-
operato o fatto operare in particolare, in data 4 agosto 2003 e in data 30 lu-
glio 2003, trasferimenti di denaro e di titoli dalla relazione bancaria n. 3 a fa-
vore della relazione bancaria n. 8, per un controvalore complessivo pari ad
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10 -
almeno USD 281'246.20, e successivamente ordinato la chiusura, avvenuta
in data 6 agosto 2003, della relazione bancaria n. 3;
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utilizzato, nel periodo luglio 2003 - gennaio 2004, la relazione n. 8, per tra-
sferirvi e/o farvi transitare parte degli utili derivanti dall'attività commerciale
realizzata in base all'accordo corruttivo, per un controvalore complessivo pari
ad almeno USD 394'725.75, provenienti dalla relazione bancaria n. 6 e dalla
relazione bancaria n. 3;
-
fatto operare in particolare, in data 20 gennaio 2004 e 12 gennaio 2004, tra-
sferimenti di denaro e di titoli, dalla relazione bancaria n. 8 a favore della re-
lazione bancaria n. 4, per un controvalore complessivo pari ad almeno USD
394'725.75, e successivamente fatto ordinare la chiusura, avvenuta in data
21 gennaio 2004, della relazione bancaria n. 8;
-
utilizzato, nel periodo dicembre 2003 - gennaio 2005, la relazione n. 4, aper-
ta presso la Banca L. SA di Lugano il 29 dicembre 2003, a lui intestata e di
cui risulta esserne anche avente diritto economico, per trasferirvi e/o farvi
transitare parte degli utili derivanti dall'attività commerciale realizzata in base
all'accordo corruttivo, per un controvalore complessivo pari ad almeno
USD 394'725.75, provenienti dalla relazione bancaria n .8;
-
operato in particolare, prelevamenti di denaro in contanti dalla relazione ban-
caria n. 4, tra il 12 gennaio ed il 9 dicembre 2004, per un importo totale di
EUR 149'143.56;
-
operato in particolare, in data 31 dicembre 2004 e 23 dicembre 2004, trasfe-
rimenti di denaro e di titoli dalla relazione bancaria n. 4 a favore della rela-
zione bancaria n. 2, per un controvalore complessivo pari ad almeno
USD 19'796.- e EUR 227'957.51, e successivamente ordinato la chiusura,
avvenuta in data 5 gennaio 2005, della relazione bancaria n. 4;
-
utilizzato, nel periodo dicembre 2004 - maggio 2005, la relazione bancaria
- 2, aperta presso la Banca L. SA di Lugano il 9 dicembre 2004 e intestata a
- e C., della quale entrambi risultano essere avente diritto economico per
trasferirvi e/o farvi transitare parte degli utili derivanti dall'attività commerciale
realizzata in base all'accordo corruttivo, per un controvalore complessivo pari
ad almeno USD 19'796.- e EUR 227'957.51, provenienti dalla relazione ban-
caria n. 4;
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operato in particolare, prelevamenti di denaro in contanti dalla relazione ban-
caria n. 2, tra il 27 dicembre 2004 ed il 27 maggio 2005 per un importo totale
di EUR 176'403.17.
2.3 In base al capo d’accusa B.1.2, A. è accusato singolarmente di ripetuto riciclag-
gio di denaro aggravato per avere, a Lugano, nel periodo gennaio 2003 - aprile
2003, intenzionalmente compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento del-
l'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti dalla rela-
zione bancaria n. 6, per un valore complessivo pari a USD 124'760.-, ossia l'im-
porto trasferito a favore della relazione bancaria n. 7 fino al momento della sosti-
tuzione del beneficiario del Trust S., sapendo o dovendo presumere che proveni-
vano dal crimine di corruzione descritto sopra al considerando 2.1, agendo per
mestiere e realizzando una grossa cifra d'affari e un guadagno considerevole,
con l'intenzione di procurarsi redditi regolari attraverso condotte ripetute e pro-
lungate nel tempo alla stessa stregua di una professione, a valere quale finan-
ziamento e soddisfacimento dei propri bisogni vitali. In particolare a A. singolar-
mente sono rimproverate le seguenti operazioni:
-
aver sottoscritto, in data 9 gennaio 2003, il formulario per la costituzione del
Trust S. indicando quale Settlor e primo beneficiario dello stesso la persona
di A., Trust immatricolato a Guernsey e avente quale Trustee M.;
-
aver sottoscritto, in data 26 febbraio 2003, quale Settlor del Trust S. un ac-
cordo con M. quale Trustee di S. attraverso il quale veniva data in particolare
a quest'ultimo facoltà di aprire relazioni bancarie;
-
aver utilizzato M. quale Trustee di S. per avviare, in data 26 febbraio 2003,
presso la Banca L. SA di Lugano, a nome dello stesso e con avente diritto
economico A., la relazione bancaria n. 7;
-
aver utilizzato, il 12 marzo 2003, la relazione bancaria n. 7 per trasferirvi e/o
farvi transitare, in provenienza dalla relazione n. 6, parte degli utili derivanti
dall'attività commerciale realizzata in base all'accordo corruttivo per un con-
trovalore complessivo pari a USD 124'760.-;
-
aver richiesto, in data 27 marzo 2003, a M. quale Trustee di S. di sostituire il
primo beneficiario del Trust a favore di T. e di inserire quali seconde benefi-
ciarie le loro due mogli AA. e BB. richiesta attuata dal Trustee di S. in data 7
aprile 2003.
-
12 -
- Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di
vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patri-
moniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305
bis
n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia in forma semplice che in forma
aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305
bis
n. 2 CP, segnatamente se l'au-
tore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come
membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio
(lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo
mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è
stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato
compiuto (art. 305
bis
n. 3 CP).
3.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento
o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10
cpv. 2 CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio
(DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione
a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche lad-
dove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 con-
sid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni fi-
nanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino,
possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare
considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20
consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d),
il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza
menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 con-
sid. 1d), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi (DTF 128
IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; URSULA CASSANI, Commentaire
du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996,
pag. 75 n. 41; JÜRG-BEAT ACKERMANN, in Schmid (editore), Einziehung Organi-
siertes Verbrechen Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 315 ad art. 305
bis
CP).
Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto
bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) o il solo possesso, rispettivamen-
te la custodia, di valori (sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gen-
naio 2000, consid. 2d/aa). Secondo il Tribunale federale ed una parte della dot-
trina il reato di cui all'art. 305
bis
CP può essere commesso anche da colui che ri-
cicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato
(DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; BERNARD
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 19 ad art. 305
bis
CP; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II,
6a ediz., Berna 2008, § 55 n. 43; MARTIN SCHUBARTH, Geldwäscherei - Neuland
für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter
Bemmann, a cura di Joachim Schulz/Thomas Vormbaum, Baden-Baden 1997,
-
13 -
pag. 432-435; d’altra opinione invece una ragguardevole corrente dottrinale, se-
gnatamente ACKERMANN, op. cit., n. 117 ad art. 305
bis
CP; GUNTHER ARZT, Geld-
wäscherei: komplexe Fragen, in recht 13 (1995), pag. 131; CASSANI, op. cit., n. 47
e segg. ad art. 305
bis
CP; CHRISTOPH GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher,
AJP/PJA 1995, pag. 517; MARK PIETH, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea
2007, n. 2 e seg. ad art. 305
bis
CP; HANS SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtspre-
chung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 846; per un
riassunto della discussione v. anche DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché AN-
DREAS DONATSCH/ WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, 3a ediz., Zurigo 2004,
pag. 396 e JÜRG-BEAT ACKERMANN, forumpoenale 2009, n. 31, pag. 160 e seg.).
La questione di sapere se l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un
crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255
consid. 3b/aa).
3.2 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305
bis
CP è un'infrazione intenzionale. Il
dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo
all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea
a rompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori rici-
clati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un cri-
mine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve presumere” si
veda già PAOLO BERNASCONI, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und
organisiertes Verbrechen, Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così come la giurispru-
denza relativa all’art. 160 CP e all’art. 19 n. 2 lett. a LStup, segnatamente DTF
105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3). Non è necessa-
rio che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori:
basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente
ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da
una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale
reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale
SK.2007.24 del 10 ottobre 2008, consid. 3.2.4; STEFAN TRECHSEL/HEIDI AFFOL-
TER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo/San Gallo 2008, n. 21 ad
art. 305
bis
CP; CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305
bis
CP; DONATSCH/WOHLERS, op.
cit., pag. 402; CASSANI, op. cit., n. 51 ad art. 305
bis
CP; PIETH, op. cit., n. 46 ad
art. 305
bis
CP; ACKERMANN, op. cit., n. 398 ad art. 305
bis
CP; STRATEN-
WERTH/BOMMER, op. cit., § 55 n. 32).
3.3 Secondo costante giurisprudenza, è correo di un'infrazione chi collabora con altri
compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianifica-
zione ed esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti
(DTF 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b). Affinché sussista correità non
occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i correi; basta in-
vece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla decisione e alla
-
14 -
pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consapevolmente e
volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche gli elementi ri-
sultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161 con-
sid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009, con-
sid. 3.1).
4.1 Il primo quesito che si pone riguarda il crimine a monte perché su questo si reg-
ge tutta l’architettura accusatoria, oggetto altresì di esplicite censure difensive.
4.1.1 In base alle risultanze agli atti, non da ultimo avallate da due sentenze italiane di
patteggiamento passate in giudicato ed equivalenti secondo dottrina e giurispru-
denza della Corte di giustizia delle Comunità europee (oggi dell’Unione europea)
ad una normale sentenza di condanna (v. sentenza Gözütok e Brügge del 19 set-
tembre 2002, causa C-187/01 e C-385/01, Racc. pag. I-1345; HELMUT SATZGER,
Internationales und Europäisches Strafrecht, 3a ediz., Baden-Baden 2009, pag.
180 e seg.; GAETANO DE AMICIS, Il principio del “ne bis in idem” europeo
nell’interpretazione della Corte di giustizia, in Cassazione penale 2009, vol. 7/8,
pag. 3178 e seg.; HELENA KOTTMANN, Bedeutung des Doppelverfolgungsverbo-
tes nach Art. 54 SDÜ bei Vorliegen eines in Italien ergangenen Patteggiamentos,
in: Jusletter 21 settembre 2009, n. 8 e segg.; LAURENT MOREILLON, Coopération
judiciaire pénale dans l’Espace Schengen, in Aspects pénaux des Accords bilaté-
raux Suisse/Union européenne, a cura di L. Moreillon, Basilea 2008, pag. 514),
durante i mesi di febbraio-marzo 2002 B. e A. hanno concluso un accordo con
l'allora sindaco della città di Brindisi E. in base al quale quest'ultimo avrebbe sot-
toscritto una convenzione che impegnava la F. S.p.A. all'uso di carbone a basso
contenuto di zolfo per l'alimentazione della Centrale termoelettrica H., conven-
zione sottoscritta in data 17 febbraio 2003 (cl. 33 p. 510.42 e segg.). Se non a-
vesse ottenuto la promessa di guadagno fattagli dagli accusati, E. non avrebbe
certamente esercitato il suo potere di sindaco sostenendo in Giunta un'opinione
diametralmente opposta alle sue precedenti convinzioni politiche e alle decisioni
amministrative che in base a tali convinzioni aveva fino a quel momento preso
(cl. 13 p. 18.1.126 D26; cl. 33 p. 510.19-35). Non sono certo gli argomenti tecnici
di B. sull’industria del carbone ad avergli fatto cambiare idea, ma i soldi promessi;
è del resto lo stesso E. ad affermarlo (cl. 13 p. 18.1.126 D27 e segg.; cl. 33 p.
510.106) e non si vede perché dovrebbe autoaccusarsi senza motivo (v. del resto
anche le pertinenti osservazioni sulla credibilità di E. esposte nella sentenza 30
gennaio 2009 del Tribunale di Brindisi, cl. 33 p. 510.102). In questo senso non vi
- 15 -
è ragione di scostarsi dalle risultanze dei procedimenti penali italiani, anche se
uno di questi è oggetto di appello, più che altro comunque su questioni di qualifi-
ca giuridica degli atti rimproverati a A. (cl. 33 p. 510.447 e segg.), che sugli ac-
certamenti fattuali relativi agli atti corruttivi in narrativa. Accertamenti fondati su
testimonianze, confessioni e riscontri oggettivi dettagliatamente ripresi nella sen-
tenza di prima istanza riguardante A. cui si può qui rinviare (cl. 33 p. 510.105 e
segg.), non essendovi motivi per ritenere che siano stati irregolarmente acquisiti,
anche alla luce delle norme procedurali del nostro Paese. Il comportamento rim-
proverato ai protagonisti degli episodi in questione, oltre a costituire un reato in
Italia, e quindi rispondere alle esigenze poste dall’art. 305
bis
n. 3 CP, adempie le
fattispecie di cui agli art. 322
septies
CP, rispettivamente degli art. 322
ter
e 322
quater
CP (sulla questione della doppia punibilità astratta o concreta, qui irrilevante es-
sendo i fatti posteriori all’entrata in vigore dell’art. 322
septies
CP, v. sentenza del
Tribunale penale federale SK.2008.22 del 20 e 27 luglio 2009, consid. 5 e riferi-
menti), quindi di un crimine ai sensi dell’art. 305
bis
CP unitamente all’art. 10 cpv. 2
CP, tanto più che anche a seguire le argomentazioni sollevate in appello da A.,
segnatamente qualificando il reato a monte come corruzione per un atto d’ufficio
ex art. 318 CP italiano (sulle particolarità della corruzione impropria ai sensi di
questo articolo v. FRANCESCO ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte specia-
le, vol. II, Milano 2003, pag. 329 e seg.), non vi è comunque dubbio sul fatto che
il patto corruttivo in questione sia stato posto in essere e che il sindaco E. abbia
abbandonato la sua opposizione al mantenimento dei gruppi a carbone della cen-
trale in seguito a questo patto ed ai benefici che ne ha tratto, violando in questo
modo i doveri e la responsabilità che aveva nei confronti dei suoi cittadini, i quali
si aspettano ovviamente che i politici da loro eletti perseguano politiche conformi
alle proprie libere convinzioni e non alle bustarelle promesse. In questo senso la
fattispecie della corruzione secondo il diritto svizzero sarebbe in ogni caso
adempiuta e non certo una mera accettazione di vantaggi giusta l’art. 322
sexies
CP
(sul discrimine v. MARK PIETH, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2008,
n. 38 e segg. ad art. 322
ter
CP).
4.1.2 A prescindere dalla correttezza sostanziale e formale degli accertamenti operati
in Italia va altresì considerato il fatto che avendo aderito allo Spazio Schengen la
Svizzera non può sottrarsi a determinati principi di diritto penale europeo ad esso
sottesi come quello del mutuo riconoscimento delle sentenze (v. PELOPIDAS AN-
DREOU, Gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen in Strafschen in der Eu-
ropäischen Union, Baden-Baden 2009; VALSAMIS MITSILEGAS, EU Criminal Law,
Oxford 2009, pag. 115 e segg.; MARKUS JUPPE, Die gegenseitige Anerkennung
strafrechtlicher Entscheidungen in Europa, Francoforte s.M. 2007). Sul fatto che
le pertinenti norme della Convenzione di applicazione dell’Accordo Schengen
(CAS), entrate in vigore per la Svizzera il 12 dicembre 2008, siano già applicabili
nella fattispecie a livello di diritto intertemporale, non vi è dubbio (v. ad esempio
-
16 -
sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.306 del 24 marzo 2009, con-
sid. 1.3; sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in re Van
Esbroeck c. Belgio del 9 marzo 2006, causa C-436/04, Racc. pag. I-2333). Di ri-
lievo è in particolare l’art. 54 CAS, ampiamente citato dalle parti nel corso del di-
battimento. In base a questa disposizione una persona che sia stata giudicata
con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un
procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizio-
ne che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in
corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di
condanna, non possa più essere eseguita. In base alla giurisprudenza della Cor-
te di giustizia delle Comunità europee, il principio ne bis in idem, sancito
dall’art. 54 CAS, implica necessariamente che esista una fiducia reciproca fra gli
Stati dello Spazio Schengen per quanto riguarda i rispettivi sistemi giudiziari e
che ognuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale in vigore negli altri Stati
aderenti (v. sentenza Gözütok e Brügge del 19 settembre 2002, conclusioni
dell’avvocato generale M. Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, causa C-187/01 e
C-385/01, Racc. pag. I-1345; SUSANNE FEE JAGLA, Auf dem Weg zu einem zwi-
schenstaatlichen ne bis in idem im Rahmen der Europäischen Union, Francoforte
s.M. 2007, pag. 129 e segg.). Oltre alla dimensione soggettiva di diritto fonda-
mentale, l’art. 54 CAS esplica dunque anche una funzione oggettiva, da porre in
relazione al suddetto principio del mutuo riconoscimento delle sentenze e alla vo-
lontà degli Stati aderenti allo Spazio Schengen di garantire un più efficiente e co-
ordinato perseguimento penale transnazionale (KAI AMBOS, Internationales Stra-
frecht, 2a ediz., Monaco 2008, pag. 483 e seg.; v. anche SATZGER, op. cit.,
pag. 178 e seg. n. 53; più sfumate FABIENNE JAULT-SESEKE/JULIETTE LELIEUR,
Les différences d’approche de l’espace judiciaire européen sur les plans civil et
pénal, in L’espace judiciaire européen civil et pénal. Regards croisés, Parigi
2009, pag. 6 e seg.). Anche alla luce di queste considerazioni di diritto penale eu-
ropeo non vi sono motivi per scostarsi dagli accertamenti su cui si sono basati i
giudici italiani nelle precitate sentenze. Ciò deve restare possibile solo in circo-
stanze eccezionali, che nel caso concreto non sono date. Tanto più in ambiti co-
me quello del riciclaggio e della corruzione, dove la tendenza internazionale, e
quindi non solo europea, coerentemente seguita dal legislatore svizzero (v. in
part. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 3a ediz, Berna 2009, pag. 99 e segg., 118 e segg., nonché Messaggio
concernente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 21 set-
tembre 2007, FF 2007 pag. 6665 e segg.), è quella di creare un sistema global-
mente sempre più integrato, il quale presuppone, anche al di là del precipuo
campo dell’assistenza giudiziaria, la reciproca fiducia degli Stati interessati. In
questo senso, a maggior ragione con Stati come l’Italia che vantano una consoli-
data tradizione di cooperazione con il nostro Paese, non da ultimo consacrata in
un Accordo complementare alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
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17 -
materia penale (RS 0.351.945.41), si impone non solo al giudice dell’assistenza
ma anche al giudice penale del merito un considerevole riserbo nello scostarsi
dagli accertamenti effettuati dalle autorità giudiziarie dello Stato estero.
4.1.3 Concludendo il requisito del crimine a monte è adempiuto.
4.2 Fermo restando questo punto si pone comunque il quesito di sapere se i valori
patrimoniali giunti in Svizzera rappresentino o meno provento diretto del crimine
a monte. In questo ambito occorre differenziare. Per quanto concerne i soldi
promessi e destinati direttamente al corrotto, è chiaro che si tratta di provento di-
retto di crimine in quanto sua retribuzione indebita, ovvero classiche tangenti (v.
ANTOLISEI, op. cit., pag. 319 e seg., 331). Diverso è invece il discorso per quanto
riguarda il vantaggio indiretto dei corruttori. In quest'ultimo ambito la dottrina u-
nanime esige infatti che, affinché i valori siano confiscabili e di conseguenza ricic-
labili, debbano essere in relazione di causalità adeguata con l'atto contrario ai
doveri d'ufficio (BERNARD BERTOSSA, Confiscation et corruption, Semaine Judici-
aire 2009 II n. 10 pag. 378; BERTRAND PERRIN, La répression de la corruption
d’agents publics étrangers en droit pénal suisse: étude de l’article 322
septies
du
Code pénal et de ses enjeux procéduraux, tesi friburghese, Basilea 2008, pag.
273; MARK PIETH, Korruptionsgeldwäsche, in: Wirtschaft und Strafrecht, Fest-
schrift für Niklaus Schmid, Zurigo 2001, pag. 449; DANIEL JOSITSCH, Das Schwei-
zerische Korruptionsstrafrecht: art. 322
ter
bis Art. 322
octies
, Zurigo/Basilea/Ginevra
2004, pag. 426 e 533). Su questo punto non è dimostrato che in assenza di tale
accordo corruttivo i gruppi funzionanti a carbone della Centrale termoelettrica H.
sarebbero stati chiusi, rispettivamente che la centrale non sarebbe stata rifornita
col carbone della società R. atteso che questa soluzione è stata comunque adot-
tata sulla base di parallele sentenze del TAR e del Consiglio di Stato e continua
tuttora ad essere applicata a Brindisi nonostante sia notorio a tutti quanto è suc-
cesso attorno al sindaco E. (cl. 33 p. 510.36-41; 910.12 e seg.). Ci si può certo
chiedere se ciò sarebbe avvenuto anche senza l'accordo tra E. e gli accusati nel-
la misura in cui tale accordo ha dato l’abbrivio, limitando poi per una certa inevi-
tabile inerzia le successive possibilità di scelta della F. S.p.A. di approvvigionarsi
in carbone presso altri fornitori o comunque di guardarsi in giro alla ricerca di al-
tre soluzioni. Fatto sta che l'onere della prova circa la causalità adeguata spetta
all'accusa e non alla difesa, per cui in assenza di sufficienti indizi apportati in tal
senso dall’autorità inquirente non si può affermare la sussistenza di tale requisito.
I valori destinati ai corruttori e non al corrotto non possono essere pertanto con-
siderati valori di origine criminale ai sensi dell’art. 305
bis
CP, per cui le operazioni
concernenti detti valori non possono essere considerate operazioni di riciclaggio .
-
18 -
- Assodata la sussistenza di un crimine a monte e la perlomeno parziale origine
criminale dei fondi in esame, occorre esaminare la questione, ampiamente solle-
vata dalle difese, del ne bis in idem giusta l'art. 54 CAS. A tal proposito occorre
distinguere la posizione di A. da quella di B. nella misura in cui solo nel caso di
quest'ultimo sussiste una sentenza definitiva di condanna.
5.1 Orbene, i fatti per cui B. è stato giudicato in Italia comprendono anche le dazioni
di denaro destinate a E. versate sul conto n. 6 della J. Ltd. Questo lo si evince sia
dalle citate sentenze di patteggiamento (cl. 17 p. 18.1.1571 e seg.; cl. 13 p.
18.1.132, 145 e seg.) che dalla sentenza del 30 gennaio 2009 della Seconda se-
zione penale del Tribunale di Brindisi, la quale cita espressamente la ricezione di
denaro da parte di E. per il tramite di A. attraverso appunto il conto aperto in
Svizzera da quest'ultimo in concorso con B. (cl. 33 p. 510.63, 510.109, 510.114).
Il reato di corruzione giusta l’art. 319 CP italiano comprende del resto la variante
tipica della dazione/ricezione del denaro oltre a quella della promessa, per cui è
evidente che la ricezione del denaro in questione sul conto in Svizzera è un fatto
tipico già di per sé assorbito dal reato a monte (v. ANTOLISEI, op. cit., pag. 331
nonché pag. 319 e segg.). Poco importa che il reato fosse già consumato con la
promessa, visto che alla luce del ne bis in idem ciò che conta è la presa in conto
nella sentenza precedente, compresa quindi la precedente commisurazione della
pena, anche del fatto tipico della dazione/ricezione del denaro. In questo senso
non si può che concludere che si tratti di medesimi fatti ai sensi dell'art. 54 CAS e
della relativa giurisprudenza europea facente parte dell'acquis Schengen (si ve-
dano ad esempio la già citata sentenza van Esbroeck, così come la sentenza van
Straaten del 28 settembre 2006, causa C-150/05; a questo proposito v. KAI AM-
BOS, op. cit., pag. 488 e seg. e GERHARD DANNECKER, Zur transnationalen Gel-
tung des Grundsatzes “ne bis in idem” in der Europäischen Union und den Drit-
tstaten Island, Norwegen und Schweiz, in EuZ 2009, pag. 119 e segg.). In caso
contrario B. verrebbe due volte punito per i medesimi versamenti sul conto n. 6,
atteso che il concetto di medesimi fatti viene interpretato dalla Corte di giustizia
dell’Unione europea in termini eminentemente storico-naturalistici, a prescindere
quindi dalla qualifica giuridica data al complesso di fatti in questione dagli Stati in-
teressati (v. del resto anche la nuova giurisprudenza della Corte europea dei dirit-
ti dell’uomo in re Sergey Zolotukhin contro Russia, sentenza del 10 febbraio
2009, pubblicata e commentata da JÜRG-BEAT ACKERMANN in forumpoenale
5/2009, pag. 258 e segg.).
5.2 Per quanto riguarda invece A. il discorso è leggermente diverso in quanto non si
è ancora in presenza di una sentenza definitiva. Tuttavia sarebbe iniquo trattarlo
in maniera differente da B. visto che su quello stesso insieme di fatti si è già pro-
nunciato un Tribunale di prime cure e l’iter ricorsuale sta facendo il suo normale
corso, che non avrebbe senso intralciare con una sentenza in Svizzera, la quale,
- 19 -
proprio alla luce dello stesso art. 54 CAS e della sopraccitata giurisprudenza eu-
ropea, avrebbe delle inevitabili ripercussioni sulla perseguibilità stessa del reato a
monte nel suo foro naturale (v. anche JEAN PRADEL/GEERT CORSTENS/GERT
VERMEULEN, Droit pénal européen, Parigi 2009, pag. 76). D’altro canto procedere
con una mera sospensione, come proposto dalla difesa di A., visti i termini di
prescrizione incombenti, sarebbe poco ragionevole dal punto di vista dell'econo-
mia processuale. Anche per A. è d’uopo quindi applicare l’art. 54 CAS.
5.3 Ne consegue che, per quanto riguarda le parti dei capi d'accusa A.1.1 e B.1.1
concernenti i versamenti sul conto n. 6, alle accuse mosse ad entrambi gli accu-
sati non può essere dato seguito alla luce del principio ne bis in idem giusta l'art.
54 CAS.
6.1 Per quanto concerne le restanti imputazioni occorre di nuovo distinguere la posi-
zione di A. da quella di B. Nei conti di B. non risulta siano confluiti soldi destinati
a E., né l’accusa lo sostiene. Dato che, per le ragioni sopraesposte (v. consid.
4.2), i fondi in questione sono i soli ad essere determinanti per il riciclaggio, ne
consegue che per quanto riguarda le operazioni singolarmente effettuate da B.
sui suoi conti, di cui ai capi di accusa 1.2 (v. anche supra consid. 2.2), egli va
prosciolto.
6.2 Diverso invece il discorso per le operazioni sui conti di spettanza di A., descritte
sopra al consid. 2.1 e comprese in parte dei capi d'accusa A.1.1 e B.1.1. Per ri-
petuta ammissione dello stesso A., di cui non vi è ragione di dubitare, un terzo
dei soldi confluiti in Svizzera erano di spettanza dell'ex sindaco E. (v. cl. 33 p.
510.113; cl. 13 p. 18.1.126.D8). Questi sono dunque senz'altro valori provento di
crimine ai sensi dell'art. 305
bis
CP. Si tratta di un ammontare totale di USD
265'576.05, calcolato tenendo conto di un lapsus calami contenuto nell’atto di
accusa per quanto riguarda il versamento del 27 febbraio 2003 che in base alla
documentazione agli atti va maggiorato di USD 2'000.- (cl. 7 p. 7.113.1). Per
quanto concerne lo smistamento della somma contaminata dal conto n. 6 sulla
relazione n. 7 esso è avvenuto sulla base di un disegno criminale comune di B.
ed A., che è essenzialmente quello messo in luce dalle risultanze italiane sulla
pianificazione dell’antefatto criminoso (v. supra consid. 4.1.1, nonché consid. 3.3
sulla nozione di correità) ed obiettivamente il fatto di trasferire dei soldi da un
conto intestato ad una società, con successiva chiusura, ad un conto intestato ad
un trust costituisce un atto vanificatorio. Nella DTF 124 IV 274 il Tribunale federa-
le ha affermato che un semplice versamento su un conto bancario personale,
aperto nel luogo del domicilio e che serve agli abituali pagamenti privati, non può
-
20 -
oggettivamente costituire un atto di riciclaggio di denaro (consid. 4). Ebbene, nel
caso in esame il conto n. 7 è stato creato appositamente per accogliere il denaro
di origine criminale proveniente dal conto n. 6; esso è stato toccato unicamente
da operazioni legate a tale denaro. A. avrebbe in fondo potuto far versare il dena-
ro in questione su un suo conto preesistente, ciò che non ha fatto. Va qui sottoli-
neato che ciò che è sanzionato con l'art. 305
bis
CP è l'atto di sottrazione in sé, in-
dipendentemente dal risultato pratico (DTF 124 IV 274 consid. 2). Soggettiva-
mente, gli accusati, coinvolti nel reato a monte, non potevano non rendersi conto
che l'operazione in questione costituiva un atto vanificatorio e se senz'altro l'ele-
mento fiscale addotto da B. ha svolto un ruolo nella loro decisione (cl. 33 p.
910.14; v. comunque ACKERMANN, op. cit., n. 527 ad art. 305
bis
CP), ciò non to-
glie che si rendevano conto che così facendo non evadevano solo le imposte ma
ponevano un diaframma tra sé e l'autorità di perseguimento penale. Spostare il
denaro di origine criminale dal conto n. 6, poi chiuso, al conto n. 7, con cambia-
mento del titolare del conto, senza nessuna ravvisabile logica finanziaria, costi-
tuisce un atto dissimulatorio (Kaschierungshandlung), presupposto necessario ai
comportamenti puniti dall'art. 305
bis
CP (v. FF 1996 I pag. 521 e segg., in partico-
lare pag. 531). Il reato è pertanto da considerarsi realizzato da entrambi gli accu-
sati unicamente per quanto concerne i trasferimenti di denaro dalla relazione
bancaria n. 6 a favore della relazione bancaria n. 7 effettuati tra il 12 marzo 2003
ed il 20 ottobre 2003, per un controvalore complessivo pari a USD 265'576.05.
6.3 Per quanto riguarda A. singolarmente, sostanzialmente è accusato di avere
compiuto atti di riciclaggio in relazione al conto n. 7 presso Banca L. SA mediante
un trust del quale era all’origine il settlor (v. supra consid. 2.3).
La sostituzione, avvenuta il 7 aprile 2003, a favore di T., senza alcuna spiegabile
ragione economica, costituisce obiettivamente un atto di riciclaggio nella misura
in cui dopo questa data non vi è più traccia del precedente beneficiario. In tal
modo veniva consapevolmente posto un nuovo ostacolo alla confisca dei fondi
provento della corruzione, che in questo caso rappresentano, alla luce delle ar-
gomentazioni già esposte (v. supra consid. 6.2), due terzi della somma deposita-
ta sul conto al momento della sostituzione del settlor, per un totale quindi di USD
83'173.30 ([USD 124'760 x 2] x 1/3). A., coinvolto nel reato a monte, era piena-
mente consapevole del fatto che quei soldi erano destinati ad E. e quindi di natu-
ra criminale (v. supra consid. 6.2). Tuttavia solo la sua sostituzione quale primo
beneficiario del trust a favore di T., nonché di AA. e BB. quali seconde beneficia-
rie, è da considerarsi un conchiuso atto di riciclaggio, mentre gli altri atti descritti
al capo di accusa B.1.2 ne sono piuttosto la premessa (v. anche supra consid.
2.3), rispettivamente l'atto di riciclaggio costituito dal trasferimento, in data 12
marzo 2003, dei valori di origine criminale dal conto n. 6 al conto n. 7, essendo
addebitato ad entrambi gli accusati, è gia stato preso in considerazione nell’atto
-
21 -
di cui al consid. 6.2. Decisivo per questo singolo atto di riciclaggio è dunque solo
quello che è stato fatto dei valori patrimoniali incriminati al momento della sostitu-
zione del primo beneficiario del Trust S. a favore di T., nonché di AA. e BB. quali
seconde beneficiarie. Che quest’ultimo atto, perfezionato il 7 aprile 2003, costi-
tuisse obiettivamente un atto vanificatorio dell’accertamento dell’origine e quindi
un’opera-zione di riciclaggio, visto che del beneficiario originale del trust non vi
sarebbe stata più traccia, soggettivamente A., persona avveduta in affari, non po-
teva non rendersene conto. Implicitamente a questo problema lo aveva del resto
reso attento anche il suo consulente bancario quando lo aveva avvisato dei peri-
coli legati all’operazione, visto che da quel momento lui formalmente non avrebbe
più avuto potere di controllo su quei soldi (cl. 10 p. 12.3.9). A. ne era pienamente
consapevole, ma a quel momento, quello che più contava era confondere il più
possibile le acque, per evitare che le autorità di perseguimento penale arrivasse-
ro a quei soldi. Il rischio corso facendo totale fiducia in T., era per lui in definitiva
minore che quello che avrebbe corso restando titolare del trust, e quindi meglio
rintracciabile. La fattispecie è pertanto adempiuta sia oggettivamente che sogget-
tivamente.
7.1 L'art. 305
bis
n. 2 lett. c CP ha lo stesso tenore dell'art. 19 n. 2 lett. a LStup e deve
essere interpretato nella medesima maniera (DTF 122 IV 216). L'autore agisce
per mestiere quando, a causa del tempo e dei mezzi consacrati alla sua attività di
riciclaggio, come pure della frequenza degli atti durante un determinato periodo e
dei redditi sperati o conseguiti, risulti che egli esercita la propria attività delittuosa
alla stessa stregua di una professione. È necessario che l'autore aspiri ad ottene-
re mediante detta attività dei redditi relativamente regolari, i quali devono costitui-
re un apporto notevole al finanziamento del suo stile di vita, e che si sia, in una
certa maniera, installato nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.1). Una ci-
fra d'affari è da ritenersi grossa se ammonta ad almeno fr. 100'000.- e il guada-
gno è considerevole se raggiunge almeno fr. 10'000.- (DTF 129 IV 253 consid.
2.2).
7.2 Nella fattispecie gli accusati non hanno agito per mestiere ai sensi della giuri-
sprudenza. La cifra d’affari è certo considerevole ma non si può ritenere che ab-
biano esercitato il riciclaggio alla stessa stregua di una professione. Essi non
hanno infatti tratto utili dall’attività di riciclaggio in quanto tale, la sola che deve
essere presa in esame per ritenere data o meno la qualifica del mestiere, bensì
dall’attività corruttiva a monte. È la stessa lettera della legge ad impedire qualsia-
si altra interpretazione di tale norma, visto che si parla esplicitamente di fare “me-
stiere del riciclaggio” (gewerbsmässige Geldwäscherei; en faisant métier de
- 22 -
blanchir de l’argent), per cui non è possibile prendere in considerazione, come
proposto dall’accusa, anche i guadagni tratti dall’attività corruttiva a monte. Solo il
riciclaggio semplice può pertanto entrare in linea di conto.
Sulle pene
8.1 I reati ritenuti a carico di B. e A. sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007,
data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanziona-
torio. In applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP occorre determinare quale diritto risulta
più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concre-
tamente inflitta. A tale scopo il vecchio ed il nuovo diritto devono essere parago-
nati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione
nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio
2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; FRANZ RIKLIN, Revision des Allge-
meinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA
2006 pag. 1473). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso com-
porta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività),
a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1
consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio
2008, consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività il vecchio ed il nuovo
diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale
6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo senso, non si può ad
esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato il vecchio diritto per determi-
nare l’infrazione commessa e dall’altro quello nuovo per decidere le modalità
della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il
vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tri-
bunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1).
8.2 Nella fattispecie, il riciclaggio di denaro era punito secondo il vecchio diritto con la
detenzione o con la multa (art. 305
bis
n. 1 CP), rispettivamente nei casi gravi la
reclusione fino a cinque anni o la detenzione, obbligatoriamente cumulata con
una multa fino a un milione di franchi (art. 305
bis
n. 2 CP), mentre le nuove pene
comminate dal 1° gennaio 2007 sono una pena detentiva sino a tre anni o una
pena pecuniaria, rispettivamente una pena detentiva sino a cinque anni, obbliga-
toriamente cumulata con una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere, o
una pena pecuniaria.
Per quanto riguarda la trasposizione in Svizzera del reato di corruzione giusta
l’art. 319 del Codice penale italiano alla luce del concorso retrospettivo (v. infra
-
23 -
consid. 9.2), è di rilievo l’art. 322
ter
CP, fattispecie che prevedeva la reclusione
sino a cinque anni o la detenzione, mentre dal 1° gennaio 2007 è comminata una
pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e segg.
CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, con-
sid. 4.2.1, pubblicato in forumpoenale, 1/2008, n. 8 pag. 27) nonché il cumulo
delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio
dell’aumento, Asperationsprinzip, principe de l’aggravation des peines), nulla è
concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP, corrispondente al
vecchio art. 68 n. 1 cpv. 1 CP; DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Co-
de pénal, Partie générale, Basilea 2008, n. 1 e 2 ad art. 49 CP). Diversa invece la
situazione per quanto riguarda la sospensione condizionale. Secondo il vecchio
diritto la concessione della condizionale era possibile per pene privative di libertà
fino a 18 mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41 n. 1 vCP; v. comunque
DTF 127 IV 97 consid. 3; 123 IV 150 consid. 2b; 118 IV 337 consid. 2c per quan-
to riguarda la portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo diritto permette la so-
spensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle
pene detentive a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Mentre
nel vecchio diritto la concessione della sospensione condizionale dipendeva
dall’esistenza di una prognosi favorevole, l’attuale art. 42 cpv. 1 CP rovescia la
vecchia formulazione, esigendo la mera assenza di una prognosi negativa (DU-
PUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., n. 9 ad art. 42 CP). La legge
presume dunque l’esistenza di una prognosi favorevole e questa praesumptio iu-
ris deve essere capovolta dal giudice per escludere la condizionale, la quale rap-
presenta pertanto la regola da cui ci si può scostare solo di fronte ad una pro-
gnosi negativa. In caso di incertezza va pronunciata la condizionale (v. DTF 134
IV 1 consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo
2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 130/2008, n. 22, pag. 277 e segg. e
6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre il nuovo diritto prevede la
possibilità, sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale parziale per le pene
pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da uno a tre anni, alle
condizioni definite all’art. 43 CP.
Riassumendo, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di condizionale
(v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008,
consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008
del 24 ottobre 2008, consid. 4.2), così come della nuova cornice edittale dei reati
in esame, che prevedono ora nel loro minimo la possibilità della pena pecuniaria,
di per sé più mite della detenzione (v. DTF 134 IV 60 consid. 4; Messaggio del
21 settembre 1998 concernente la modifica del CP, FF 1999 pag. 1673 e segg.,
1703 e segg.), rispettivamente della multa in quanto sanzione che non ammette-
-
24 -
va e ammette sospensione condizionale (v. sentenza del Tribunale federale
6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.5), il nuovo diritto risulta concreta-
mente più favorevole rispetto al precedente, per cui verrà applicato nella fattispe-
cie ad entrambi gli autori colpevoli.
9.1 Va preliminarmente preso atto che B. è già stato oggetto di una condanna penale
in Italia, con sentenza di patteggiamento passata in giudicato. I reati per cui è
stato condannato costituiscono l’antefatto criminoso agli atti di riciclaggio oggetto
della presente procedura e sono stati commessi tra ottobre 2000 e novembre
2003. Per il ripetuto reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio egli
è stato condannato ad una pena di un anno e cinque mesi di reclusione sospesa
condizionalmente (cl. 19 p. 13.18.3204).
9.2 In base all’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le
condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna
l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adegua-
ta. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata.
È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. Giusta il cpv. 2 di
questo stesso articolo, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso
prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena
complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sa-
rebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. In questo
il diritto penale svizzero si differenzia quindi chiaramente dal diritto penale italia-
no, il quale ha adottato, seppur con qualche mitigazione, il sistema del cumulo
materiale delle pene (tot crimina, tot poenae), abbandonando in tal senso, con il
codice Rocco del 1930, il sistema del cumulo giuridico, equiparabile a quello sviz-
zero, che era stato precedentemente seguito dal codice Zanardelli del 1889
(v. FRANCESCO ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano 2003,
n. 172 e n. 233). Non c’è dubbio, comunque, che questo Tribunale debba appli-
care esclusivamente le pene previste dal Codice penale svizzero (v. art. 3 cpv. 1
CP nonché sentenza del Tribunale federale 6S.57/2005 del 20 luglio 2005, con-
sid. 3.3 pubblicato in RtiD, I-2006, pag. 157), seppur tenendo conto nei limiti del
possibile delle interferenze che emergono nella sovrapposizione di sistemi. A
questo proposito la giurisprudenza del Tribunale federale è chiara: i principi del
concorso retrospettivo di cui all’art. 49 cpv. 2 CP si applicano anche nel caso di
precedenti condanne pronunciate da un tribunale straniero (DTF 127 IV 108; 109
IV 92; nonché le sentenze non pubblicate citate in JÜRG-BEAT ACKERMANN,
Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 64 ad art. 49 CP). Questo signi-
fica, nel caso in esame, che questo Tribunale può applicare solo una pena com-
- 25 -
plementare rispetto alla pena già pronunciata in Italia, atteso che i reati per i quali
B. è ritenuto colpevole con la presente sentenza sono stati tutti commessi prima
della sentenza di patteggiamento del 17 febbraio 2006. Il principio che occorre
seguire è quello, sotteso alla nozione di concorso retrospettivo, che il reo non
debba essere danneggiato per il semplice fatto di venire giudicato mediante più
sentenze invece che mediante un unico giudizio (v. DTF 129 IV 113 consid. 1.1;
118 IV 119 consid. 1; 109 IV 68 consid. 1). Secondo la dottrina ciò è espressione
della garanzia costituzionale della parità di trattamento (ACKERMANN, op. cit., n.
54 ad art. 49 CP). Nella determinazione della pena complementare va quindi te-
nuto conto della colpevolezza complessiva per l’insieme dei reati in questione e
della forchetta edittale posta dal diritto svizzero.
Concretamente nell’ipotesi di concorso fra i reati per cui B. è qui giudicato colpe-
vole ed il reato di corruzione per cui è stato condannato in Italia, il massimo di
pena comminato dalla legge svizzera è di 7 anni e mezzo di detenzione, preve-
dendo il reato più grave in esame, ovvero la corruzione ai sensi dell’art. 322
ter
CP, una pena massima di cinque anni di pena detentiva, aumentabile per effetto
del principio di accrescimento o cumulo giuridico di cui all’art. 49 CP fino ad un
massimo della metà del massimo della pena comminata. Il complessivo grado di
colpevolezza giusta l’art. 47 CP dovrà essere pertanto valutato entro detti limiti.
La pena complementare risulterà quindi deducendo la pena di un anno e cinque
mesi pronunciata in Italia dalla pena complessiva qui ritenuta adeguata (sentenza
del Tribunale federale 6B_384/2009 del 5 novembre 2009, consid. 3.5.3, riassun-
ta in ius.focus 3/2009 pag. 27).
9.3 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita an-
teriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla
sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'of-
fesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze in-
terne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione
a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione
per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati
nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP (v. DTF 129 IV 6
consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del
12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena
deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che
la sanzione avrà su di lui.
Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei
precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla
pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui
- 26 -
l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più
grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di col-
pevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sen-
tenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2; HANS WIPRÄCHTIGER,
Commentario basilese, 2a
ediz., Basilea 2007, n. 90 ad art. 47 CP; GÜNTER
STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2a
ediz., Berna
2006, § 6 n. 13). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al
giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale
6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale
2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP – che recepisce i criteri
già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messaggio del Consiglio federa-
le concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF
1999 pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, re-
lativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la
pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione del-
la pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso
(sentenza 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forum-
poenale 2008, n. 8 pag. 26 e segg.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in ci-
fre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la
motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all’autorità di ricorso di se-
guire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronuncia-
to (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105).
9.4 B. si è comportato in maniera contraddittoria nell’insieme delle procedure qui in
esame. In Italia ha collaborato e risarcito, in Svizzera invece ha recisamente ne-
gato gli stessi fatti su cui aveva precedentemente patteggiato. Le spiegazioni ad-
dotte possono avere una certa ragion d’essere nella misura in cui i ritardi della
giustizia italiana sono frutto di numerose condanne da parte della Corte europea
dei diritti dell’uomo (v. ad es. FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar, 3a ediz.,
Kehl am Rhein 2009, n. 235 ad art. 6 CEDU, pag. 232; VINCENT BERGER, Juri-
sprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 11a ediz., Parigi 2009,
pag. 315 e seg., 321 e segg.), ma questo non è sufficiente per giustificare la
completa incoerenza delle condotte procedurali dell’accusato. L’Italia è uno stato
di diritto e B. ha scelto liberamente la via del patteggiamento, una via deflativa
del dibattimento conosciuta da numerosi altri ordinamenti (v. MATTEO CAPUTO, Il
diritto penale e il problema del patteggiamento, Napoli 2009). Egli non è uno
sprovveduto ed è apparso alla Corte una persona che calcola bene le proprie
mosse. Alla sentenza di patteggiamento si è giunti alla luce di tutta una serie di
accertamenti fattuali poi utilizzati anche nel rito ordinario a carico di altri coaccu-
sati e di cui B. era pienamente consapevole. Non è il tipo di persona che, pur sa-
pendosi innocente, percorre la via del patteggiamento (sul problema, a prescin-
dere dal caso concreto, v. comunque FEDERICO PICINALI, Diritto penale, patteg-
-
27 -
giamento e ragionevole dubbio, in: Rivista italiana di diritto e procedura penale,
2009/3 pag. 1457-1463). Piuttosto egli anche in aula tende a sviare il discorso
dalla gravità oggettiva dei fatti, così facendo bagatellizzandoli. L’apparato di so-
cietà messe in piedi non è forse sofisticatissimo, ma denota un’energia criminale
da non sottovalutare. Il movente non è ideale, come ha sostenuto in aula: non è
l’interesse dei cittadini di Brindisi o dei lavoratori della centrale, ma il lucro perso-
nale. Ed è sempre questo il movente esclusivo che lo ha portato, da rodato
d’uomo d’affari, a riciclare i soldi destinati al sindaco E., assicurandosi l’appoggio
di un personaggio importante nel processo decisionale attorno alla centrale ter-
moelettrica H. A favore di B. va comunque ritenuta l’incensuratezza (sul valore
relativo di questa componente v. adesso la nuova prassi del Tribunale federale,
per il momento solo oralmente motivata nella causa 6B_390/2009 cui viene fatto
riferimento in Neue Zürcher Zeitung, 15 gennaio 2010, pag. 13) e occorre consi-
derare che gran parte del disvalore dell’atto è già compresa nell’antefatto crimi-
noso (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009,
consid. 10.2). Sulla base della sentenza italiana concernente B. non si può co-
munque ritenere che il successivo autoriciclaggio sia già stato assorbito nella
condanna italiana in termini di contegno postdelittuoso rilevante per la commisu-
razione della pena giusta l’art. 133 comma 3 del Codice penale italiano (sulla
problematica si veda SALVATORE PROSDOCIMI, Profili penali del postfatto, Milano
1982, pag. 199 e segg.), per cui margini per pronunciare una pena complementa-
re, seppur contenuta, rimangono. Gli atti di riciclaggio sono stati commessi tra
marzo e ottobre 2003 per cui ci troviamo oltre i due terzi dei termini di prescrizio-
ne, fissati dalla giurisprudenza perché entri in linea di conto l’attenuante specifica
di cui all’art. 48 lett. e CP (DTF 132 IV 1; sentenza del Tribunale federale
6B.157/2009 del 29 ottobre 2009, consid. 4.4), attenuante che va applicata
avendo l’autore tenuto senz’altro buona condotta dopo i fatti. Per quanto riguarda
invece l’attenuante del sincero pentimento, la Corte prende atto che effettivamen-
te risarcimento vi è stato, anche se resta un dubbio sul fatto che questo risponda
ad un intimo pentimento e non a pure ragioni tattiche, vista la filosofia difensiva
adottata dall’accusato in aula; fatto sta che giusta la DTF 107 IV 98 consid. 3b
pag. 103 in caso di dubbio l’attenuante va comunque ammessa. Ciò non toglie
che la colpevolezza complessiva giusta l’art. 47 CP è grave, tenuto conto
dell’ammontare totale delle somme riciclate, della reiterazione nel tempo della
condotta criminale, nonché del movente esclusivamente egoistico. Concludendo,
per l’insieme dei fatti in questione, trasponendo il tutto nel diritto sanzionatorio
svizzero (v. supra consid. 9.2), si giustifica una pena detentiva complessiva di 18
mesi, per cui, dedotta la pena già irrogata in Italia, B. va sanzionato con una pe-
na complementare di un mese di detenzione.
9.5 A. non è apparso al procedimento, nonostante la sua richiesta di dispensa fosse
stata respinta (v. cl. 33 p. 910.2). Già questo denota scarsa considerazione per la
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28 -
giustizia svizzera e le scuse presentate a questa Corte con lettera del 22 dicem-
bre 2009 (cl. 33 p. 522.20 e seg.) poco cambiano a questo fatto, visto che se
l’accusato si fosse presentato in aula avrebbero potuto essere senz’altro adottate
delle soluzioni ad hoc che limitassero all’essenziale la sua presenza, permetten-
dogli comunque di stare sufficientemente vicino al padre ricoverato in un noso-
comio milanese, non particolarmente lontano quindi da Bellinzona. A prescindere
da questo, A. aveva in precedenza pur sempre collaborato sia con gli inquirenti
italiani che con quelli svizzeri, per cui il suo comportamento procedurale sarà
complessivamente valutato in maniera neutra nella commisurazione della pena.
Nel casellario giudiziario inviatoci dalle autorità italiane non vi sono iscrizioni a
suo carico (cl. 33 p. 232.9). Come per B. è senz’altro data l’attenuante specifica
del tempo trascorso giusta l’art. 48 lett. e CP, mentre non essendoci nel suo caso
concorso retrospettivo ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 CP il risarcimento nel parallelo
procedimento non può costituire attenuante specifica giusta l’art. 48 lett. d CP (cl.
33 p. 910.5 e 910.120 e segg.) ma semplice fattore di mitigazione della pena da
considerare nel quadro dell’art. 47 CP. Anche per lui il riciclaggio è ripetuto e
concerne cifre importanti per cui questi aspetti oggettivi pesano in maniera molto
seria nella commisurazione della pena. Dato che la sua condanna in Italia per il
reato a monte non è definitiva, differentemente da B. egli non beneficia delle re-
gole del concorso retrospettivo (v. ACKERMANN, op. cit., n. 61 ad art. 49 CP e rife-
rimenti), ma questo costituisce nel caso concreto uno svantaggio relativo, sia alla
luce della giurisprudenza di questa Corte in ambito di commisurazione della pena
per autoriciclaggio (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26
gennaio 2009, consid. 10.2), che per il fatto che ci si potrà ancora muovere entro
i limiti oggettivi sia per una pena pecuniaria che per la condizionale, cosa che in-
vece difficilmente si potrebbe fare in caso di condanna in Italia, alla luce della pe-
na ivi rischiata e della giurisprudenza del Tribunale federale sulle condizioni og-
gettive della condizionale in caso di concorso retrospettivo (v. DTF 109 IV 68
consid. 1).
Per l’insieme dei suddetti motivi appare adeguata al grado di colpevolezza
dell’autore una pena pecuniaria di 210 aliquote giornaliere.
9.6 Giusta l’art. 34 cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a
fr. 3'000.-; il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed eco-
nomica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segna-
tamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei
suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. L’applicazione concreta
di questi criteri è stata dettagliatamente illustrata dal Tribunale federale nella sen-
tenza DTF 134 IV 60 consid. 6 cui si può qui rinviare. A. ha un reddito netto men-
sile di fr 17'037.-. Il suo attuale coniuge guadagna fr. 1'936.- al mese, mentre nei
confronti della prima moglie egli ha obblighi di mantenimento per fr. 1'133.- al
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29 -
mese. Il condannato ha inoltre beni immobiliari a Brindisi per un valore fiscale fr.
105'498.-, da cui non trae tuttavia particolare reddito. Non ha debiti ipotecari o al-
tri debiti. Alla luce di questi dati, enucleabili essenzialmente dalla corposa docu-
mentazione fiscale fornita dal difensore dell’accusato (cl. 33 p. 910.28 e segg.),
alla quale non vi è ragione di non dar credito, si giustifica di fissare l’aliquota
giornaliera a fr. 410.-, per cui la pena pecuniaria complessiva sarà di fr. 86'100.-.
- Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di
pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza
condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi
crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia
stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e 2
CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche
perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva
ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Il giudice può sospendere
parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità
o di una pena detentiva da un anno a tre anni se necessario per tenere sufficien-
temente conto della colpa dell'autore (art. 43 cpv. 1 CP). La parte da eseguire
non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione
parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da ese-
guire devono essere di almeno sei mesi (art. 43 cpv. 3 prima frase CP).
10.1 Le condizioni oggettive per la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42
cpv. 1 e 2 CP sono date per entrambi i condannati.
10.2 Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comporta-
mento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto
delle circostanze dell’infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione
e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in consi-
derazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condan-
nato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo
non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque
pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente
(v. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto
conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134
IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tri-
bunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ
2008 I pag. 279 e seg.). Le condizioni soggettive per permettere la concessione
della condizionale ai sensi dell’art. 42 CP valgono anche per la concessione della
condizionale parziale ai sensi dell’art. 43 CP (v. DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Nel
caso di pene detentive la cui durata rientra nel comune campo di applicazione sia
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della condizionale piena che della condizionale parziale, la condizionale piena
costituisce la regola e quella parziale l’eccezione; quest’ultima può essere am-
messa soltanto se esistono dei dubbi importanti in merito al futuro comportamen-
to del reo, segnatamente a causa di precedenti condanne, dubbi che possono
essere fugati soltanto facendo scontare una parte della pena. Il giudice può così
evitare il dilemma del “tutto o niente” in caso di prognosi fortemente incerta. Pri-
ma di pronunciare una pena con la condizionale parziale il giudice deve comun-
que esaminare la possibilità prevista giusta l’art. 42 cpv. 4 CP di combinare la
pena condizionalmente sospesa con una pena pecuniaria oppure una multa. Se
sotto il profilo della prevenzione speciale questa possibilità si rivela sufficiente per
rovesciare la prognosi sfavorevole, essa va preferita alla condizionale parziale
(DTF 134 IV 1 consid. 5.5.2; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del
4 marzo 2008, consid. 2.2.3.2, pubblicato in SJ 2008 I pag. 281 e seg.).
10.3 B. è incensurato e ha un’età piuttosto avanzata. Sia dal punto di vista sociale che
famigliare appare ben integrato. Motivi per escludere la condizionale alla luce
dell’art. 42 cpv. 3 CP non ve ne sono, visto che egli ha risarcito il danno nel qua-
dro del patteggiamento in Italia. Lo stesso MPC non ha espresso dubbi
sull’esistenza di una prognosi favorevole. Ragioni per ritenere che l’esecuzione
della pena sia necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o
delitti non ve ne sono. La condizionale ai sensi dell’art. 42 CP va quindi conces-
sa, come d'altronde già fatto anche dal giudice italiano, senza necessità di esa-
minare l’ipotesi dell’art. 42 cpv. 4 CP o dell’art. 43 CP. In considerazione delle
circostanze del caso e della personalità del condannato, le quali permettono di
concludere che il rischio di recidiva è molto basso, il periodo di prova può essere
senz’altro fissato a due anni (sui criteri rilevanti v. le sentenze del Tribunale fede-
rale 6B_1030/2008 del 23 febbraio 2009, consid. 3.1, 6B_626/2008 dell’11 no-
vembre 2008, consid. 7.1, nonché DTF 95 IV 121 consid. 1).
10.4 La posizione di A. è più difficilmente valutabile rispetto a quella di B.. Il fatto di
non essersi presentato in aula non denota certo volontà di redimersi. D’altro can-
to egli appare sia socialmente che professionalmente integrato e ha motivato la
sua assenza al processo con ragioni legate alla salute del padre, non certo suffi-
cienti per una dispensa ma comunque rispettabili. Anche per lui non sussistono
impedimenti alla luce dell’art. 42 cpv. 3 CP, visto il risarcimento in Italia (v. supra
consid. 10.5). In questo senso non vi sono motivi per ritenere che la prognosi sia
negativa, non da ultimo tenuto conto del fatto che per il reato a monte ha già do-
vuto soffrire un lungo periodo di custodia cautelare in Italia e quindi la misura del-
la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (cl. 20
p. 18.1.2779 e segg.), tutte misure che gli dovrebbero essere servite da monito.
Pertanto può essere concessa anche nel suo caso la sospensione condizionale
della pena per un periodo di prova di due anni.
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31 -
Sulle misure
- Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di
un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a
meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la
situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in
sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga,
questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori
patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo sol-
tanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70
cpv. 5 CP). Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili,
il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente (art. 71 cpv. 2
CP). In vista dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità inquirente può sottoporre
a sequestro valori patrimoniali dell’interessato (art. 71 cpv. 3 prima frase CP).
11.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressi-
vo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evi-
tando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV
228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed
immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costi-
tuito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è
stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia
documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita
in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1
p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007,
consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra va-
luta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (DPUIS/GELLER/MONNIER/MO-
REILLON/PIGUET, op. cit., n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati og-
getto d’atti punibili sotto il profilo dell’art. 305
bis
CP, essi sono confiscabili in quan-
to prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale
6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicato in SJ 2001 I pag. 332).
In tutti i casi il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confisca-
to in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio
in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e
seg.).
11.2 Nella fattispecie i valori sequestrati di cui è titolare l’accusato B. non è dimostrato
siano in relazione diretta con il reato di riciclaggio, né l’autorità requirente lo so-
stiene. Ipotizzabile è dunque solo la pronuncia di un credito compensatorio, ga-
rantito dai valori sequestrati giusta l’art. 71 cpv. 3 CP, sennonché non risulta che
gli accusati abbiano tratto direttamente profitto per i fatti di riciclaggio qui ritenuti
(v. anche supra consid. 7.2). Il profitto da loro tratto è da porre invece in relazione
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con il reato a monte per i quali l’accusato B. è già stato ritenuto colpevole ed è
stato già contestualmente condannato a risarcimento, per un ammontare di circa
EUR 330'000.- già versato alle autorità italiane (cl. 13 p. 18.1.127-128 e 146; cl.
33 p. 510.113; cl. 33 p. 910.013). Il conto in questione va pertanto dissequestra-
to.
Sulle spese e ripetibili
12.1 La ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili è regolata dagli art. 172 a
177 PP, nonché dagli art. 62 a 68 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS
173.110), applicabili in virtù del rinvio previsto all'art. 245 cpv. 1 PP.
L'importo delle spese giudiziarie si situa tra 200.- e 250'000.- franchi. Se partico-
lari motivi lo giustificano, il Tribunale penale federale può andare oltre il limite
massimo, ma al massimo raddoppiarlo (art. 245 cpv. 2 PP). Le spese giudiziarie
vanno a carico del condannato. La Corte può peraltro, per ragioni speciali, con-
donargliele interamente o in parte (art. 172 cpv. 1 PP). Un tale condono può in-
tervenire allorquando il condannato è indigente, se esiste una sproporzione evi-
dente tra l'importo delle spese e la colpevolezza del condannato oppure se que-
st'ultimo è assolto da una parte delle accuse. In caso di assoluzione completa, le
spese sono messe a carico della Confederazione. Le spese del procedimento
penale comprendono gli emolumenti e gli esborsi relativi alle indagini preliminari,
all'istruzione preparatoria, alla messa in stato d'accusa e all'attività requirente
(art. 172 cpv. 1 PP). Esse sono calcolate secondo i principi fissati dall'ordinanza
sulle spese della procedura penale federale (Ordinanza sulle spese; RS 312.025)
e dal regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (Regola-
mento sulle tasse; RS 173.711.32). Secondo l'art. 3 dell'Ordinanza sulle spese gli
emolumenti sono fissati in funzione dell’importanza della causa, degli interessi fi-
nanziari in gioco, del tempo e del lavoro richiesti. L'art. 1 del Regolamento sulle
tasse prevede che la tassa di giustizia è fissata in funzione dell'ampiezza e della
difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, dell'onere della cancelle-
ria e della situazione finanziaria delle parti.
12.2 Per quanto riguarda la procedura delle indagini preliminari il MPC fa valere un
emolumento di fr. 10'000.- (cl. 33 p. 710.1), mentre per l’istruzione preparatoria
da parte dell’UGI viene invocato un emolumento di fr. 12'000.- (v. anche cl. 1
p. 1.84). Per il rinvio a giudizio e la rappresentanza dell’accusa l’autorità requiren-
te fa valere un emolumento di fr. 4'000.- (cl. 33 p. 710.1). Si tratta di importi ade-
guati per procedure di questo tipo e vanno divisi in parti uguali per ogni accusato,
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33 -
atteso che la reprensibilità della loro condotta è equivalente e pesa in maniera
sostanzialmente uguale sul complesso delle spese cagionate allo Stato.
12.3 Per quanto concerne gli esborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano a
fr. 1'683.65 per le indagini preliminari e fr. 327.- per la fase di istruzione prepara-
toria (cl. 26 p. 20). Per quanto riguarda l’UGI sono fatte valere spese totali di
fr. 2'880.90 (cl. 33 p. 710.1). Fra gli esborsi vi sono tuttavia costi di viaggio
all’interno del territorio svizzero, in quanto tali già coperti dall’emolumento so-
praccitato (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.22 del 20 e 27 lu-
glio 2009, consid. 13.5 e rinvii). Da escludere sono anche gli importi concernenti
le traduzioni che, secondo prassi e giusta interpretazione estensiva delle garan-
zie di cui agli art. 6 n. 3 lett. e CEDU e 14 n. 3 lett. f Patto ONU II, non possono
essere messi a carico del condannato (sentenze del Tribunale penale federale
SK.2007.8 dell’11 dicembre 2007, consid. 3.2.2, e SK.2007.17 del 3 marzo 2008,
consid. 9.3, con rinvii). Dedotte queste spese rimangono quindi fr. 1'683.35 fr. di
esborsi del MPC e fr. 50.- dell’UGI. Tali costi vanno ripartiti in parti uguali a carico
dei condannati.
12.4 Esborsi derivanti dalla fase dibattimentale non ve ne sono. La relativa tassa di
giustizia va fissata a fr. 4'000.-, a carico degli accusati in parti uguali.
12.5 Complessivamente risulterebbero a carico dei condannati spese giudiziarie per
un totale di fr. 31'733.35, tuttavia tenuto conto del loro parziale proscioglimento e
dell’indennità per ripetibili di cui di massima avrebbero per questo motivo diritto vi
è ragione di ridurre a titolo di compensazione le spese totali a carico di ciascuno
a fr. 13'000.-.
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34 -
La Corte pronuncia:
I. Per quanto concerne B.
- Non è dato seguito alle imputazioni di cui al capo d'accusa A.1.1 relative ai versa-
menti sul conto n. 6 presso la Banca L. SA di Lugano.
- L'accusato B. è riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro per aver opera-
to o fatto operare tra il 12 marzo 2003 ed il 20 ottobre 2003 trasferimenti di denaro
dalla relazione bancaria n. 6 a favore della relazione bancaria n. 7, entrambe presso
la Banca L. SA di Lugano, per un valore complessivo di USD 265'576.05.
- L'accusato B. è prosciolto dalle restanti accuse.
- L'accusato B. è condannato ad una pena detentiva di un mese a valere quale pena
complementare alla pena di un anno e 5 mesi di reclusione inflitta mediante sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata il 17 febbraio 2006 dal
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi.
- L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al condannato è
impartito un periodo di prova di due anni.
- B. è condannato al pagamento di fr. 13'000.- a titolo di spese giudiziarie.
II. Per quanto concerne A.
- Non è dato seguito alle imputazioni di cui al capo d'accusa B.1.1 relative ai versa-
menti sul conto n. 6 presso la Banca L. SA di Lugano.
- L'accusato A. è riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro per aver opera-
to o fatto operare tra il 12 marzo 2003 ed il 20 ottobre 2003 trasferimenti di denaro
dalla relazione bancaria n. 6 a favore della relazione bancaria n. 7, entrambe presso
la Banca L. SA di Lugano, per un valore complessivo di USD 265'576.05.
- L'accusato A. è riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro secondo il capo d'ac-
cusa B.1.2 per un valore complessivo di USD 83'173.30.
- L'accusato A. è prosciolto dalle restanti accuse.
- L'accusato A. è condannato ad una pena di 210 aliquote giornaliere di fr. 410.- ca-
dauna per un totale di fr. 86'100.-.
- L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al condannato è
impartito un periodo di prova di due anni.
- A. è condannato al pagamento di fr. 13'000.- a titolo di spese giudiziarie.
III. Sulle richieste di confisca
È ordinato il dissequestro del conto n. 1 presso la Banca D. SA a Lugano.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente del collegio Il Cancelliere
La versione scritta completa della sentenza viene comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione;
- Avv. Luca Marcellini;
- Avv. Rossano Pinna.
Un estratto della sentenza viene comunicato a:
- Banca D. SA, Lugano.
Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- MROS (versione completa).
Informazione sui rimedi giuridici e sulle garanzie in ambito di procedura contumaciale
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può
censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione
del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del pro-
cedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Il condannato in contumacia può, se è stato senza sua colpa impedito di presentarsi al dibattimento, chiede-
re per iscritto alla Corte penale, entro il termine di 10 giorni a contare da quello in cui ha avuto notizia
della sentenza, che questa sia revocata. Se la richiesta è ammessa, si procede ad un nuovo dibattimento
(art. 148 cpv. 3 PP).