Sentenza dell’11 marzo 2021 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Michele Rusca,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Indennità (art. 15 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.28
Visti:
la decisione del 3 febbraio 2021, con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) ha respinto una richiesta di ripetibili del 9 novembre 2020 presentata dall’avv. Michele Rusca in relazione a una procedura rogato- riale nell’ambito della quale egli ha patrocinato A. (v. act. 1.1);
il reclamo del 15 febbraio 2021 interposto dall’avv. Rusca a nome di A. dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la suddetta decisione (v. act. 1);
lo scritto del 16 febbraio 2021, mediante il quale la presente autorità ha invitato il ricorrente, con comminatoria di inammissibilità, da una parte, a versare, entro il 1° marzo 2021, un anticipo delle spese di fr. 2'000.–, dall'altra, a produrre, entro il medesimo termine, una procura debitamente datata e firmata (v. act. 3);
lo scritto del 22 febbraio 2021, con il quale l’avv. Rusca ha trasmesso una pro- cura datata 19 aprile 2012, postulando la riconsiderazione dell’importo dell’an- ticipo spese richiesto, ritenuto troppo elevato (v. act. 4);
lo scritto del 24 febbraio 2021, mediante il quale la presente autorità ha infor- mato l’avv. Rusca che l’importo dell’anticipo spese è conforme alla prassi della Corte adita e alle pertinenti disposizioni legali, trasmesso l’apposito formulario per richiedere, se del caso, l’assistenza giudiziaria gratuita, nonché invitato il medesimo a trasmettere all’autorità adita una procura attuale debitamente da- tata e firmata (v. act. 5);
il versamento dell’anticipo spese di fr. 2'000.– intervenuto il 1° marzo 2021 (v. act. 6). Considerato:
che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);
che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere
3 -
allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA);
e 5 PA, la tassa di giustizia è fissata a fr. 200.–;
4 -
che, visto l'anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato dall’avv. Rusca, la cassa del Tribunale restituirà a quest’ultimo il saldo di fr. 1’800.–.
5 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 11 marzo 2021
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).