Sentenza del 15 ottobre 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Andreas J. Keller e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dagli avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2020.182
Fatti: A. Il 19 dicembre 2019, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giu- diziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E. e altri per titolo di abuso d’autorità (art. 175 CP/VA), peculato (art. 168 CP/VA), corruzione (art. 171-174 CP/VA), riciclaggio di denaro, autoriciclaggio e impiego di proventi di attività criminose (art. 421, 421 bis e 421 ter CP/VA) e associazione a delinquere (art. 248 CP/VA). Le indagini vaticane hanno quale oggetto un’operazione di investimento immobiliare a Londra, effettuata con fi- nalità speculative e finanziato, in parte, anche con denaro nella disponibilità della Segreteria di Stato e da questa possedute con vincolo di scopo per il so- stegno delle attività con fini religiosi e caritatevoli del Santo Padre (cosiddetto Obolo di San Pietro). Con la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione concernente le relazioni bancarie della società A. SA (v. rogatoria, pag. 11).
B. Con decisione del 24 gennaio 2020, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda, è entrato nel merito della stessa (v. act. 1.3, pag. 5).
C. Con decisioni incidentali del 13 febbraio 2020, il MPC ha ordinato l’edizione della documentazione bancaria concernente la relazione n. 1 presso la banca F., intestata ad A. SA (v. ibidem).
D. Con decisione di chiusura del 22 giugno 2020, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità vaticane di svariata documentazione bancaria concernente la relazione di cui sopra (v. act. 1.3).
E. Il 22 luglio 2020, A. SA ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, in via principale, che la stessa sia annullata e la causa rinviata al MPC affinché proceda con la cernita della documentazione ai sensi dei consi- derandi e nel rispetto del suo diritto di essere sentito. In via subordinata, essa chiede che la decisione impugnata sia riformata nel senso che la rogatoria sia parzialmente accolta, con l’invio all’autorità estera della documentazione di cui all’elenco allegato (doc. E).
F. Con scritto del 31 luglio 2020, l’UFG ha comunicato di rinunciare a presentare una risposta al gravame, rimettendosi al giudizio di questo Tribunale (v. act. 8). Con risposta del 21 agosto 2020, il MPC chiede che il ricorso sia integralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 10).
G. Con replica del 10 settembre 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per cono- scenza (v. act. 15), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 14).
Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del neces- sario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria interna- zionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. D ANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso del 22 luglio 2020 è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Intestataria della relazione oggetto della decisione impugnata, la ricorrente è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP
nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al de- tentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporreb- bero alla trasmissione di determinati atti, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 con- sid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di ema- nare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Que- sto affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro di- ritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; K RAUS- KOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12 PA). Secondo giurisprudenza costante, il diritto ad una decisione motivata impone che l’autorità adita si esprima sull’in- sieme delle argomentazioni che le vengono proposte, ma non è obbligata a di- scutere tutti i fatti, le prove e le obiezioni sollevate dalle parti, essendo unica- mente necessario l’esame di quelle questioni decisive per l’esito della contro- versia (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 con- sid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 con- sid. 3.1).
Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri- chiamati all'art. 12 cpv. 1 AIMP (Z IMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; A LBERTINI, Der verfassungs- mässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des moder-
nen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fonda- mentale da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta comunque automati- camente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impu- gnata (v. W EISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Verletzung des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dot- trina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità precedente (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 con- sid. 2.3; TPF 2007 57 consid. 3.2; Z IMMERMANN, op. cit., n. 472).
2.2 In concreto, come emerge dall’incarto, il MPC, in data 16 aprile 2020, ha tra- smesso alla ricorrente tutta la documentazione litigiosa, dandole la possibilità di esprimersi. Dopo un contatto telefonico avvenuto l’11 maggio 2020 con il MPC, la ricorrente, il 28 maggio 2020, ha preso posizione e indicato i documenti dei quali acconsentiva la trasmissione all’autorità estera. L’autorità d’esecu- zione ha ritenuto tali documenti troppo limitati e deciso, vista la natura dei reati contestati agli indagati, di trasmettere tutta la documentazione litigiosa (v. infra consid. 4.2). Non si vede dunque perché ciò si debba considerare un “giro a vuoto”: al contrario l’istanza precedente ha valutato gli argomenti addotti dalla ricorrente e deciso, sulla base di considerazioni il cui merito verrà valutato qui di seguito, che la cernita proposta fosse troppo limitativa. Visto quanto precede, la censura va respinta.
3.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, l’art. 28 AIMP esige in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualifica- zione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve espo- sto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circo- stanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove
(v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
3.2 In concreto, dalla rogatoria risulta che “tra novembre 2018 e maggio 2019 la Segreteria di Stato Vaticana ha effettuato le seguenti operazioni finanziarie:
3.3 La rogatoria del 19 dicembre 2019 adempie certamente le condizioni poste in ambito di esposto fattuale. Sulla base degli atti acquisiti, frutto dell’edizione della documentazione bancaria litigiosa e della perquisizione domiciliare della sede della ricorrente, avvenuta il 4 febbraio 2020, il MPC ha espresso sue ulteriori considerazioni, qui contestate dall’insorgente, circa l’implicazione della stessa nei fatti oggetto d’inchiesta, le quali non possono quindi essere contenute nella rogatoria. Premesso che non tocca in ogni caso all’autorità d’esecuzione accer- tare i fatti oggetto del procedimento estero e tantomeno statuire sulla colpevo- lezza delle persone indagate, le censurate discordanze fra l’esposto fattuale in rogatoria e quello riportato nella decisione impugnata non sono comunque tali da inficiare la sostanza della stessa. Spetterà in ogni caso al giudice estero del merito acclarare la fattispecie nei suoi dettagli. Le censure in questo ambito vanno dunque disattese.
4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21
dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. Si tratta di quei conti, come nel caso in esame, suscettibili di un utilizzo con finalità criminali. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (decisione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti contestati non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verifi- care essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo pre- sente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove in- criminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; decisione del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera docu- mentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali do- mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 con- sid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecu- zione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione
di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ot- tobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; Z IMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.).
4.2 In concreto, la documentazione litigiosa presenta senz’altro un’utilità potenziale per il procedimento estero. Come rettamente osservato dal MPC, dalla commis- sione rogatoria del 19 dicembre 2019 e dal suo complemento del 18 maggio 2020 (v. act. 10.1), risulta che le operazioni d’investimento nei fondi G. e P. oggetto d’indagine sarebbero state effettuate con la consulenza del gestore pa- trimoniale di fiducia della Segreteria di Stato, E., indagato nel procedimento estero, attraverso la società Q. prima e la ricorrente dopo, precisato che quest’ultima ha ripreso dalla società Q. la gestione patrimoniale degli averi della Segreteria di Stato presso la banca M. dal mese di giugno 2016 e E. è stato assunto dalla ricorrente a partire dal 1°luglio 2016. Questa situazione è confer- mata da tutta una serie di operazioni bancarie intervenute sulla relazione liti- giosa elencate dal MPC nella decisione impugnata (v. act. 1.1, pag. 6 e seg.) nonché da svariati documenti sequestrati presso la sede della ricorrente (v. act. 10, pag. 7 e segg.). Quest’ultima ha del resto ammesso che i documenti bancari relativi ai pagamenti destinati ad E. possono risultare utili per l’inchiesta estera. Ad ogni modo, vista la natura finanziaria dei reati contestati agli indagati, l’au- torità rogante deve avere la possibilità di esaminare tutta la documentazione litigiosa (v. supra consid. 4.1). L'interesse alla "privacy" dei dipendenti della ri- corrente, risp. la confidenzialità su transazioni commerciali o rapporti finanziari infra-gruppo non possono del resto prevalere, nelle descritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia possibile (v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 consid. 3.3). Il diritto alla riservatezza personale o commerciale non pre- vale manifestamente sugli interessi dell’autorità estera di valutare essa stessa la natura criminale o meno dei flussi finanziari in capo alla ricorrente. Spetterà infatti al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale nella Città del Vaticano e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale e del suo complemento risulta che tutta la do- cumentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 15 ottobre 2020
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente impor- tante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).