Sentenza del 22 dicembre 2015 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. LTD. rappresentata dagli avv. ti Maurizio Pagliuca e Michele Bernasconi,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2015.257
Fatti:
A. La Procura presso il Tribunale di Cluj (Romania) ha presentato alla Svizzera, in data 7 agosto 2014, una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale nel contesto di un procedimento da essa condotto nei confronti di B. per titolo di evasione fiscale continuata ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. c della Legge n. 241/2005 e del reato previsto dall'art. 8 comma 1 della Legge n. 241/2005, en- trambi in relazione con gli art. 35 comma 1, 5 e 38 del Codice penale rumeno. Secondo l'attività investigativa svolta dall'autorità rumena, B. avrebbe recato pregiudizi al budget dello Stato rumeno mediante un sistema di finti circuiti fra più società commerciali con sede in Romania e all'estero che lui amministrava di fatto e di diritto oppure di cui si occupava della contabilità, registrando nei libri contabili presunte operazioni commerciali fittizie con lo scopo di eludere il pa- gamento degli oneri fiscali. In base a queste operazione egli avrebbe ottenuto nel corso dell'anno 2013 rimborsi d'IVA per complessivi RON 529'138. A seguito delle perquisizioni domiciliari svolte presso la C. Srl., amministrata dall'imputato, sono stati rinvenuti e prelevati gli atti costitutivi e i timbri di più società commer- ciali con sede dichiarata all'estero che sarebbero amministrate da B., da suoi conoscenti o da persone da lui coinvolte per svolgere attività illecite. Tra queste società figuravano la D. Ltd., Hong Kong, la A. Ltd., Hong Kong e la ditta E., Panama. Dagli accertamenti effettuati è risultato che a queste società sono in- testati dei conti in istituti di credito di Lugano; presso la banca F. per la D. Ltd. e presso la banca G. per la A. Ltd. e la ditta E. (v. atto 1 incarto MP/TI).
Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha quindi richiesto, in so- stanza, tutta la documentazione e le informazioni relative ai suddetti conti (v. ibidem pag. 4 e seg.).
B. Mediante decisioni del 16 settembre 2014, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato nel merito della suddetta richiesta, ordinando in particolare l'i- dentificazione dei suddetti conti nonché il sequestro della documentazione do- mandata (v. atti 2, 3, e 4 incarto MP/TI).
C. Con decisione di chiusura del 12 agosto 2015 il Ministero pubblico ticinese ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione alle autorità rumene di svariata documentazione relativa alle relazioni n. 1 presso la banca G. intestata alla so- cietà A. Ltd., n. 2 presso la banca G. intestata alla ditta E., n. 3 presso la banca F. e n. 4 presso la H. AG, entrambe intestate alla D. Ltd. (v. atto 21 incarto MP/TI).
D. In data 11 settembre 2015 la A. Ltd. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone in via principale l'annullamento e in via subordinata la riforma nel senso che la documentazione in essa indicata con riferimento alla A. Ltd. venga limitata all'anno 2013 nonché anonimizzata riguardo ai riferimenti e alle indica- zioni riconducibili a I. (v. act. 1).
E. A conclusione della sua risposta del 30 settembre 2015, il Ministero pubblico ticinese postula la reiezione del gravame (v. act. 6). Con scritto del 5 ottobre 2015 anche l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) chiede che il ricorso venga respinto (v. act. 7).
F. Con memoriale di replica del 26 ottobre 2015, trasmesso all'UFG e al Ministero pubblico ticinese per conoscenza, la ricorrente si è riconfermata nelle conclu- sioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 10).
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.1 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Romania e la Confe- derazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assi- stenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 20 marzo 1967 per la Svizzera e il 15 giugno 1999 per la Romania (CEAG; RS 0.351.1), così come dal secondo Protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 alla CEAG (PA II CEAG; RS 0.351.12), entrato in vigore per la Svizzera il 1°feb- braio 2005 e per la Romania il 1° marzo 2005. L'Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati mem- bri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi, concluso il 26 ottobre 2004 (AAF; RS 0.351.926.81), è applicabile in via transitoria, in attesa della ratifica da parte di tutti gli Stati membri. Mediante una dichiarazione delle parti contraenti prevista dall'articolo 44 paragrafo 3, una parte contraente può applicare in ogni momento l'accordo con ogni altra parte contraente che abbia fatto la stessa dichiarazione. Pertanto, poiché la Romania
e la Svizzera hanno fatto una dichiarazione di questo genere, l'accordo è appli- cabile bilateralmente dall'8 aprile 2009. Di rilievo nella presente fattispecie è altresì la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° dicembre 2002 per la Romania (CRic; RS. 0.311.53).
Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 39 n. 3 CRic; art. 26 n. 3 CEAG; art. 25 cpv. 2 AAF). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.2 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. M DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basilese, Interna- tionales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al prece- dente considerando.
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell'au- torità cantonale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.4 Nella misura in cui il gravame concerne il conto di cui la ricorrente è titolare, la legittimazione è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6). Questa fa per contro difetto relativamente agli altri conti oggetto della decisione impugnata.
compravendita di beni e quali siano le fatture contestate. A mente della ricor- rente non vi sarebbe alcun indizio portato dalle autorità rumene che colleghi la A. Ltd. alle operazioni contestate o che colleghi la società all'imputato B. In par- ticolare la A. Ltd. non figurerebbe, a suo dire, tra la costellazione di entità ricon- ducibili all'imputato elencate nel decreto penale n.191/C/P/03.07.2014 emanato dalle autorità estere.
2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, ferma restando la necessità di poter verificare che le condizioni per la concessione dell'assi- stenza siano date e in che misura essa sia possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve provare la com- missione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 125 II 65 consid. 6b/aa). L'esame della colpevolezza è riser- vato al giudice straniero del merito, per cui non compete a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5).
2.2 La richiesta di assistenza dell'autorità rumena indica con sufficiente chiarezza i motivi alla base della stessa. Le autorità inquirenti rumene hanno evidenziato come la A. Ltd. si collochi in stretta relazione con i fatti oggetto del procedimento penale rumeno, già per il fatto che i documenti costitutivi e i timbri di diverse società tra cui quelli della A. Ltd. sono stati trovati in occasione delle perquisi- zioni domiciliari presso la sede della C. Srl. amministrata dall'imputato. Que- st'ultimo avrebbe avuto, direttamente o tramite interposte persone, un ruolo nell'amministrazione di queste società (v. rogatoria del 7 agosto 2014, pag. 2 [atto 1 incarto MP/TI] e decreto penale n. 191/C/P/03.07.2014 pag. 5 e segg. [ibidem]). In particolare, le autorità rumene sospettano che l'imputato abbia uti- lizzato queste società per operazioni fittizie atte all'ottenimento di indebiti rim- borsi d'IVA. Vi è quindi un legame indiziario che permette di collegare la A. Ltd. alle attività sospette dell'imputato. Il decreto penale n. 191/C/P/03.07.2014 evi- denzia che dopo l'esame della documentazione processuale "il giudice constata
l'esistenza di indizi ben fondati riguardanti il sospetto ragionevole al reato sopra menzionato" e autorizza la richiesta di assistenza giudiziaria per quanto attiene a svariate relazioni bancarie, tra queste, anche quella della A. Ltd. (v. pag. 5 e segg.). L'affermazione della ricorrente, secondo la quale da questo decreto non risulterebbe alcun legame tra la A. Ltd. e il procedimento penale rumeno, è quindi priva di fondamento.
Visto quanto precede e alla luce dei sopraccitati principi giurisprudenziali, l'e- sposto dei fatti contenuto nella rogatoria in esame adempie chiaramente le esi- genze legali richieste. Per questi motivi, la relativa censura della ricorrente non può trovare accoglimento.
3.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Nell'ambito dell'e- same della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti conte- nuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va deter- minata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibi- lità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 con- sid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé- nale, 4a ediz., Berna 2014, n. 581). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualifica- zione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188).
Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una
singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii).
L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segna- tamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, com- merciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Que- st'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge fede- rale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l’autore, mediante inganno astuto, fa sì che l’ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un’altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La no- zione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2008 128 consid. 5.4). Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'autorità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevo- lezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esi- stenza di sufficienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia econo- mica e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richie- dente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995, consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, op. cit., pag. 599 n. 644 nota 689). Questo vale però solo in am- bito di fiscalità diretta, siccome l'Accordo anti frode (v. supra consid. 1.1), pre- figgendosi l'obiettivo di ampliare l'assistenza amministrativa e l'assistenza giu- diziaria in materia penale (v. art. 1 AAF), prevede espressamente la sua appli- cabilità in ambito di violazione della legislazione fiscale relativa all'imposta sul valore aggiunto (v. art. 2 cpv. 1 lett. a AAF), senza distinzioni di sorta fra sottra- zione d'imposta e truffa fiscale. In materia di imposte indirette la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce più una discriminante di rilievo (v. art. 31 cpv. 1 lett. a AAF; v. M. KOCHER, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 105 e segg. ad art. 3 AIMP; M. KOCHER, Zollgesetz, Handkommentar, Berna 2009, n. 9 ad. Art. 115 ZG; L. UNSELD, Internationale Rechtshilfe im Steuerrecht, tesi zurighese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 135, 147 e seg. con rinvii; v. anche sentenze del Tribunale penale federale
RR.2013.298 del 6 maggio 2014, consid. 4.2.2; RR.2011.143 del 30 gennaio 2012, consid. 3.2.2 in fine).
3.2 Nel caso concreto non occorre chinarsi diffusamente e in maniera specifica sulla questione di sapere se i fatti descritti nella commissione rogatoria e già evocati in precedenza (v. supra consid. 2.2) adempiano o meno i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di truffa in materia fiscale ex art. 14 cpv. 2 DPA, poiché alla presente fattispecie torna applicabile l'AAF. Le esigenze supplemen- tari richieste dalla giurisprudenza per evitare abusi in materia (v. TPF 2008 128 consid. 5.5 e rinvii) non sono qui di particolare momento. I fatti descritti nella commissione rogatoria possono configurare, prima facie, i reati previsti dagli art. 96 - 106 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul va- lore aggiunto (LIVA). La doppia punibilità è dunque certamente data. Anche sotto questo profilo le censure della ricorrente vanno respinte.
4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato ri- chiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assu- mere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abu- siva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le in- dagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurispru- denza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
Vietata in particolare è la cosiddetta "fishing expedition", la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indiscriminata di mezzi di prova volta a
fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c), il che non sarebbe nemmeno conciliabile con le stesse funzioni di base dell'assistenza internazionale in ma- teria penale (v. D. DONATSCH/S. HEIMGARTNER/F. MEYER/M. SIMONEK, Interna- tionale Rechtshilfe, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 93 e seg.).
4.2 Dagli atti emergono diverse operazioni che hanno toccato la relazione bancaria n. 1 intestata alla ricorrente presso la banca G. a Lugano e che sono connesse con la fattispecie descritta in rogatoria: in particolare, dall'analisi documentale risultano svariate transazioni tra la A. Ltd. e altre società riconducibili, diretta- mente o indirettamente, all'indagato B., anch'esse oggetto dell'indagine rumena (v. atto 6 incarto MP/TI). Ad esempio sul summenzionato conto della A. Ltd. sono stati accreditati da parte della J. Srl., EUR 277'925.-- in data 10 febbraio 2012, EUR 276'950.-- il 23 febbraio 2012, EUR 179'950.-- il 9 marzo 2012, EUR 329'950.-- il 23 marzo 2012, EUR 369'450.-- il 20 aprile 2012 e così di seguito. Anche da parte della K. Srl. si possono notare ad esempio accrediti di EUR 232'525.-- il 10 febbraio 2012, EUR 264'950.-- il 23 febbraio 2012 e EUR 189'950.-- il 9 marzo 2012 (v. atto 6 incarto MP/TI). Queste società sono, secondo le autorità rumene, amministrate di fatto o di diritto da B. e sarebbero coinvolte nel sistema di finti circuiti messi in atto per eludere il pagamento degli oneri fiscali in Romania (v. supra consid. 2.2, nonché pag. 3 e seg. del decreto penale n. 191/C/P/03.07.2014, atto 1 incarto MP/TI). Negli anni 2012-2014 si possono contare oltre trenta accrediti da parte di ciascuna di queste società sul conto della A. Ltd. (v. atto 6 incarto MP/TI). Si possono notare, sempre a titolo esemplificativo, anche dei pagamenti da parte della A. Ltd. ad altre società im- plicate, per esempio alla D. Ltd. (EUR 226'250 in data 27 febbraio 2012, EUR 205'048.02 il 13 marzo 2012 , EUR 251'298.12 il 20 aprile 2012, ecc.) e alla ditta E. (per esempio EUR 277'000.-- il 23 ottobre 2012, EUR 155'000.-- il 17 dicembre 2012, e EUR 200'000.-- il 21 gennaio 2013). In aggiunta, dall'esame della documentazione bancaria risultano anche dei versamenti dal conto della A. Ltd. a L., avente diritto economico dei conti della D. Ltd. e della ditta E. (v. atti 6 e 7 incarto MP/TI), anch'essi oggetto della rogatoria rumena (v. atto 1 incarto MP/TI; per esempio EUR 400'048.08 in data 29 novembre 2012, EUR 7'328.63 il 4 giugno 2014, EUR 8'000.-- il 12 giugno 2014, EUR 2'000.-- il 1° luglio 2014 e EUR 24'512.34 il 16 luglio 2014; v. atto 6 incarto MP/TI).
Inoltre in occasione della perquisizione presso la sede della C. Srl., ammini- strata dall'indagato, sono stati trovati gli atti costitutivi e i timbri della ricorrente. In particolare l'autorità rumena sospetta l'utilizzo della società per registrare
operazioni fittizie atte all'ottenimento di un indebito rimborso d'IVA (v. supra consid. 2.2).
Conformemente alla sopraccitata giurisprudenza, l'utilità potenziale dei docu- menti bancari in questione è certamente data. Le autorità estere devono poter rintracciare il cammino dei trasferimenti in esame al fine di chiarire i punti oscuri riguardanti il possibile ruolo delle relazioni bancarie oggetto della presente ver- tenza in relazione alla fattispecie oggetto d'indagine.
4.3 Per quanto concerne la limitazione della trasmissione ai dati concernenti l'anno 2013 auspicata dalla ricorrente si considera che, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedi- menti per reati come quelli qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti ivi relativi, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La natura stessa di dette inchieste rende inoltre verosi- mile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione, in modo tale da chiarire con sufficiente ampiezza diacronica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti. La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare al- tresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 no- vembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). Da respingere è con- seguentemente anche la richiesta di anonimizzazione presentata dall'insor- gente. A tale proposito si osserva che le presunte operazioni commerciali at- tuate allo scopo di eludere il pagamento di oneri fiscali e di ottenere il rimborso dell'IVA sarebbero state effettuate mediante finti circuiti tra più società diretta- mente o indirettamente legate all'imputato. Questo meccanismo potrebbe es- sere stato messo in atto proprio attraverso persone fisiche e giuridiche che fun- gono da prestanome. L'autorità estera deve quindi poter procedere alle sue ve- rifiche relativamente ad un possibile ruolo nei fatti oggetto d'indagine in Roma- nia delle persone collegate ai conti della ricorrente.
Costatata la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'oggetto del procedimento penale rumeno, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione pe- nalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero e il conto oggetto della deci- sione impugnata. Non è infatti competenza dell'autorità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli in- quirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto esposto, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non costituisce una "fishing expedition" e la trasmissione della documentazione litigiosa non viola il principio della propor- zionalità.
Visto quanto esposto, la decisione impugnata va integralmente confermata e il gravame respinto.
Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4 bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall’an- ticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 23 dicembre 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).