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RR.2014.286 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance costs
RR.2014.286Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi19 nov 2014Inadmissible
A. SA challenged a closure decision in Swiss mutual legal assistance proceedings concerning Italy. The Federal Criminal Court’s Appeals Chamber had ordered a CHF 5,000 advance on costs and warned that failure to pay would lead to non-entry. No payment was made within the deadline, even though the notice had been received by counsel. The court therefore did not examine the merits of the appeal and declared it inadmissible. It also imposed court costs of CHF 500 on A. SA as the losing party.
Art. 63 cpv. 4 PA; advance on costs and non-entry for non-payment; when the appellate authority duly orders an advance on costs, fixes a reasonable time limit and expressly warns of non-entry, failure to credit the amount to a Swiss post or bank account within the deadline compels the court to refuse entry into the merits. The consequence applies irrespective of the substantive prospects of the appeal. Costs are borne by the unsuccessful appellant pursuant to Art. 63 cpv. 1 PA and the applicable court-fee regulations (consid. 1-2).
Sentenza del 19 novembre 2014 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dagli avv. Paolo Bernasconi e An- drea Daldini,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2014.286
Visti:
la decisione di chiusura del 24 settembre 2014 emanata dal Ministero pubblico della Confederazione inerente alla domanda di assistenza giudiziaria del 23 aprile 2013 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia (v. act. 1.2 e 1.5);
il ricorso del 27 ottobre 2014 avverso la suddetta decisione interposto presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. SA (v. act. 1);
lo scritto raccomandato del 28 ottobre 2014 mediante il quale la presente au- torità ha invitato la ricorrente a versare, entro il 10 novembre 2014, un anticipo delle spese di fr. 5'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (v. act. 3). Considerato:
che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);
che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presi- dente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente al- le presunte spese processuali;
che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la commina- toria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA uni- tamente all'art. 23 PA);
che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III 364 consid. 3.2.2);
che, nella fattispecie, lo scritto 28 ottobre 2014 è stato ricevuto dai legali della ricorrente il giorno seguente (v. act. 4);
3 -
che nessun importo è stato versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità, entro il 10 novembre 2014 (v. act. 5);
che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, ossia il 10 novembre 2014, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 3);
che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
che la ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giu- sta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4 bis e 5 PA.
4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 20 novembre 2014
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).