Sentenza del 22 ottobre 2014
Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
entrambi rappresentati dall'avv. Cesare Lepori,
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
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la decisione di chiusura del 25 agosto 2014, mediante la quale il Ministero
pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), dando seguito alla domanda
di assistenza giudiziaria del 21 ottobre 2013 presentata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha ordinato la trasmissione a
quest'ultima di svariata documentazione sequestrata presso gli uffici della so-
cietà C. SA, a Z., riguardante A., B., D. S.r.l, E. S.r.l. e F. S.r.l. (v. act. 1.1);
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il ricorso del 26 settembre 2014 interposto da A. e B. dinanzi alla Corte dei re-
clami penali del Tribunale penale federale contro la suddetta decisione, con
contestuale richiesta dell'assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 1);
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gli scritti del 29 settembre 2014, con i quali questa autorità ha invitato i ricor-
renti a compilare, ognuno, il formulario concernente la richiesta di assistenza
giudiziaria gratuita (v. RP.2014.69 e 70, act. 2);
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il formulario di cui sopra compilato, trasmesso in data 17 ottobre 2014 unica-
mente da A.
all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche
l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il
procedimento penale all’estero);
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che il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova
concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP;
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che per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una mi-
sura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un lega-
me sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1
d/aa);
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che, più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto
bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del
conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid.
1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprieta-
rio o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP);
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che in via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ri-
correre compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva
(perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II
211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180
consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati so-
lo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di
un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV
134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii);
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che per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto
questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli
stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro
la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid.
1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6);
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che secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documenta-
zione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un
mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005,
consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio
2007, consid. 2.1);
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che in concreto i ricorrenti contestano la trasmissione all'autorità estera di do-
cumentazione acquisita, attraverso edizione, presso la C. SA (v. act. 1.1 pag.
2);
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che, in virtù della suddetta giurisprudenza, i ricorrenti non dispongono della
legittimazione ricorsuale, in quanto la documentazione in questione era in
possesso di una società terza, ragione per cui il loro ricorso è inammissibile;
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che i ricorrenti, cui spetta l'onere di allegare e motivare le ragioni di una loro
eventuale legittimazione, nemmeno si sono confrontati con detta, costante
giurisprudenza, limitandosi a richiamare la posizione di A. nel procedimento
estero nonché il fatto che B. è menzionato in una parte dei documenti da tra-
smettere;
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che, come sopra evidenziato, si tratta di ragioni esplicitamente escluse per
prassi costante;
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che, essendo il ricorso a priori inammissibile, questa Corte ha rinunciato ad
uno scambio degli scritti (v. art. 57 cpv. 1 PA e contrario);
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che i ricorrenti hanno postulato la concessione del gratuito patrocinio, in quan-
to sprovvisti di mezzi per far fronte alle spese legate alla presente procedura;
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che l'art. 65 cpv. 1 PA prevede che se una parte non dispone dei mezzi ne-
cessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo,
l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a
domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali;
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che nella fattispecie, essendo il gravame privo di probabilità di successo in
quanto a priori inammissibile, la domanda di assistenza giudiziaria gratuita
deve essere respinta già solo per questo motivo;
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che B., non avendo inoltrato a questa autorità l'apposito formulario compilato,
non ha neppure dimostrato la sua indigenza, ragione per cui la domanda è da
respingere anche per questo motivo;
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che A., pur trasmettendo il formulario in questione, non ha allegato nessun
documento giustificativo, come chiaramente richiesto mediante il suddetto
formulario (v. RP.2014.69, act. 4.1), ciò che non permette di dimostrare la sua
indigenza, ragione per cui la domanda è da respingere anche per tale motivo;
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che i ricorrenti, risultando soccombenti data l'inammissibilità del gravame, de-
vono sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
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che una tassa di giustizia complessiva di fr. 1'000.-- è posta a loro carico in
solido; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale
penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e
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le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ri-
chiamato l'art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso
particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente
laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il
procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).