Appeal inadmissible for failure to pay cost advance

RR.2013.86Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi18 apr 2013Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Criminal Court’s Appeals Chamber dealt with an appeal against a Ticino public prosecutor’s order transmitting banking documents to Italy in mutual assistance proceedings. The appellant, represented by counsel, had been ordered to pay a CHF 5,000 cost advance, with a warning that non-payment would lead to non-entry. As the advance was not paid within the deadline, the court declined to examine the merits of the appeal and declared it inadmissible. The appellant, as unsuccessful party, was ordered to pay court costs of CHF 500.

Massima Omnilex

Art. 63 Abs. 4, Art. 23 und Art. 21 Abs. 3 PA; Kostenvorschuss und Nichteintreten im Beschwerdeverfahren der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen: Wird dem Beschwerdeführer unter entsprechender Androhung ein Kostenvorschuss auferlegt und wird dieser nicht fristgerecht bezahlt, so ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Der fristgerechte Zahlungseingang bei der Schweizerischen Post bzw. die fristgerechte Belastung eines Post- oder Bankkontos in der Schweiz ist massgeblich. Die Kostenfolgen richten sich nach Art. 63 Abs. 1 PA; die Gerichtsgebühr wird nach dem einschlägigen Kostenreglement festgesetzt.

Testo completo

Sentenza del 18 aprile 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dall'avv. Filippo Ferrari,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2013.86

  • 2 -

Visti:

  • la decisione del 21 febbraio 2013, mediante la quale il Ministero pubblico tici- nese ha ordinato la trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tri- bunale ordinario di Milano di svariata documentazione relativa alla relazione n. 1 presso la banca B. di Chiasso, intestata a A.;

  • il ricorso del 25 marzo 2013 interposto da A. presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione;

  • l'invito del 26 marzo 2013 a versare l'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- entro l'8 aprile seguente. Considerato:

  • che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);

  • che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);

  • che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase PA l’autorità di ricorso, il suo presi- dente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente al- le presunte spese processuali;

  • che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la commina- toria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA uni- tamente all’art. 23 PA);

  • che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto posta- le o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA);

  • che, nella fattispecie, l'invito a versare l’anticipo delle spese, indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (act. 3);

  • che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine (v. act. 5);

  • 3 -

  • che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;

  • che la ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);

  • che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giu- sta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4 bis e 5 PA.

  • 4 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Una tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico della ricorrente.

Bellinzona, 19 aprile 2013

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Filippo Ferrari
  • Ministero pubblico del Cantone Ticino
  • Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Parole chiave

mutual legal assistancecost advanceinadmissibilitynon-entrycourt costsbank documents

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal had to be dismissed for failure to pay the requested cost advance within the deadline.

Decisione estratta

Yes. The advance was not paid within the time limit, so the court could not examine the appeal.

Motivazione estratta

Under Arts. 63(4), 23 and 21(3) PA, the appellate authority may require an advance and warn of non-entry; here the warning was given and payment did not occur in time.

Questione giuridica chiave

Who bears the procedural costs after non-entry on the appeal.

Decisione estratta

The appellant bears the costs because she was unsuccessful due to the inadmissibility of the appeal.

Motivazione estratta

Under Art. 63(1) PA, the losing party must bear the procedural costs; the court fixed the fee according to the applicable TPF costs regulation.

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