Withdrawal of appeal in international mutual assistance case

RR.2013.275Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi18 dic 2013Withdrawn

Sintesi

A. appealed against a Ticino public prosecutor’s closure decision ordering transmission of bank documents to Italy in an international mutual assistance matter. Before the court ruled on the merits, the appellant’s lawyer filed a written withdrawal on 16 December 2013. The Federal Criminal Court acknowledged the withdrawal, struck the case from the docket, and allocated costs to the appellant. The court fixed the fee at CHF 2,000, considering the advanced procedural stage, and ordered refund of CHF 3,000 from the CHF 5,000 advance already paid.

Regest

Art. 63 PA; withdrawal of appeal in mutual assistance proceedings; cost allocation after withdrawal. Upon written withdrawal of a remedy, the proceedings are as a rule discontinued and the case is struck from the docket. The withdrawing party is normally treated as the losing party for costs purposes, unless material reasons justify a departure from that rule. In fixing the fee, the court may take account of the advanced procedural stage and the expenses caused by the proceedings (consid. 2).

Testo completo

Sentenza del 18 dicembre 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Filippo Ferrari,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2013.275

  • 2 -

Visti:

  • il ricorso presentato il 18 ottobre 2013 da A. avverso la decisione di chiusura del 20 settembre 2013 con la quale il Ministro pubblico del Cantone Ticino ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente italiana di documentazione bancaria riguardante la relazione n 1 intestata alla società B. Ltd. presso la banca C., Bahamas, oggi banca D. (Bahamas) Ltd.;

  • lo scambio di scritti del 8 e 21 novembre 2013 (v. act. 7 e 8);

  • la lettera del 16 dicembre 2013 con cui il patrocinatore del ricorrente dichiara il ritiro del ricorso. Considerato:

  • che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 16 dicembre 2013 que- sto Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;

  • che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

  • che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamato l'art. 63 PA;

  • che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc- combente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrati- ve, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327);

  • che nel caso specifico non vi è ragione materiale per scostarsi da questa re- gola (v. anche MICHAEL BEUSCH, in C. Auer/M. Müller/B. Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungverfahren, n. 16 ad art. 63 PA);

  • 3 -

  • che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio avanzato del- la procedura, cagionando la causa costi processuali di una certa entità, ele- menti da tenere presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento;

  • che l'emolumento va quindi fissato a fr. 2'000.--; tenuto conto dell'anticipo del- le spese di fr. 5'000.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà al ricorrente l'importo di fr. 3'000.--.

  • 4 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. Tenuto con- to dell'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà al ricorrente l'importo di fr. 3'000.--.

Bellinzona, 18 dicembre 2013

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Filippo Ferrari
  • Ministero pubblico del Cantone Ticino
  • Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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