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RR.2013.24 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance costs
RR.2013.24Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi22 feb 2013Inadmissible
A. appealed a closure decision of the Ticino public prosecutor in an Italian mutual legal assistance matter. The Federal Criminal Court’s Appeals Chamber had ordered an advance of costs and required a Swiss domicile for service, warning that non-payment would lead to non-entry. A. later elected domicile at Bank B. in Z., but did not pay the CHF 5,000 advance within the deadline. The court therefore did not enter into the merits of the appeal and charged A. CHF 500 in court costs.
Art. 63 cpv. 4 PA; advance on costs in administrative appeal proceedings, especially in international mutual legal assistance; failure to pay within the prescribed period despite explicit warning leads to non-entry into the merits. Under Art. 21 cpv. 3 PA, payment is timely only if credited through the specified Swiss postal or banking channels in time. The unsuccessful appellant bears the costs under Art. 63 cpv. 1 PA; the amount of the fee is determined by the applicable fee regulations.
Sentenza del 22 febbraio 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliera Santina Pizzonia
Parti
A., rappresentato dall'avv. Massimo Iacopini, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2013.24
Visti:
Considerato:
che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);
che in questo campo la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase PA l’autorità di ricorso, il suo presi- dente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente al- le presunte spese processuali;
che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la commina- toria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA uni- tamente all’art. 23 PA);
che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto posta- le o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA);
3 -
che, nella fattispecie, l'invito a versare l’anticipo delle spese, indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (act. 3);
che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine;
che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
che il ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giu- sta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4 bis e 5 PA.
4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, il 22 febbraio 2013
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).