Sentenza del 9 maggio 2012
Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Emanuel Hochstrasser e Giorgio Bomio,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Mario A. Ciarambino,
Ricorrente
contro
CANTONE TICINO, MINISTERO PUBBLICO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2012.69
Visti:
- il ricorso presentato il 29 marzo 2012 da A. avverso la decisione di chiusura
del 2 marzo 2012 con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha or-
dinato, nel quadro di un'inchiesta italiana a carico di diversi imputati per asso-
ciazione a delinquere, truffa e falsità in documenti, la trasmissione alla Procu-
ra della Repubblica presso il Tribunale di Rimini di documentazione riguardan-
te un conto bancario di pertinenza del predetto presso alla banca B. a Lugano
(ora Banca C.);
- l'invito a versare l'anticipo delle spese e ad eleggere domicilio in Svizzera inol-
trato al ricorrente dal Tribunale penale federale in data 5 aprile 2012;
- la lettera del 23 aprile 2012 inviata dal patrocinatore del ricorrente, con cui
viene dichiarato il ritiro del ricorso.
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 23 aprile 2012 questo
Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del Regolamento
del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti,
le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS
173.713.162), richiamato l'art. 63 PA;
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola
messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc-
combente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. B
ENOÎT BOVAY, Procédure administrati-
ve, Berna 2000, pag. 459; F
RITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., Berna 1983, pag. 327);
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della
procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processua-
li, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli
art. 5 e 8 del sopraccitato regolamento.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
- Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
- Una tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 9 maggio 2012
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Mario A. Ciarambino,
- Ministero pubblico del Cantone Ticino,
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria,
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso
particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente
laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il
procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).