Sentenza del 6 dicembre 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Filippo Ferrari,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Estradizione alla Russia
Domanda di revisione (art. 66 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2012.244 e RP.2012.69
Visti:
la domanda di revisione della decisione del 12 settembre 2012 del Tribunale penale federale (in seguito: TPF), mediante la quale è stata confermata la de- cisione di estradizione alla Russia di A., presentata da quest'ultimo in data 18 ottobre 2012;
l'invito a versare l'anticipo delle spese e a produrre una procura debitamente firmata, emessa in favore dell'Avv. B. e attestante i suoi poteri di rappresen- tanza, inoltrato all'istante dal TPF in data 22 ottobre 2012, il quale non risulte- rebbe giunto al destinatario per motivi non imputabili a quest'ultimo;
l'ulteriore, eccezionale, invito a versare l'anticipo delle spese e a produrre la suddetta procura inoltrato all'istante il 19 novembre seguente fissante un ter- mine al 27 novembre 2012. Considerato:
che la Corte dei reclami penali del TPF giudica i gravami in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);
che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase PA l’autorità di ricorso, il suo presi- dente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente al- le presunte spese processuali;
che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la commina- toria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA uni- tamente all’art. 23 PA);
che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA);
che, nella fattispecie, l’invito a versare l’anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito della domanda di revisione;
3 -
che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine fissato al 27 novembre 2012 (v. act. 6);
che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito della domanda di revisione;
che l'istante, risultando soccombente data l'irricevibilità della sua domanda, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
che una tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a suo carico; essa è fissata giu- sta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamato gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.
4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 6 dicembre 2012
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).