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RR.2012.185 ΓÇó Appeal inadmissible for non-payment of advance on legal aid request
RR.2012.185Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi17 set 2012Inadmissible
The Criminal Appeals Chamber of the Federal Criminal Court held inadmissible the appeal filed by A. against the Ticino public prosecutor’s closure decision in a mutual legal assistance case for Germany. The appellant had been ordered to pay an advance on costs and to elect domicile in Switzerland, with an explicit warning of non-entry. Although domicile was elected and an extension granted, the advance was not paid by the final deadline. The court therefore refused to consider the appeal and charged the appellant CHF 300 in court costs.
Art. 63 PA; advance on costs in appeal proceedings; non-payment within the set or extended deadline leads to non-entry if the warning has been given. In mutual legal assistance proceedings before the Criminal Appeals Chamber, the procedural regime of the PA applies; the authority may require an advance corresponding to expected costs and set a peremptory time limit with a non-entry threat. If the advance is not timely paid to the competent Swiss postal or banking account, the remedy is inadmissible. The unsuccessful appellant bears the costs under Art. 63 cpv. 1 PA (consid. related to the cost order).
Sentenza del 17 settembre 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Giudice Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dall'avv. Franz Lutz, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania
Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2012.185
Visti:
la decisione di chiusura del 24 luglio 2012 emanata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino relativa alla domanda di assistenza giudiziaria del 27 mar- zo 2012 presentata dal "Leitende Oberstaatsanwalt" di Augsburg;
il ricorso del 3 agosto 2012 interposto da A. presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione;
lo scritto dell'8 agosto 2012, mediante il quale la presente autorità ha invitato la ricorrente, entro il termine del 24 agosto 2012, a versare un anticipo delle spese di fr. 5'000.-- nonché ad eleggere domicilio in Svizzera dove poter noti- ficare gli atti della procedura, pena la non entrata nel merito del ricorso;
la lettera del 23 agosto 2012, mediante la quale la ricorrente ha dichiarato di aver eletto domicilio presso l'avvocato Vittorio Mariotti, a Z., nonché precisato che avrebbe versato l'anticipo delle spese, postulando nel contempo una pro- roga del termine all'uopo;
la proroga al 3 settembre 2012 del suddetto termine concesso dalla presente autorità;
lo scritto del 24 agosto 2012, con il quale l'avv. Mariotti ha confermato l'elezio- ne di domicilio di cui sopra. Considerato:
che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);
che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase PA l’autorità di ricorso, il suo presi- dente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente al- le presunte spese processuali;
che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la commina- toria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA uni- tamente all’art. 23 PA);
3 -
che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto posta- le o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA);
che, nella fattispecie, l’originario invito a versare l’anticipo delle spese, indica- va che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame;
che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine proroga- to al 3 settembre 2012 (v. act. 7);
che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
che la ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
che una tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a suo carico; essa è fissata giu- sta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.
4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 18 settembre 2012
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Giudice Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estra- dizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).