Withdrawal of appeal in mutual legal assistance seizure case

RR.2010.41,RP.2010.15Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi12 apr 2010Withdrawn

Sintesi

A. SA appealed an MPC order seizing a bank account in an international mutual legal assistance matter concerning Italy and requested suspensive effect. Before the Federal Criminal Court could address the merits, the appellant filed a written withdrawal. The II Criminal Appeals Chamber noted the withdrawal, struck the case from the docket, and declared the request for suspensive effect moot. Costs were set at CHF 300, with CHF 5,700 of the CHF 6,000 advance to be refunded to the appellant.

Regest

Art. 63 PA; withdrawal of an appeal in federal administrative proceedings and consequences for costs and ancillary requests; a written withdrawal of the appeal renders the proceedings moot and leads to striking the case from the docket. Ancillary requests, including suspensive effect, fall away with the main appeal. As a rule, the withdrawing party bears the costs as the unsuccessful party, but the fee may be reduced according to the procedural stage and the limited costs caused (consid. 1-3).

Testo completo

Sentenza del 12 aprile 2010 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA, rappresentata dall'avv. Rocco Olgiati,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Decisione incidentale di sequestro di un conto bancario (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2010.41+RP.2010.15

  • 2 -

Visti:

  • il ricorso, con domanda di effetto sospensivo, presentato l'8 marzo 2010 dalla A. SA avverso l’ordine di edizione e sequestro del 22 febbraio 2010 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) riguardante un procedi- mento di assistenza giudiziaria all’Italia in ambito di riciclaggio di denaro e di corruzione;

  • la lettera del 30 marzo 2010, mediante la quale la ricorrente ha chiesto la so- spensione della procedura davanti al Tribunale penale federale;

  • lo scritto del 30 marzo 2010, mediante la quale è stata respinta la richiesta di sospensione in questione;

  • la lettera del 31 marzo 2010 inviata dal patrocinatore della ricorrente, con cui viene dichiarato il ritiro del ricorso. Considerato:

  • che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 31 marzo 2010 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;

  • che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

  • che la domanda di effetto sospensivo è divenuta quindi priva d'oggetto;

  • che la tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 feb- braio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA;

  • che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc- combente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrati- ve, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327);

  • che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processua- li, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 1 e 3 del sopraccitato regolamento.

  • 3 -

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
  2. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
  3. Una tassa di giustizia di fr. 300.- è messa a carico della ricorrente. Tenuto conto dell'anticipo delle spese di fr. 6'000.- già versato, la Cassa del Tribuna- le restituirà alla ricorrente un importo di fr. 5'700.-.

Bellinzona, 12 aprile 2010

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Rocco Olgiati
  • Ministero pubblico della Confederazione
  • Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo inte- grale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF). Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudi- zio irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).

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