Sentenza del 22 dicembre 2010
II Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliera Elena Maffei
Parti
A., rappresentato dall'avv. Luciano Giudici,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2010.245
Fatti:
A. Il 31 luglio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
Verbania ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria,
completata il 23 luglio 2010, nell'ambito di un procedimento penale avviato
nei confronti di B., C., D. e E. per titolo di truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640
bis
del Codice penale
italiano). Secondo l'esposto dei fatti dell'autorità rogante, gli indagati
avrebbero presentato in data 20 dicembre 2001, nell'interesse della società
F. S.r.l. con sede a Z. e ad essi riconducibile, una domanda di finanziamento
contenente dati inveritieri allo scopo di ottenere un contributo statale a fondo
perso per la realizzazione, nella provincia di Verbania, di una struttura
alberghiera oggi denominata "Motel G." o "Hotel H.". Successivamente gli
stessi avrebbero trasmesso alla banca concessionaria incaricata
dell'istruttoria della domanda, assegni bancari e fatture falsi provenienti tra
l'altro dalle società F. S.r.l., I. S.r.l. (appaltatrice delle opere di costruzione) e
J. SA (fornitrice di prestazioni inerenti ad attività di progettazione, direzione e
collaudo di opere edili), volti a dimostrare la sussistenza dei presupposti ai
quali era subordinata l'erogazione del contributo. In questo modo gli indagati
avrebbero tratto in inganno i funzionari della banca concessionaria e il
Ministero dello Sviluppo Economico (in seguito: MSE), i quali avrebbero
erogato alla società F. S.r.l. un contributo a fondo perso pari ad un importo
complessivo di EUR 1'418'944,50 pagato in tre rate rispettivamente il 26
maggio 2003, il 10 maggio 2004 e il 3 ottobre 2006. Dalle indagini condotte
dalle autorità inquirenti italiane è risultato inoltre che perlomeno fino al 23
gennaio 2001, A. avrebbe detenuto quote di partecipazione nella società
I. S.r.l., per il tramite della società K. SA, con sede a Chiasso. L'autorità
rogante ha rilevato infine che gli indagati hanno eseguito numerose
operazioni bancarie sia in accredito che in addebito. È emerso in particolare
che in data 21 febbraio 2008 è stato disposto un bonifico di EUR 230'000.-- a
favore del conto cifrato n. 1 "M" presso la banca L. SA di pertinenza di A. da
prelevare dal conto n. 2 presso lo stesso istituto bancario intestato
all'indagata C.
B. Al fine di conoscere e ricostruire compiutamente i flussi di denaro movi-
mentati dagli indagati, l'autorità inquirente italiana postula, tra l'altro,
l'acquisizione della documentazione relativa alla relazione n. 1 "M" presso la
banca L. SA.
C. Con decisione di chiusura del 29 settembre 2010 il Ministero pubblico del
Cantone Ticino ha ordinato tutta una serie di atti esecutivi, fra cui la
trasmissione all'autorità richiedente della documentazione d'apertura
concernente il testé citato conto.
D. Il 26 ottobre 2010 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione
dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
postulando l'annullamento della decisione impugnata e la reiezione della
domanda di assistenza italiana per quanto attiene alla trasmissione della
documentazione bancaria concernente la relazione n. 1 "M".
E. A conclusione delle loro osservazioni, entrambe trasmesse il 25 novembre
2010 allo scrivente tribunale, il Ministero pubblico ticinese, rispettivamente,
l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) hanno postulato la reiezione
del gravame.
F. Il ricorrente ha rinunciato a replicare (v. act. 10).
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del
4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento
(RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di
assistenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana
e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in
vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera
(CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione
della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore
mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-
svizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg.
dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno
1985 (CAS). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto
in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure
quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello
pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale
sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP;
RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1
cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1;
123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche
nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2
CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di
chiusura dell'autorità cantonale d'esecuzione (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
La legittimazione di A., titolare del conto oggetto della criticata misura
d'assistenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib
547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2.1 L'insorgente lamenta una violazione del principio della proporzionalità in
quanto risulterebbe dagli atti che l'accredito di EUR 230'000.-- a favore del
suo conto n. 1 "M" sarebbe stato disposto il 21 febbraio 2008 e che la
relazione di cui egli è titolare sarebbe stata aperta il 18 febbraio 2008, ragion
per cui sarebbe escluso che anteriormente a tale data possa esservi
qualsiasi operazione legata al predetto conto. Egli sostiene che il Ministero
pubblico ticinese ha ordinato, a torto, la trasmissione di documentazione
bancaria che riguarda un periodo che esulerebbe dall'intervallo temporale sul
quale verte la domanda di assistenza, considerato che l'ultima quota di
finanziamento a favore di F. S.r.l. sarebbe stata erogata in data 3 ottobre
2006 e che di conseguenza il reato ipotizzato dall'autorità rogante si sarebbe
realizzato al più tardi a tale data.
2.2 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una
domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero
deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità
richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi
sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in
questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81
consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata
solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF
120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18
del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la
domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee
a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241
consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla
cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è
esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il
procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II
367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la
cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una
ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un
sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello
stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo genere di
inchieste non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce
del principio della specialità che di quello della proporzionalità (PETER POPP,
Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001,
pag. 280 n. 414 e pag. 204 e seg. n. 309). Tale divieto si fonda
semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella
raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c), o ancora peggio andare
alla ricerca di eventuali reati mediante indagini "a strascico" che non
nascono da una concreta notitia criminis.
2.3 Nella fattispecie, l'autorità italiana ha definito in maniera precisa le condotte
sospette degli indagati, indicando pure chiaramente il nesso con il ricorrente
e il conto bancario di sua pertinenza. Siccome il predetto conto è stato
alimentato con denaro proveniente da un conto intestato all'indagata C.,
l'utilità potenziale della documentazione di cui è stata ordinata la
trasmissione è evidente. Giova infatti rilevare che la richiesta dell'autorità
rogante tendente ad ottenere documentazione bancaria è stata formulata
anche al fine di accertare l'utilizzo del profitto di reato, ovvero la destinazione
delle somme conseguite grazie al reato di truffa ai danni dello Stato
(v. domanda di assistenza giudiziaria del 31 luglio 2009 pag. 5). Costatata la
sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del
procedimento penale estero (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65
consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), spetterà al giudice estero del merito
valutare se dalla documentazione bancaria sequestrata emerge un'effettiva
connessione tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto in questione. In questo
senso sono anche da respingere le dettagliate considerazioni del ricorrente
sul merito del procedimento estero ed in particolare sulla sua pretesa
estraneità ai fatti (v. ricorso pag. 7 e segg.). Così argomentando egli omette
di considerare che la rogatoria in questione non è stata presentata per
valutare la sua posizione bensì per raccogliere la documentazione
necessaria per approfondire il ruolo assunto dai diversi indagati. In effetti,
l'autorità inquirente ha assodato che gli indagati B., C., D. e E. avrebbero
indotto in errore i funzionari della banca concessionaria incaricata
dell'istruttoria e il MSE, mediante trasmissione di documentazione non
veritiera, al fine di ottenere l'erogazione di un contributo pubblico a fondo
perso di EUR 1'418'944,50, procurandosi così un ingiusto profitto, con pari
danno per il suddetto Ministero, rappresentato dalla percezione indebita,
attraverso la F. S.r.l., dell'importo summenzionato. In seguito sarebbe stato
necessario accertare la destinazione del provento del reato e, a tale scopo,
acquisire documentazione bancaria dalla quale si evincano le persone che
avrebbero beneficiato delle operazioni di addebito rilevate sugli estratti dei
conti di pertinenza degli indagati. Quanto precede è di per se sufficiente per
concedere l'assistenza all'autorità rogante al fine di permetterle di
approfondire la situazione e valutare la posizione del ricorrente.
Riassumendo, la decisione impugnata non viola il principio della
proporzionalità né contrasta con altre regole dell'assistenza internazionale in
materia penale.
3. Discende da quanto precede che il ricorso deve essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato
l'art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 3 del
Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale
penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata
nella fattispecie a fr. 5'000.-- a carico del ricorrente, essa è coperta
dall'anticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, 23 dicembre 2010
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Luciano Giudici
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).