Withdrawal of appeal in mutual legal assistance case

RR.2009.352,RR.2009.353Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi19 gen 2010Withdrawn

Sintesi

A. and B. appealed a seizure measure in a mutual legal assistance matter concerning Italy. Before the Federal Criminal Court's II Complaints Chamber could examine the merits, their counsel filed a written withdrawal. The court took note of the withdrawal, ordered the case struck from the docket, and fixed court costs at CHF 300, to be borne jointly and severally by the appellants because withdrawing parties normally bear the costs they caused, especially where the case ended at an early stage.

Regest

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 1 e 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale: in caso di ritiro del gravame la causa è stralciata dai ruoli; le spese sono di regola poste a carico della parte che ritira, quale soccombente. Se il ritiro interviene nelle fasi iniziali e la procedura non ha generato costi processuali considerevoli, la tassa di giustizia può essere fissata in misura contenuta secondo il regolamento applicabile.

Testo completo

Sentenza del 19 gennaio 2010 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Roy Garré e Giuseppe Muschietti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., B.,

entrambi rappresentati dall'avv. Costantino Delogu,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Decisione incidentale di sequestro (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP), ritiro del ricorso

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2009.352+353

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Visti:

  • il ricorso presentato l'11 dicembre 2009 da A. e B. avverso la misura incidentale di sequestro contenuta nella decisione di entrata in materia e esecuzione del Ministe- ro pubblico del Cantone Ticino del 30 novembre 2009, riguardante un procedimen- to di assistenza giudiziaria all'Italia in ambito di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 Codice penale italiano);

  • la lettera del 28 dicembre 2009 del patrocinatore dei ricorrenti, mediante la quale viene dichiarato il ritiro del ricorso. Considerato:

  • che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 28 dicembre 2009 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;

  • che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

  • che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), ri- chiamato l'art. 63 cpv. 5 PA;

  • che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola mes- si a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327);

  • che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della proce- dura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 1 e 3 del sopraccitato regolamento.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
  2. Una tassa di giustizia di fr. 300.- è messa a carico dei ricorrenti in solido.

Bellinzona, 19 gennaio 2010

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Costantino Delogu
  • Ministero Pubblico del Cantone Ticino
  • Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo inte- grale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).

Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pre- giudizio irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisio- ne finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).

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