Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

RR.2009.297Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi17 nov 2009Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A. appealed a Ticino public prosecutor's closure decision in an international mutual assistance matter concerning Germany. The II Court of Criminal Appeals of the Federal Criminal Court had previously ordered an advance on costs of CHF 5,000 and extended the deadline, warning that failure to pay would lead to non-entry into the merits. As the amount was not paid within the extended time limit, the court declared the appeal inadmissible and charged A. CHF 300 in court costs.

Massima Omnilex

Arts. 63 cpv. 4 and 21 cpv. 3 PA; Art. 23 PA: if the appellate authority duly orders an advance on costs and clearly warns that non-payment will result in non-entry into the merits, failure to pay the advance within the set or extended deadline renders the appeal inadmissible. The advance is timely only if credited to the Swiss postal or banking system in favour of the authority within the prescribed period (consid. relevant). The unsuccessful appellant bears the procedural costs under Art. 63 cpv. 1 PA; the fee is set according to the applicable federal fee regulations and the TPF statute (consid. relevant).

Testo completo

Sentenza del 17 novembre 2009 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliera Elena Maffei

Parti

A., rappresentato dall'avv. Adriano A. Sala,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania

Mancato pagamento dell'anticipo delle spese (art. 63 cpv. 4 PA unitamente agli art. 21 cpv. 3 e 23 PA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2009.297

  • 2 -

Visti:

  • la decisione di chiusura del 18 agosto 2009 emanata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino relativa alla domanda di assistenza giudiziaria del 12 di- cembre 2008 presentata dalla Procura pubblica di Coblenza (Germania);

  • il ricorso del 18 settembre 2009 interposto da A. presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione;

  • lo scritto del 21 settembre 2009, mediante il quale la presente autorità invitava il ricorrente a versare, entro il 7 ottobre 2009, un anticipo delle spese di Fr. 5'000.-, avvertendolo nel contempo che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del grava- me, il mancato pagamento dell’anticipo delle spese non valendo quale ritiro;

  • la proroga del termine fino al 22 ottobre 2009 concessa in data 22 settembre 2009 dalla presente autorità su motivata richiesta del ricorrente. Considerato:

  • che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase PA l’autorità di ricorso, il suo presi- dente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente al- le presunte spese processuali;

  • che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la commina- toria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA uni- tamente all’art. 23 PA);

  • che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto posta- le o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA);

  • che, nella fattispecie, l’invito a versare l’anticipo delle spese, indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame;

  • 3 -

  • che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine asse- gnato all'interessato;

  • che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;

  • che il ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);

  • che una tassa di giustizia di Fr. 300.- è posta a suo carico; essa è fissata in applicazione degli art. 1 e 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribu- nale penale federale (RS 173.711.32), richiamati gli art. 63 cpv. 5 PA e 15 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale penale federale (LTPF; RS 173.71).

  • 4 -

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Una tassa di giustizia di Fr. 300.- è messa a carico del ricorrente.

Bellinzona, il 20 novembre 2009

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

  • Avv. Adriano A. Sala,
  • Ministero Pubblico del Cantone Ticino,
  • Ufficio federale di giustizia,

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Parole chiave

mutual legal assistanceadvance on costsinadmissibilityprocedural costsnon-paymentappealinternational criminal cooperation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of the ordered advance on costs.

Decisione estratta

No. Because the appellant did not pay the advance within the extended deadline, the court refused to consider the appeal.

Motivazione estratta

Under Arts. 63(4), 21(3) and 23 PA, the authority may require an advance on costs and warn that failure to pay leads to non-entry into the merits. That condition was fulfilled and the payment was not made in time.

Questione giuridica chiave

Who bears the procedural costs after the inadmissibility finding.

Decisione estratta

The appellant must bear the procedural costs, fixed at CHF 300.

Motivazione estratta

As the unsuccessful party due to inadmissibility, the appellant bears the costs under Art. 63(1) PA; the fee was set under the TPF fee regulations and the cited provisions.

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