Sentenza del 24 marzo 2009
II Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Graziano Mordasini
Parti
A., rappresentata dall’Avv. Stefano Ferrari,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Decisione incidentale di sequestro (art. 80 e cpv. 2 lett. a
AIMP)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2009.23
Visti:
-
il ricorso presentato il 13 febbraio 2009 da A. avverso l’ordine di sequestro e di
edizione del 2 febbraio 2009 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione
(MPC), riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria all’Italia in ambito di
riciclaggio di denaro;
-
la lettera del 13 marzo 2009 del patrocinatore della ricorrente, mediante la quale
viene implicitamente dichiarato il ritiro del ricorso a fronte di una sopravveniente
decisione di dissequestro da parte del MPC.
Considerato:
-
che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 13 marzo 2009 questo Tri-
bunale prende atto del ritiro del ricorso;
-
che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
-
che in ambito di spese processuali, visti gli art. 15 cpv. 1 lett. a e 30 lett. b della
legge federale sul Tribunale penale federale (LTPF) nonché la relativa giurispru-
denza di questo Tribunale (sentenze TPF RR.2007.42 del 4 aprile 2007, consid. 4
e TPF RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4), si applicano il regolamento sulle
tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e le pertinenti di-
sposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA);
-
che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola mes-
si a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente
giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000,
pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag.
327);
-
che, tuttavia, viste le circostanze particolari della presente fattispecie, il Tribunale
rinuncia a prelevare delle spese processuali.
-
3 -
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
- Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
- Non si prelevano spese processuali.
Bellinzona, il 24 marzo 2009
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Stefano Ferrari
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o
domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni
non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).
Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in
vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di
ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà
non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale
in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile
soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo
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