Sentenza del 19 maggio 2009
II Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Graziano Mordasini
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Richiedente
Oggetto
Assistenza giudiziaria in materia penale all’Italia
Domanda di rettifica della sentenza della II Corte dei re-
clami penali RR.2009.20 del 9 aprile 2009 (art. 129 cpv.
1 LTF richiamato l’art. 31 cpv. 1 LTPF)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2009.164
La II Corte dei reclami penali ritenuto in fatto e considerato in diritto:
-
che in data 13 febbraio 2009 A. ha presentato presso la II Corte dei reclami pe-
nali del Tribunale penale federale un ricorso avverso l’ordine di sequestro e di e-
dizione del 2 febbraio 2009 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione
(MPC), riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria all’Italia in ambito di
riciclaggio di denaro;
-
che con ordine di dissequestro del 19 febbraio seguente, escludendo possibili
collegamenti tra i conti intestati a A. e la fattispecie oggetto della commissione
rogatoria italiana, il MPC ha ordinato l’immediato sblocco della relazione bancaria
intestata all’interessato, revocando quindi la sua decisione del 2 febbraio 2009;
-
che con sentenza RR.2009.20 del 9 aprile 2009 la II Corte dei reclami penali ha
pertanto stralciato la causa dal ruolo, invitando il MPC, parte soccombente nel
procedimento, a versare al ricorrente un importo di Fr. 500.- a titolo di spese ripe-
tibili;
-
che in data 29 aprile 2009 il MPC ha inoltrato una domanda di rettifica della suc-
citata sentenza;
-
che giusta l’art. 31 cpv. 1 della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre
2002 (LTPF, RS 173.71), gli art. 121-129 della legge del 17 giugno 2005 sul Tri-
bunale federale (LTF, RS 173.110) si applicano per analogia alla revisione, inter-
pretazione e rettifica delle decisioni della Corte dei reclami penali;
-
che le condizioni per l’interpretazione o la rettifica di una decisione poste
dall’art. 129 cpv. 1 LTF, il quale prevede che se il dispositivo di una sentenza del
Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che
sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo
esso interpreta o rettifica la sentenza, non sono adempiute nella fattispecie, né
vengono allegate dal MPC;
-
che di conseguenza lo scrivente Tribunale non entra nel merito della domanda di
rettifica formulata dal MPC;
-
che, tenuto conto del fatto che la domanda di rettifica è stata introdotta da
un’autorità non vi è ragione di reinterpretarla né come richiesta di riesame né
come richiesta di revisione;
-
3 -
-
che la decisione su ricorso del 9 aprile 2009 costituisce altresì una sentenza di
un Tribunale (art. 1 LTPF), per cui a garanzia della sicurezza del diritto, simili de-
cisioni non possono essere oggetto di riesame (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Al-
lgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, pag. 391 N. 1830; TPF
RR.2009.49 del 5 marzo 2009);
-
che tutt’al più si potrebbe ipotizzare una revisione ai sensi dell’art. 31 LTPF in
relazione con gli art. 121-129 LTF (KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 162 N. 444; TPF
RR.2008.123-124 dell’11 giugno 2008);
-
che tuttavia anche qualora si volesse ritenere la domanda in oggetto come una
richiesta di revisione, non si dovrebbe entrare nel merito della stessa, in quanto il
MPC non si è manifestamente prevalso di alcun motivo di revisione ai sensi degli
art. 121 segg. LTF, ma ha tutt’al più evocato una critica alla giurisprudenza dello
scrivente Tribunale;
-
che, visto l’esito della procedura, il MPC vale quale parte soccombente, ma che
tuttavia nessuna spesa processuale è messa a carico dell’autorità inferiore, né
delle autorità federali che promuovono il ricorso e soccombono (art. 63 cpv. 2
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA,
RS 172.021]);
-
4 -
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
- Non si entra nel merito della domanda di rettifica della sentenza della II Corte
dei reclami penali RR.2009.20 del 9 aprile 2009.
- Non si prelevano spese processuali.
Bellinzona, il 19 maggio 2009
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. Stefano Ferrari
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente sentenza non è dato nessun rimedio giuridico ordinario (v. art. 93 cpv. 2 LTF)