Sentenza del 25 settembre 2020 Corte d’appello Composizione Giudici Claudia Solcà, Presidente del Collegio giudicante, Giorgio Bomio-Giovanascini e Andrea Blum, Cancelliera Leda Ferretti
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
appellante / pubblica accusa
A., difeso dall'avv. Filippo Gianoni, via Visconti 5, casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
appellato / imputato
Oggetto
Appello (art. 398 CPP) Appello (integrale) del 12 novembre 2019 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2019.31 del 16 settembre 2019 Tentata infrazione alla Legge federale sul materiale bellico
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: CA.2019.28
A. Istoriato dei fatti e giudizio di prima istanza
A.1. Con decreto d’accusa del 28 marzo 2019 (MPC pag. 03-00-0011 e segg.) il Mi- nistero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha ritenuto A. autore colpevole di tentata infrazione alla legge federale sul materiale bellico (art. 33 cpv. 1 lett. a LMB in comb. con l’art. 17 cpv. 1 LMB e art. 13 cpv. 1 OMB e art. 22 cpv. 1 CP) per la seguente fattispecie:
“In data 14 febbraio 2018 B., dichiarante professionale presso la società di spedizioni e trasporti internazionali C. Sagl di Y., ha annunciato in arrivo a Chiasso (TI) due invii di parti di aereo e parti di elicotteri dalla società D. S.R.L. La dichiarante ha dichiarato gli invii per l’immissione in libera pratica definitiva, esenti da permesso. Gli invii erano scortati dai documenti di transito n. 1 e n. 2. Le merci erano destinate alla società im- portatrice E. Ltd (TI), di cui l’imputato risulta essere l’amministratore unico. Le merci oggetto dei due invii consistevano in due elicotteri Agusta Bell AB 212 ASW (numero di serie n. 3 e n. 4), entrambi privi di motore e di compo- nenti dinamici. L’ispettorato doganale Mendrisiotto, dopo essersi consultato con la Se- greteria di Stato dell’economia SECO, ha bloccato l’importazione. Gli accertamenti esperiti presso la SECO hanno confermato che i due elicotteri Agusta BelI AB 212 ASW (Anti Submarine Warefare), progettati a fini di com- battimento, concepiti specificatamente per essere impiegati nella lotta antisommergibile e antinave e utilizzati dalla Marina militare italiana, sono da considerarsi materiale bellico ai sensi dell’art. 5 della legge federale sul materiale bellico (LMB), i quali rientrano nella categoria KMJO lettera b dell’allegato i dell’ordinanza sul mate- riale bellico (0MB), la cui importazione in Svizzera presuppone un’autorizzazione rilasciata dalla SECO. L’imputato, in qualità di amministratore unico della società importatrice E. L td (TI), non ha fatto domanda alla SECO di rilascio della necessa- ria autorizzazione di principio ai sensi dell’art. 9 cpv. I LMB per l’importazione dei citati elicotteri considerati materiale bellico. L’imputato, con l’agire sopradescritto, voleva importate in Svizzera, senza la necessaria autorizzazione, materiale bellico ai sensi degli’art. 5 LMB, tuttavia il risultato necessario alla consumazione del reato non si è realizzato in quanto la merce è rimasta bloccata in dogana.”
Il MPC ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, ammontante a CHF 600.00, (pena complementare alla pena inflittagli con sentenza del 20.10.2017 dal Tribunale penale federale) so- spesa per un periodo di prova di 3 anni, e alla multa di CHF 100.- (in caso di mancato pagamento tramutata in una pena detentiva sostitutiva di 3 giorni). Dopo avere evidenziato che giusta l’art. 38 LMB viene ordinata la confisca del materiale bellico in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto, il MPC ha proposto che “i due elicotteri Agusta Bell AB212 ASW messi al sicuro dall’Amministrazione federale delle dogane AFD in data 15 febbraio 2018 sono restituiti, una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, alla ditta esportatrice D. S.r.l., contro ricevuta”.
A.3. Con sentenza SK.2019.31 del 16 settembre 2019 (MPC pag. 2-930-001 e segg.) la Corte penale del TPF ha prosciolto A. dall’accusa di tentata infrazione alla Legge federale sul materiale bellico e ha ordinato il dissequestro delle celle di elicottero. Le spese procedurali sono state poste a carico della Confederazione, tenuta a rifondere a A. fr. 14'698.80 a titolo di ripetibili. B. Procedura di appello B.1. Contro la sentenza della Corte penale il 18 settembre 2019 il MPC ha inoltrato annuncio d’appello (CAR pag. 1.100.028 - 029). Dopo ricezione della motiva- zione scritta in data 28 ottobre 2019 il MPC ha presentato, il 12 novembre 2019, dichiarazione d’appello contro l’intera sentenza di primo grado, postulandone la seguente modifica (CAR pag. 1.100.038 - 040):
Modifica del dispositivo n. 1 della sentenza: 1.1. A. è condannato per tentata infrazione alla legge federale sul mate- riale bellico (art. 33 cpv. 1 lett. a LMB in comb. con l’art. 17 cpv. 1 LMB e art. 13 cpv. 1 OMB e art. 22 cpv. 1 CP). 1.2. A. è condannato alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a CHF 30.00 cadauna, ammontante a CHF 600.00. L’esecuzione della pena pecuniaria viene sospesa per un periodo di prova di 3 anni. Pena complementare alla pena inflitta con sentenza del 20.10.2017 dal Tri- bunale penale federale. 1.3. A. è inoltre condannato a una multa di 100.00 CHF; in caso di man- cato pagamento intenzionale viene condannato ad una pena deten- tiva sostitutiva di 3 giorni.
Modifica del dispositivo n. 2: I due elicotteri Agusta Bell AB212 ASW messi al sicuro dall’Amministrazione federale delle dogane AFD in data 15 febbraio 2018 sono restituiti alla ditta esportatrice D. S.r.l., o all’imputato, previa presentazione di una valida auto- rizzazione all’importazione rilasciata dalla SECO.
Le spese procedurali sono a carico di A.
Il dispositivo n. 4 viene a cadere in quanto ad A. non vengono riconosciute spese per ripetibili.
B.2. Con decreto sulle prove del 20 dicembre 2019 è stata ordinata l’audizione in qua- lità di testimoni, di G. – già pilota collaudatore di J. e perito incaricato dalla Se- greteria di Stato dell’economia (di seguito: SECO) – e di dott. Ing. F. – laureato in ingegneria aeronautica con maturata esperienza nel campo degli aerei militari e consulente della difesa (CAR pag. 6.400.001). Con un ulteriore decreto sulle prove del 21 luglio 2020 è stata ordinata l’ispezione oculare delle due celle d’eli- cottero depositate presso il deposito franco doganale di U. e l’audizione in qualità di testimone di H. – funzionario della SECO.
B.3. Nonostante il termine impartito del 31 luglio 2020 le parti non hanno presentato istanze probatorie (CAR pag. 6.400.002 – 003).
B.4. Il 21 luglio 2020 la Direzione del procedimento ha chiesto al MPC se le due celle d’elicottero depositate presso il Punto franco doganale di Chiasso fossero state poste sotto sequestro ai sensi del CPP o di un’altra base legale e, in caso affer- mativo, chi avesse ordinato il sequestro. È inoltre stato chiesto chi si fosse as- sunto i costi del deposito e il loro ammontare (CAR pag. 3.101.001). Il 24 luglio 2020 il MPC ha comunicato di non avere ordinato il sequestro dei due elicotteri in questione e di non averne mai proposto il dissequestro; ha poi aggiunto di non essere a conoscenza di chi avesse, sino ad oggi, pagato i costi di deposito e del loro ammontare (CAR pag. 4.101.004).
B.5. I pubblici dibattimenti d’appello si sono svolti a Bellinzona, nell’aula penale del Tribunale penale federale, dal 6 al 7 agosto 2020, alla presenza del MPC e di A., rappresentato dall’avvocato Filippo Gianoni. Sono stati sentiti l’accusato, sulla sua situazione personale e sul capo di imputazione e, come testimoni, nell’ordine: G., F. e H. (il primo e l’ultimo con l’ausilio di un interprete per la lingua tedesca). L’ispezione oculare delle due celle di elicottero si è svolta al Punto franco di Chiasso il pomeriggio del 6 agosto 2020, alla presenza della Corte, delle Parti, dei tre testimoni e dell’interprete per la lingua tedesca. Con requisitoria ed arringa le parti hanno confermato le rispettive conclusioni e l’imputato ha avuto l’ultima parola, sostenendo la propria innocenza.
B.6. Al termine dell’arringa l’avvocato Filippo Gianoni ha presentato la propria nota d’onorario. Al termine dei dibattimenti la Corte ha avvertito le parti che la sentenza sarebbe stata comunicata successivamente.
B.7. La sentenza è infine stata comunicata in pubblica udienza il 25 settembre 2020 (CAR pag. 1.) e il dispositivo consegnato alle parti seduta stante.
La Corte d’appello considera:
I. Procedura
Sia l’annuncio d’appello del 18 settembre 2019 che la dichiarazione d’appello del 12 novembre 2019 sono stati presentati tempestivamente (art. 399 cpv. 1-3 CPP; cfr. CAR pag. 1.100.028 - 029 e pag. 1.100.038 - 040). L’appello è stato proposto contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2019.31 del 16 settembre 2019 che pone fine al procedimento (art. 398 cpv. 1 CPP). Con questa sentenza l’imputato è stato prosciolto dall’accusa di tentata infrazione alla Legge federale sul materiale bellico (art. 33 cpv. 1 lett. a LMB in comb. con l’art. 17 cpv. 1 LMB e art. 13 cpv. 1 OMB e art. 22 cpv. 1 CP). Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alla LMB soggiacciono alla giurisdizione penale federale (art. 40 cpv. 1 LMB, art. 23 cpv. 2 CPP). Il Ministero pubblico della Confedera- zione è legittimato a presentare appello in virtù dell’art. 381 cpv. 1 CPP. La pub- blica accusa non deve quindi giustificare l’esistenza di un interesse effettivo – considerato dato già solo in virtù del principio della verità materiale che regge la sua azione – e può intervenire qualora ritenga che la sentenza non rispetti il diritto penale materiale o formale (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2. ed. 2014, n. 2 ad art. 122 CPP; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed. 2005, n. 19, pag. 473). La Corte d’appello del Tribunale penale federale è quindi com- petente per giudicare il presente appello (art. 21 cpv. 1 lett. a CPP, art. 33 lett. c, art. 38a e art. 38b LOAP).
Tutti i presupposti processuali sono adempiuti e non vi sono impedimenti a pro- cedere. Ne consegue che l’appello è ricevibile.
2.1.2 L’appello è stato proposto contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2019.31 del 16 settembre 2019. Si tratta di un appello sull’in- tera sentenza (v. dichiarazione d’appello, CAR pag. 1.100.039), vale a dire che i punti contestati della sentenza impugnata non riguardano soltanto la colpevo- lezza e la commisurazione della pena, ma anche le conseguenze in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale. L’imputato, prosciolto in primo grado, non ha evidentemente presentato appello incidentale.
2.2 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: (a.) sono state violate norme in materia di prova; (b.) sono state incomplete; (c.) i relativi atti appaiono inattendibili. D’ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari (art. 389 CPP). Per l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. I fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova (art. 139 cpv. 1 e 2 CPP). L’art. 139 CPP consente, in una certa misura, una valutazione anticipata delle prove, in particolare per motivi di economia pro- cessuale. Alcuni fatti non devono infatti essere provati o possono essere consi- derati già provati prima del procedimento.
2.3. Giusta l’art. 343 cpv. 3 CPP, applicabile anche alla procedura di appello per ef- fetto del rinvio dell'art. 405 cpv. 1 CPP, il giudice deve procedere all’assunzione
2.4 Secondo la giurisprudenza, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette (sentenza TF 6B_1427/2016 del 27 aprile 2017 con- sid. 3). Nel caso di prove indiziarie, il fatto da provare può essere dedotto da determinati fatti che non sono direttamente rilevanti dal punto di vista giuridico ma che sono certi (indizi). Una serie di indizi che, considerati singolarmente, in- dicano la colpevolezza solo con una certa probabilità e lasciano aperta la possi- bilità del contrario, possono creare nella loro globalità un quadro che, se visto obiettivamente, non lascia dubbi sul modo in cui i fatti si sono realizzati. La prova indiziaria deve essere ritenuta equivalente alla prova diretta (sentenze del Tribu- nale federale 6B_824/2016 del 10 aprile 2017 consid. 12.1 e 6B_605/2016 del 15 settembre 2016 consid. 2.8, con rinvii). Nel caso in cui le prove indiziarie siano contraddittorie o ambivalenti, occorre esaminare se l'ipotesi alternativa è suffi- cientemente plausibile da far sorgere dubbi persistenti sulla fondatezza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa (DTF 144 IV 345 consid. 2.2.3.7).
2.4.1 Giusta l’art. 10 cpv. 3 CPP, se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempi- mento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più fa- vorevole all’imputato (art. 10 cpv. 3 CPP). Questa norma concretizza il principio costituzionale della presunzione di innocenza (in dubio pro reo; art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 cpv. 2 CEDU).
2.4.2 Con riferimento alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del ma- teriale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disat- teso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'im- putato (DTF 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii).
II. Nel merito
1.1 L’imputato, cittadino svizzero, è nato il (...) a V. ed è domiciliato a W. Al dibatti- mento ha riferito di essersi sempre occupato di moto, macchine, barche, elicotteri
1.2 Per quanto qui di interesse si osserva che dall’estratto del casellario giudiziale svizzero del 17 luglio 2020 (CAR pag. 6.301.002), a carico di A. risulta una con- danna a una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, so- spesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, complementare alla sentenza del Kreispräsident X., per titolo di infrazione alla Legge federale sul controllo dei beni a duplice impiego, inflittagli il 20 ottobre 2017 dal TPF per avere esportato verso gli Emirati Arabi Uniti, senza autorizzazione, 12 confezioni con- tenenti accessori per l’attrezzatura subacquea. Egli è invece stato assolto dall’ac- cusa di infrazione alla Legge federale sul materiale bellico per avere fatto transi- tare verso l’Iran, senza autorizzazione, 50 mirini telescopici (cfr. sentenza SK.2016.10 del 20 ottobre 2017).
2.1 In data 14 febbraio 2018, B., dichiarante professionale presso la società di spe- dizioni e trasporti internazionali C. Sagl di Y., annunciava all’ufficio doganale di Chiasso l’arrivo di due invii di parti di elicottero per l’immissione in Svizzera in libera pratica definitiva, esenti da permesso. Tali invii, provenienti dalla società D. S.r.l., e destinati alla ditta importatrice E. Ltd di Z., erano scortati dai documenti di transito n. 1 e n. 2 e consistevano, più precisamente, in due elicotteri privi di motore e componenti dinamiche.
Il 15 febbraio 2018 l’Amministrazione federale delle dogane (di seguito: AFD) se- gnalava il caso alla SECO chiedendo informazioni in merito all’eventuale obbligo di autorizzazione all’importazione delle due celle di elicottero ai sensi della LMB (MPC pag. 05-00-0005). Il giorno successivo la SECO, nella persona del colla- boratore H., esortava l’AFD a bloccare la merce in attesa di accertamenti (MPC pag. 05-00-0005 - 0006 e 05-00-0022). Con e-mail del 20 febbraio 2018 la colla- boratrice SECO N., comunicava all’AFD che, sulla scorta dei documenti e delle fotografie ricevuti e analizzati, i due elicotteri in questione, del modello Agusta- Bell AB 212 ASW, rientravano nella categoria KM 10 lett. b dell’allegato 1 all’OMB. Trattandosi quindi di materiale bellico ai sensi dell’art. 5 LMB, qualora la merce non fosse stata dichiarata correttamente, all’AFD si apriva la via della denuncia penale (MPC pag. 05-00-0024).
2.2 Sulla base del rapporto dell’8 marzo 2018 dell’ing. G., redatto a seguito dell’ispe- zione degli elicotteri avvenuta al Punto franco di Chiasso il 5 marzo 2018 (“Ak- tennotiz”, MPC pag. 18-01-0145 e segg.), il 20 agosto 2018 la SECO emanava la propria decisione di classificazione (“Einstufungsentscheid SECO”, MPC pag. 18-01-0175 - 0176, traduzione in lingua italiana del 31.01.2019, MPC pag. 23- 00-0001 - 0003) secondo cui le due celle di elicottero in questione sono conside- rate materiale bellico e pertanto soggette all’obbligo di autorizzazione per l’impor- tazione ai sensi della LMB. Nella sua decisione la SECO stabiliva che gli elicotteri ispezionati erano degli “Agusta-Bell AB 212 ASW, progettati nel modello in que- stione in particolare per fini di combattimento e in uso presso la Marina Militare Italiana” (MPC pag. 23-00-0001) classificandoli come “materiale bellico e compo- nenti appositamente progettati secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera a e l’arti- colo 5 capoverso 2 LMB i.c.d. con l’articolo 2 e l’allegato 1 OMB (KM 10)” che alla lettera KM 10a comprende aeromobili da combattimento e elicotteri da at- tacco, nonché i relativi componenti appositamente progettati (MPC pag. 23-00- 0001).
2.2.1. Nel proprio rapporto (“Aktennotiz”, MPC pag. 18-01-0145 e segg.) G. conclude che gli elicotteri sono del tipo AB 212 ASW, versione militare degli elicotteri civili AB 212. Il modello, il numero di serie, come anche il numero di serie militare sarebbero chiaramente visibili dalle targhette applicate sugli elicotteri; anche il numero di serie militare e quello d’immatricolazione militare sarebbero ancora visibili sotto le strisce di vernice rossa che si possono vedere sulle due celle. G. ha inoltre fornito una descrizione delle modifiche strutturali che caratterizzano la versione AB 212 ASW rispetto a quella civile. Per quanto riguarda le condizioni attuali degli elicotteri, nel rapporto si legge che tutte le componenti dinamiche degli elicotteri (pale, turbine, albero rotore) sarebbero state rimosse. L’avionica non sarebbe più presente, ad esclusione di due vecchie radio e parti di sistemi d’arma. Su entrambi i lati degli elicotteri potrebbe essere ancora collegato un missile. Si tratterebbe tuttavia di una vecchia spina difficilmente utilizzabile. An- che il radar marino sarebbe stato rimosso. Più precisamente, dalla cabina di pi- lotaggio dell’elicottero con numero di serie n. 3 sarebbero stati rimossi tutti gli strumenti, l’avionica e i sistemi d’arma. Nell’altro elicottero (con il numero di serie n. 4) sarebbero ancora presenti alcuni vecchi strumenti, utilizzati anche nella ver- sione civile, che però non sarebbero più funzionanti. Nella cella dell’elicottero con il numero di serie n. 4 sarebbe ancora visibile un pannello di comando delle armi. Su questo punto G. ha però precisato che si tratterebbe di un semplice interrut- tore ON/OFF. Per quanto riguarda il rinforzo strutturale di 5’080kg, l’esperto ha
2.2.2. Secondo la decisione di classificazione della SECO (Einstufungsentscheid SECO”, MPC pag. 18-01-0175 - 0176, traduzione in lingua italiana del 31.01.2019, MPC pag. 23-00-0001 - 0003) al momento dell’ispezione “entrambi gli elicotteri presentavano sopra la cabina di pilotaggio un dispositivo chiara- mente riconoscibile con un’iscrizione, dentro il quale era stato montato il radar” poi rimosso nel caso dell’elicottero con il numero di serie n. 3. “Su entrambi gli AB 212 ASW erano presenti i ganci di ancoraggio chiaramente visibili all’esterno
2.3. Con decreto del 4 settembre 2018 l’istruzione penale aperta il 18 giugno 2018 nei confronti di B. per titolo d’infrazione alla Legge federale sul materiale bellico (MPC pag. 01-00-0001) è stata estesa ad A. per il medesimo titolo di reato (MPC pag. 01-00-0002).
2.4 Nell’interrogatorio del 10 ottobre 2018 (MPC 13-02-0001 e segg.), svolto dalla Polizia giudiziaria federale su delega del MPC, A. ha dichiarato che i due elicotteri in questione, precedentemente in uso alla Marina Militare Italiana, erano stati messi in vendita dal Governo italiano nel giugno 2016 tramite gara pubblica sul sito www.O.it . A. ha spiegato di avere visionato gli elicotteri a fine giugno 2016 presso la base della Marina Militare Italiana a La Spezia unitamente al signor K., titolare dell’omonima società, manifestando il suo interesse per un lotto di 5 eli- cotteri. Si sarebbe trattato di elicotteri civili AB 212, dotati di motori Pratt & Whit- ney PT 6-Twin-pac, e dai quali erano stati rimossi tutti gli apparecchi elettronici e tutti i cablaggi un tempo utilizzati a scopi militari. A fine febbraio 2018 la E. Ltd avrebbe acquistato dalla D. S.r.l. i 5 elicotteri appena menzionati. A. avrebbe quindi incaricato la società C. Sagl di occuparsi della procedura di importazione in Svizzera, indicando che si trattava di materiale civile. Sia nella documentazione del bando di vendita che in quella dell’acquisto gli elicotteri sarebbero sempre stati definiti come AB 212 e non come AB 212 ASW. Su questo punto, facendo riferimento all’attestazione fornita dalla Marina Militare Italiana, A. ha precisato che il “materiale ASW” sarebbe stato completamente rimosso. Egli ha poi riferito di avere già importato nel corso del 2017 parti di elicotteri, tra cui motori, turbine
2.5 Mentre l’istruzione penale nei confronti di B. è sfociata in un decreto d’abbandono – avendo il MPC ritenuto che la donna avesse promosso tutte le verifiche che si potevano pretendere nella sua funzione di dichiarante doganale ai fini di una cor- retta compilazione della documentazione doganale (MPC pag. 03-00-0003 e segg.) – con decreto d’accusa del 28 marzo 2019 il MPC ha dichiarato A. colpe- vole di tentata infrazione alla Legge federale sul materiale bellico (art. 33 cpv. 1 lett. a LMB in combinazione con l’art. 17 cpv. 1 LMB, art. 13 cpv. 1 OMB e art. 22 cpv. 1 CP), non avendo egli, in qualità di amministratore unico della società im- portatrice E. Ltd di Z., fatto domanda alla SECO di rilascio della necessaria auto- rizzazione di principio ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LMB per l’importazione in Svizzera delle due celle di elicottero. L’imputato avrebbe quindi voluto importare in Sviz- zera materiale bellico ai sensi dell’art. 5 LMB senza la necessaria autorizzazione. Più precisamente, secondo il MPC, gli elicotteri rientrerebbero nella categoria KM 10 lett. b dell’allegato 1 all’OMB. Tuttavia, essendo la merce rimasta bloccata in dogana, il risultato necessario alla consumazione del reato non si sarebbe rea- lizzato (MPC pag. 03-00-0011 e segg.).
Con sentenza SK.2019.31 del 16 settembre 2019 la Corte penale del Tribunale penale federale ha prosciolto A. dall’accusa di tentata infrazione alla Legge fede- rale sul materiale bellico. La prima Corte è giunta alla conclusione che le due celle di elicottero in questione non costituiscono materiale bellico ai sensi dell’art. 5 LMB. Già solo per questo motivo, il giudice di primo grado ha ritenuto che la fattispecie di tentata infrazione alla Legge federale sul materiale bellico non fosse realizzata.
4.1 Sentito al dibattimento di secondo grado (CAR pag. 8.401.019 e segg.), l’impu- tato ha ribadito che la E. Ltd ha acquistato gli elicotteri – si trattava di un lotto di 5 elicotteri (AB 212 e AS 61) – al fine di smontarli e rivenderli come pezzi di ricambio. La società, e per essa l’imputato, avrebbe già acquistato molti elicotteri provenienti dagli eserciti di vari paesi del mondo e, nel caso in esame, si sarebbe rivolto alla ditta D. S.r.l, ritenendo le formalità legate alla procedura di acquisto in Italia molto complicate. La Marina militare italiana avrebbe venduto le celle degli elicotteri prive dei motori, già smontati in precedenza per essere preservati dalla
4.2 Nell’ambito dei dibattimenti di secondo grado sono stati nuovamente interrogati in qualità di testimoni G. e dott. Ing. F. (CAR pag. 8.601.001 -012 ; CAR pag. 8.602.001 - 008 ); è stata inoltre esperita l’audizione testimoniale di H., collabo- ratore della SECO (CAR pag. 8.603.001 - 010). Da ultimo, si è proceduto all’ispe- zione oculare delle due celle d’elicottero depositate presso il punto franco doga- nale di U. (v. verbale d’ispezione oculare, CAR pag. 8.200.001 - 008).
4.2.1 Il teste dott. Ing. F., interrogato il 6 agosto 2020, ha anzitutto precisato di non avere ancora visto le due celle d’elicottero oggetto del procedimento. Egli ha po- tuto esaminare unicamente le fotografie agli atti, ma non tutte. A suo dire questi elicotteri sono stati costruiti sulla base di un modello civile – che è “company confidential” – in seguito modificato in funzione dell’uso specifico. Il peso mas- simo al decollo della versione civile e di quella militare di questi elicotteri sarebbe infatti identico. Anche il motore sarebbe identico. Secondo dott. Ing. F., “strip- pando” tutti i pezzi ad uso militare da questi veicoli, essi ridiventano di tipo civile,
4.2.2 Dal canto suo, il teste G. ha anzitutto confermato le risposte date alla SECO in occasione della prima ispezione degli elicotteri (contenute nel rapporto dell’8 marzo 2018, “Aktennotiz”, MPC pag. 18-01-0145 e segg.). Ha inoltre definito ri- spondente ai fatti la dichiarazione di smilitarizzazione del Quinto gruppo elicotteri della Marina Militare Italiana. Su questo punto egli ha affermato: “Secondo me sì effettivamente sono stati disinseriti tutti i sistemi, in particolare sono stati disinse- riti tutti gli armamenti, i sistemi per immettere il sonar nell’acqua e anche l’argano. In particolare tutto quello che è rimasto, da quello che mi ricordo, è un piccolo pannello per l’attivazione delle armi con un semplice pulsante ON/OFF. Gli unici elementi che sono rimasti sono i cosiddetti hardpoints, gli agganci per fissare tutti
4.2.3 Il teste H. ha confermato in aula di aver redatto personalmente la decisione di classificazione della SECO, ha osservato anzitutto che in base alla LMB viene considerato materiale bellico non soltanto un apparecchio o un elemento nel suo insieme, bensì anche le sue singole componenti. A suo dire, le singole compo- nenti degli oggetti in questione, in particolare gli attacchi per torpedo e missili e il pannello delle armi, sarebbero stati costruiti e concepiti per soddisfare delle esi- genze di tipo bellico. Egli ha quindi sostenuto che la dichiarazione di smilitarizza- zione non abbia alcun valore per definire l’uso civile dei due elicotteri (MPC pag. 13-02-0137).
4.2.4 In occasione dell’ispezione oculare, il teste G. ha indicato ai presenti gli hardpo- ints delle celle d’elicottero, spiegando che a questi agganci vengono fissati i sup- porti per le armi (tra cui missili) e che ne necessitano almeno 4 per fissare bene delle armi. Alla domanda volta a sapere se gli elicotteri civili hanno questi punti d’ancoraggio, G. ha ribadito di non poter rispondere con precisione, specificando che per essere sicuri bisognerebbe chiedere alla ditta costruttrice, in origine Q., ora R. Egli ha poi spiegato che gli armamenti non vengono attaccati direttamente all’elicottero; agli hardpoints viene infatti fissata una struttura portante sulla quale vengono in seguito agganciate le armi. A proposito degli hardpoints, G. ha preci- sato che possono essere utilizzati anche per agganciare agli elicotteri dispositivi di tipo civile come ad esempio serbatoi per l’acqua, portasci, predellini e barelle. Per il perito, analizzando le celle d’elicottero dall’esterno, l’unico elemento che
4.3 Nell’ambito della sua requisitoria (CAR pag. 8.301.023), il MPC ha ribadito che, come indicato dalla SECO nella propria decisione di classificazione, gli oggetti in questione sono da considerare materiale bellico e pertanto soggetti all’obbligo di autorizzazione per l’importazione secondo la Legge federale sul materiale bellico. Il MPC ha inoltre osservato che le celle d’elicottero sarebbero componenti di eli- cotteri Agusta Bell AB 212 ASW, anch’esse progettate a fini di attacco militare. La visione d’insieme, il dispositivo per il sonar, la scritta “Marina” in grandi carat- teri e lo stemma della Marina militare italiana sarebbero evidenti prove di uso militare dei due oggetti per scopo di combattimento. Per il MPC nel caso in esame non sono state evidenziate concrete applicazioni civili per le due celle, a parte quelle cinematografiche. Su questo punto ha sottolineato che secondo il Messag- gio relativo all’iniziativa popolare “per un divieto di esportazione di materiale bel- lico” e alla revisione della Legge federale sul materiale bellico del 15 febbraio 1995 (FF 1995 II 864), il fattore determinante per classificare un oggetto come materiale bellico è lo scopo per cui il prodotto è stato concepito e non la sua destinazione nel caso concreto. Facendo riferimento alla sentenza del Tribunale federale 2A.227/2001 del 17 settembre 2001, il MPC ha ribadito che il fatto di poter impiegare nuovamente gli elicotteri solo a fronte di un onere notevole sa- rebbe irrilevante ai fini della loro classificazione militare o civile. In caso contrario, per aggirare il senso della legge sarebbe sufficiente importare il materiale bellico a pezzi per poi rimontarlo in Svizzera, ciò che l’imputato avrebbe dichiarato di essere in grado di fare. Da nessuna parte nella legge o nella giurisprudenza sa- rebbe stato elevato a criterio per la classificazione di un oggetto il costo che si deve affrontare per rendere nuovamente funzionante un apparecchio. Il MPC ha osservato infine che una smilitarizzazione completa degli elicotteri sarebbe diffi- cilmente realizzabile visto che alcune parti sono fuse nella struttura stessa.
Il MPC ha infine formulato le seguenti conclusioni:
che A. sia ritenuto colpevole di tentata infrazione alla legge federale sul mate- riale bellico (art. 33 cpv. 1 lett. a LMB in comb. con l’art. 17 cpv. 1 LMB e art. 13 cpv. 1 OMB e art. 22 cpv. 1 CP).
che A. sia condannato alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna, ammontante a fr. 600.- (pena complementare alla pena inflitta con sentenza del 20 ottobre 2017 dal Tribunale penale federale) e che l’esecu- zione della pena pecuniaria sia sospesa per un periodo di prova di 3 anni.
che A. sia inoltre condannato a una multa di fr. 100.- e (in caso di mancato pagamento sostituita con una pena detentiva di 3 giorni).
che le autorità del Canton Ticino siano incaricate dell’esecuzione della pena detentiva e della riscossione della pena pecuniaria in applicazione dell’art. 74 LOAP.
che i costi del procedimento siano posti a carico della persona imputata.
4.4 In sede di arringa (CAR pag. 8.302.057 - 093), la difesa ha sostenuto che i due elicotteri in questione dispongono di certificati civili (n. 5115 e 5134) rilasciati il 4 gennaio 1979 dal produttore Q. (ora R.). Le celle d’elicottero sarebbero state esportate alla luce del sole e senza problemi dall’Italia, stato membro dell’intesa di Wassenaar come la Svizzera. La bolla doganale (DAU) accettata dall’ufficio doganale italiano del Gaggiolo sarebbe un atto pubblico. Eventuali alterazioni o false attestazioni sarebbero quindi punibili penalmente. A., a dimostrazione ulte- riore della propria buona fede, avrebbe anche cercato, senza esito alcuno, di inserire i dati nel sistema di autorizzazione elettronico ELIC così come richiesto dalla SECO. Le celle d’elicottero in questione, sprovviste di motore e di ala ro- tante, sono da considerare componenti di aeromobili. La difesa non contesta che le celle d’elicottero durante la loro vita siano state provviste di armamenti e dell’avionica militare. Tuttavia, tutti i dispositivi specifici militari, prese e cablaggi compresi, sarebbero stati rimossi. Per quanto riguarda gli attacchi “Electrical Pump Fuel” per i serbatoi ausiliari, gli stessi sarebbero presenti in tutti gli elicotteri utility civili 205, 212, 214B e 412 e non si tratterebbe di supporti specifici militari. Analoghe considerazioni andrebbero fatte per gli attacchi laterali ideati per ag- ganciare all’elicottero una serie di accessori quali serbatoi supplementari, il kit per la lotta anti-incendio, portascì, zattere di salvataggio e galleggianti. Tutti gli elicotteri Bell e Agusta sarebbero dotati di questi attacchi universali che sono parte integrante di ogni elicottero da lavoro. Il radar e il transponder militare sa- rebbero stati rimossi, mentre il pannello fusibili “armament” e le scritte torpedo e missili non avrebbero alcuna funzione. In assenza delle interfacce (dei lanciatori),
La difesa ha infine formulato le seguenti conclusioni:
il proscioglimento dell’imputato dall’accusa di tentata infrazione alla legge fe- derale sul materiale bellico;
a titolo subordinato, il proscioglimento dell’imputato in applicazione dell’art. 13 CP;
che la Corte entri nel merito delle pretese della E. Ltd ai sensi dell’art. 434 CPP, subordinando il riconoscimento dei relativi importi per le spese di allog- giamento al punto franco di Chiasso alla presentazione dei bollettini di versa- mento;
il riconoscimento delle spese legali;
il versamento di un importo di fr. 20'000.- ad A. a titolo di torto morale.
Tentata infrazione alla Legge federale sul materiale bellico
5.1 In primo luogo occorre stabilire se le celle d’elicottero oggetto del presente pro- cedimento penale siano da considerare materiale bellico ai sensi dell’art. 5 LMB. La tesi dell’accusa si basa principalmente sulla decisione di classificazione della SECO del 20 agosto 2018, secondo cui gli elicotteri in questione sarebbero degli Agusta Bell AB 212 ASW, progettati a fini di combattimento e in uso presso la Marina Militare Italiana. Tuttavia, mentre la SECO ha deciso che gli elicotteri in questione appartengono alla categoria KM 10 lett. a dell’allegato 1 all’OMB e che sono quindi da classificare quale “materiale bellico e componenti appositamente progettati” ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LMB (“Einstufungsentscheid”, MPC pag. 18-01-0175 e segg., traduzione in MPC pag. 23-00-0001 - 0003), il MPC ha ritenuto che gli stessi facessero parte della categoria KM 10 lett. b defi- nendoli, in maniera più generica, materiale bellico ai sensi dell’art. 5 LMB (v. de- creto d’accusa, MPC pag. 03-00-0011 e segg.).
5.1.1 Giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. a della Legge federale sul materiale bellico (LMB), chiunque, intenzionalmente senza autorizzazione o contravvenendo alle condi- zioni o oneri stabiliti nell’autorizzazione fabbrica, importa, fa transitare, esporta, commercia o procura materiale bellico, oppure stipula contratti per il trasferimento di beni immateriali, “know how” compreso, che concernono materiale bellico o per il conferimento di diritti sugli stessi beni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
L’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un’autorizzazione della Confederazione (art. 17 cpv. LMB). È richiesta un’auto- rizzazione di transito anche per le forniture ad un punto franco svizzero, nonché per le forniture da un siffatto deposito verso l’estero (cpv. 2). La SECO è l’autorità preposta al rilascio di tali autorizzazioni (art. 13 cpv. 1 dell’Ordinanza sul mate- riale bellico, OMB). Si rende quindi colpevole di infrazione alla Legge federale sul materiale bellico ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. a LMB, chiunque importa mate- riale bellico in Svizzera senza avere ottenuto l’autorizzazione dalla SECO. L’in- frazione può essere realizzata nella forma del tentativo qualora l’importazione non sia andata a buon fine.
Secondo l’art. 5 cpv. 1 LMB, per materiale bellico s’intendono armi, sistemi d’arma, munizioni e esplosivi militari (lett. a), nonché attrezzature concepite o modificate specificatamente per il combattimento o per l’istruzione al combatti- mento e che di regola non vengono utilizzate per scopi civili (lett. b). Sono consi- derati materiale bellico anche le componenti e gli assemblaggi, anche parzial- mente lavorati, qualora manifestamente non siano utilizzabili nella medesima ver- sione anche per scopi civili (cpv. 2). Il Consiglio federale designa il materiale bel- lico in un’ordinanza (cpv. 3).
L’allegato 1 all’OMB contiene un elenco dettagliato ed esaustivo dei beni che sono considerati materiale bellico (art. 2 OMB che rinvia all’allegato 1 della me- desima ordinanza). Il preambolo precisa che i beni elencati nell’allegato proven- gono dalla cosiddetta “Munitions List” (ML) del Regime o Intesa di Wassenaar, che è uno dei quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni di armi, il cui obiettivo è impedire l’accumulo, con effetti destabilizzanti, di armi conven- zionali e di beni che possono essere utilizzati a fini sia civili sia militari (i cosiddetti beni «a duplice impiego» o dual use), contribuendo così a promuovere la sicu- rezza e la stabilità regionale e internazionale. L’impegno della Svizzera nell’In- tesa di Wassenaar, a cui partecipa dalla data della sua costituzione nel 1996, ha lo scopo di tutelare gli interessi nazionali a livello di economia esterna e sicurezza (www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftli-
Per quanto qui d’interesse, il punto KM 10 dell’allegato 1 all’OMB, considera ma- teriale bellico “aeromobili da combattimento ed elicotteri da attacco nonché loro componenti appositamente progettati” (lett. a) e “altri aeromobili, appositamente progettati o modificati a fini di attacco militare” (lett. b).
La nota n° 1 al punto KM 10 prevede che il punto KM 10.b. non sottopone ad autorizzazione gli aeromobili e le loro varianti appositamente progettati a fini mi- litari che non sono configurati a fini militari e non sono dotati di attrezzature tec- niche o dispositivi connessi appositamente progettati o modificati a fini militari (lett. a); e sono stati autorizzati per l’impiego civile dai servizi dell’aviazione civile di uno Stato partecipante.
5.1.2 Come si evince dal Messaggio relativo alla revisione della Legge federale sul materiale bellico del 15 febbraio 1995, qui di seguito riproposto, il legislatore ha ridefinito e ampliato, con l’entrata in vigore nel 1996 della revisione, il concetto di materiale bellico. “Il campo di applicazione della LMB del 1972 si limitava infatti al materiale che poteva servire quale mezzo da combattimento e che aveva quindi un effetto distruttivo diretto. In considerazione delle esperienze effettuate negli anni, si è ritenuto che tale definizione fosse troppo restrittiva e sono stati perciò ricercati nuovi criteri che potessero tenere conto dell’evoluzione tecnolo- gica e soddisfare nello stesso tempo le esigenze della legalità. Lo scopo dell’uti- lizzo non è stato ritenuto un criterio appropriato, considerato che le intenzioni dell’acquirente non sono sempre riconoscibili e sono inoltre facili da mascherare. Va aggiunto che l’acquirente non corrisponde necessariamente al consumatore finale e che, molto spesso, egli è ignaro dello scopo cui è destinato il prodotto, in particolare quando si tratta di sottofornitori che producono parti staccate. Si è quindi ritenuto necessario trovare una definizione che facesse riferimento a ca- ratteristiche oggettive e facilmente verificabili, anziché collegare la qualifica giu- ridica di un prodotto alle presumibili intenzioni del suo consumatore finale. Deter- minante è ora lo scopo per cui il prodotto è stato concepito e non la sua destina- zione nel caso concreto, indipendentemente dal fatto che si tratti di una versione originale o di una modifica posteriore. Sono dunque assoggettati alla legge non soltanto i beni che possono servire quali mezzi da combattimento, ma anche tutti i materiali concepiti o modificati specificatamente a fini militari. La definizione di “concezione specifica” è riferita al prodotto stesso e non alla tecnologia che vi sta
Piuttosto quindi che legare la qualifica giuridica di un prodotto alle intenzioni pre- sunte del suo utilizzatore, occorre trovare una qualifica che si rifaccia a dati stret- tamente oggettivi e facilmente controllabili. Tale doppia esigenza è soddisfatta se si considera non tanto lo scopo a cui un prodotto è destinato, ma lo scopo per cui è stato concepito, sia che si tratti della sua concezione iniziale o di una modifica successiva. Il messaggio prevede quindi di assoggettare alla legge non solo il
5.1.3 Dagli accertamenti esperiti risulta chiaramente come i due elicotteri sequestrati, nati come elicotteri civili (v. certificati civili, MPC pag. 18-01-0020 e 18-01-0023) e dotati di motori civili, siano stati in un secondo tempo modificati e configurati per essere impiegati nella lotta antisommergibile e antinave dalla Marina Militare Italiana, ciò che del resto non è mai stato contestato dall’imputato. Anche perché emerge chiaramente dagli atti come gli stessi siano stati venduti dalla Marina Militare italiana al termine del loro utilizzo. Tuttavia, le concordanti dichiarazioni degli esperti sentiti in qualità di testimoni non lasciano dubbi sul fatto che questi elicotteri siano stati oggetto di un’operazione di smilitarizzazione integrale, ciò che trova conferma nella dichiarazione del Quinto gruppo elicotteri della Marina Militare Italiana del 22 marzo 2018. Tale dichiarazione indica che i due elicotteri in questione “sono stati decretati fuori servizio, in quanto non più rispondenti alle esigenze tecnico-operative di Forza Armata” e “sottoposti a cancellazione dal Re- gistro degli Aeromobili Militari (avvenuta cancellazione comunicata dalla Dire- zione degli Armamenti Aeronautici del Ministero della Difesa in data 30.10.2014)”. Nel documento si precisa inoltre che gli elicotteri “sono stati interessati da totale disinstallazione di sistemi/apparati di utilizzo esclusivamente militare o, in altre parole, modificati per renderli idonei al solo uso civile, e quindi per poterli rendere idonei alla vendita a soggetti privati” (MPC pag. 13-02-0137). Interrogato dalla Corte, che gli ha sottoposto per lettura la dichiarazione di smilitarizzazione della Marina Militare Italiana (MPC pag. 13-02-0137), il perito incaricato dalla SECO ha ribadito quanto già dichiarato alla Corte di primo grado (TPF 2.762.007) con- fermando ancora una volta che quanto ivi certificato corrisponde a quanto da lui constatato in sede d’ispezione (D: “lei concorda con questa dichiarazione che le hanno già mostrato in primo grado che le celle sono state totalmente disinstallate da sistemi/apparati di utilizzo esclusivamente militare?” R: “Sì, mi ricordo, trovo che sia corretto”). Per quanto riguarda i cosiddetti hardpoints, che secondo il teste dott. Ing. F. non sarebbero specifici militari, il teste G. ha dichiarato di non essere in grado di affermare se questi punti di ancoraggio siano presenti anche nella versione civile dell’aviomobile, precisando che questa informazione andrebbe chiesta alla ditta costruttrice, accertamento non effettuato dal MPC che, anzi, ha dichiarato in Aula di non ritenerlo necessario. Ora, in assenza di tale accerta- mento la Corte non ha potuto che concludere per la versione più favorevole all’im- putato per cui questi hardpoints sarebbero presenti anche nella versione civile della carlinga di questi aviomobili. In ogni caso, come spiegato da G. in occasione dell’ispezione oculare del 7 agosto 2020, le armi non potrebbero essere aggan- ciate direttamente agli hardpoints; per armare gli elicotteri occorrerebbe infatti attaccare agli hardpoints una struttura portante, non presente negli elicotteri in
23 - questione. Sempre G. ha poi confermato e ribadito che il peso al decollo dei due aviomobili in oggetto è il medesimo della versione civile e che il rinforzo strutturale non è specifico militare (CAR pag. 8.602.007). Quanto alla custodia per il radar, indicata da G. come elemento militare in sede d’ispezione oculare, si tratta sem- plicemente di una scatola vuota. Il radar è infatti stato rimosso. Su questo punto, G. ha spiegato che il radar originariamente alloggiato in questa custodia è un tipo di radar non più performante se confrontato con quelli moderni, che non sarebbe più reperibile sul mercato e per il quale non si troverebbero più nemmeno i pezzi di ricambio. Per quanto riguarda infine l’avionica, senza la quale le armi non po- trebbero funzionare, entrambi gli esperti sentiti come testimoni hanno spiegato e ribadito in aula e in sede di sopralluogo che nel caso concreto i cavi sono stati tagliati e i connettori rimossi, e che riqualificare questi cavi o individuare la loro destinazione sarebbe ora impossibile. Ora, il fatto che queste celle d’elicottero – prive di motori (comunque del tipo civile e non militare), componenti dinamiche, avionica ed armamenti e non più funzio- nanti – un tempo siano state degli elicotteri militari a tutti gli effetti, di certo non basta per considerarle materiale bellico ai sensi dell’art. 5 LMB. Questa Corte non condivide la tesi del MPC secondo cui un oggetto che è stato modificato per scopi militari non possa in nessun caso essere smilitarizzato e tornare ad un uso prettamente ed esclusivamente civile. Entrambi gli esperti sentiti come testimoni sono concordi nell’affermare che sarebbe altamente inverosimile, se non impos- sibile, non solo riarmare gli elicotteri in questione, ma persino metterli nelle con- dizioni di poter anche solo nuovamente volare. A questo proposito questa Corte condivide l’osservazione del primo giudice, secondo cui la giurisprudenza svilup- pata dal Tribunale federale con sentenza 2A.227/2001 del 17 settembre 2001 non può essere applicata al caso concreto. Tale decisione concerne infatti le armi da fuoco e, in particolare, le cosiddette armi da decorazione (“Dekowaffen”), le quali sottostanno alla Legge sulle armi e per le quali vigono principi ben differenti rispetto alla Legge federale sul materiale bellico. Nel caso citato il Tribunale fe- derale aveva ritenuto che dei Kalashnikov modificati e disattivati fossero da con- siderare delle armi e, questo, indipendentemente dallo sforzo necessario per riat- tivarli. Nel caso delle armi da decorazione, si tratta di armi perfettamente funzio- nanti che sono state modificate in modo da renderle inidonee al tiro. Queste armi possono tuttavia, senza grandi sforzi, essere rese di nuovo rese funzionanti e sono quindi da considerare armi vere e proprie (Messaggio concernente la legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 24 gennaio 1996, pag. 1058). Il funzionamento “meccanico” di un’arma da fuoco si distingue chia- ramente dal caso di un elicottero, i cui sistemi d’arma, come spiegato dall’esperto pilota collaudatore di J., non sono sistemi individuali, ma devono essere conside- rati insieme all’elicottero come un sistema unico (cfr. “Aktennotiz”, MPC pag. 10-
24 - 00-0022). A questo proposito, dott. Ing. F. ha sottolineato come l’elettronica mili- tare di un elicottero sia estremamente sofisticata. Il rischio di elusioni della legge nel caso di un’arma da fuoco non è pertanto paragonabile a quello di un elicot- tero.
La Corte è quindi giunta alla conclusione che gli elicotteri in parola non adem- piono la condizione oggettiva di materiale bellico, essendo stati concepiti come elicotteri civili prima di essere stati militarizzati per essere infine stati nuovamente modificati e completamente demilitarizzati. Essi hanno quindi riacquistato la loro concezione civile e non potranno in alcun caso tornare all’uso previsto dalla Ma- rina militare italiana, non più di un qualsiasi elicottero AB 212 che potrebbe es- sere acquistato sul mercato. Questa analisi è del resto conforme alla recente giurisprudenza già citata (vedasi DTF 6B_14/2015 del 28 gennaio 2016). Infatti secondo questa sentenza, per la qualifica di materiale bellico bisogna fondarsi su criteri strettamente oggettivi facilmente controllabili. Nella fattispecie, come si è visto, a fronte degli atti d’inchiesta, delle dichiarazioni di segno concordante degli esperti, non da ultimo confermate anche durante l’ispezione oculare, la Corte è giunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, alla conclusione che gli elicot- teri in questione non adempiono le condizioni dell’articolo 5 cpv. 1 lett. b della LBM e pertanto non rientrano nella definizione di materiale bellico. In ogni caso, componenti ed assemblaggi, anche parzialmente lavorati, possono essere classificati come materiale bellico a condizione che manifestamente non siano utilizzabili nella medesima versione anche per scopi civili. Nel caso con- creto, se solo si considera che entrambi gli esperti sentiti in aula hanno confer- mato la verosimiglianza di un loro utilizzo come oggetti statici in set cinematogra- fici o come pezzi di ricambio per elicotteri civili, e di non intravvedere alcun tipo di altro uso, l’ipotesi di una punibilità ex art. 33 cpv. 1 lett. a in relazione con l’art. 5 cpv. 2 LMB non può essere realizzata.
5.1.4 Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, gli elicotteri sequestrati non possono essere considerati materiale bellico ai sensi dell’art. 5 LMB. Gli elementi oggettivi costitutivi del reato di tentata importazione di cui all’art. 33 cpv. 1 lett. a LMB non sono pertanto dati. 5.2 Ne discende pertanto già a questo stadio della disamina che l’appello va respinto e la decisione di proscioglimento della prima istanza deve essere confermata.
5.3 A titolo abbondanziale, la Corte si è chiesta se - nella delegata ipotesi in cui le celle d’elicottero in questione rientrassero nella nozione di materiale bellico ai sensi dell’art. 5 LMB - sarebbe stata raggiunta nella fattispecie la soglia del ten- tativo punibile.
L’imputato non ha infatti cercato di importare i due elicotteri di nascosto dalle Autorità doganali, ad esempio cercando di attraversare un valico secondario spe- rando che non fosse presidiato, neppure ha celato o camuffato la loro origine. Si tratta di oggetti di grandi dimensioni la cui struttura esterna rievoca chiaramente quella di elicotteri militari. Gli stessi presentano infatti alcune caratteristiche mili- tari ben visibili ad un primo colpo d’occhio (per es. il colore, le scritte “Marina” e “missili AS 12”). Considerato che questi oggetti, peraltro correttamente dichiarati dallo spedizioniere alle Autorità doganali con la necessaria documentazione di appoggio, difficilmente avrebbero potuto passare inosservati nell’ambito di un semplice controllo doganale. La Corte ritiene pertanto che nella fattispecie non sia stata neppure raggiunta la soglia del tentativo punibile. La tesi accusatoria si scontra infatti in modo manifesto con il comportamento della SECO che, in un primo tempo, dopo avere fatto bloccare gli elicotteri invece che impedirne l’im- portazione, ha proposto a A. di procedere con la richiesta di importazione di ma- teriale bellico ciò che, a dire del funzionario della SECO H., avrebbe senz’altro permesso l’importazione delle due celle.
6.1 A titolo ancora più abbondanziale la Corte si è chiesta, sempre nell’ipotetico caso in cui le due celle fossero state considerate materiale bellico, se fosse possibile contemplare la realizzazione di un errore sui fatti. 6.1.1 Giusta l’art. 13 cpv. 1 CP, chiunque agisce per effetto di una supposizione erro- nea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole. Tale errore di fatto, o errore sui fatti, è anche un errore sugli elementi dei fatti. È irrilevante se questo errore si basa su un'errata interpretazione dei fatti o su un'er- rata interpretazione della legge. Chiunque - per qualsiasi motivo - si sbagli su un elemento normativo del reato è soggetto a un errore di fatto (Sentenza del Tribu- nale federale 6B_187/2016 del 17 giugno 2016 consid. 3.2 e rinvii). Si presume quindi un errore di fatto che esclude l'intenzione dell'autore del reato se l'autore si sbaglia, ad esempio, sulle caratteristiche dell'oggetto del reato (cfr. DTF 82 IV 198 consid. 2; Sentenza del Tribunale federale 6B_1056/2013 del 20 agosto 2014 consid. 3).
6.1.2 In una sentenza del 10 ottobre 2018 (SK.2018.41) richiamata anche dal Pubblico ministero nella propria requisitoria, la Corte penale del TPF aveva prosciolto l’im- putato, un istruttore militare, dall’accusa di tentata infrazione alla Legge sul ma- teriale bellico per avere acquistato su internet una spoletta per mina anticarro e cercato di importarla in Svizzera per posta, senza disporre della necessaria au- torizzazione rilasciata dalla SECO. In questo caso, la Corte penale del TPF aveva avuto modo di accertare che il venditore aveva più volte evidenziato come l’og- getto in questione non fosse funzionante e che si trattava di una munizione da esercitazione senza potenza esplosiva. Nella propria sentenza, la Corte penale aveva quindi ritenuto che qualora l’oggetto fosse stato considerato materiale bel- lico, in siffatte circostanze l’imputato, un militare di professione, da considerarsi
Analogamente al caso appena citato, la Corte è giunta alla conclusione che nella presente fattispecie le circostanze della vendita (asta pubblica) e la documenta- zione fornita all’acquisto degli elicotteri non potessero lasciare dubbi, anche in una persona esperta in velivoli come l’imputato, sulla natura civile degli stessi. Si fa in particolare riferimento ai seguenti documenti prodotti dall’imputato e agli atti del procedimento penale: • la descrizione della composizione dei lotti messi in vendita dal Governo italiano nel mese di giugno 2016, in cui gli elicotteri sono definiti “AB212” e “fuori servizio/esuberanti” (MPC pag. 13-02-0124); • la documentazione di acquisto (contratto tra la Stazione Elicotteri della Marina Militare Italiana e la D. S.r.l.), in cui gli elicotteri sono sempre de- finiti “AB212” e “fuori servizio” (MPC pag. 13-02-0126 e segg.). Sulla scorta di tale documentazione, questa Corte ritiene che A. abbia reso cre- dibile il fatto di avere inteso importare in Svizzera degli elicotteri ad esclusivo uso civile in quanto totalmente smilitarizzati, circostanza ulteriormente confortata dal prezzo di acquisto estremamente esiguo degli stessi (fr. 2000.- cadauno; CAR pag. 8.302.064). Il solo fatto che gli elicotteri siano stati messi in vendita dalla Marina militare italiana in un’asta pubblica, aperta praticamente solo a pos- sibili acquirenti civili, rende attendibile la conclusione che questi oggetti fossero stati completamente smilitarizzati e non potessero più essere utilizzati per fini militari. Non si può inoltre tralasciare di ricordare chi è il venditore di questi elicot- teri, non un privato qualsiasi trovato su internet o, addirittura, sul deepweb, ma le forze armate di un Paese membro della Nato e dell’accordo di Wassenaar. Ulte- riore elemento a sostegno della buona fede dell’imputato è costituito dalla strut- tura esterna delle celle d’elicottero, che presenta elementi di carattere militare che ben difficilmente avrebbero potuto passare inosservati nell’ambito di un con- trollo doganale e che A. non ha minimamente tentato di occultare. È inoltre indi- scutibile che per l’imputato sarebbe stato più semplice presentare alla SECO una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LMB qualora avesse voluto importare o creduto di importare del materiale bellico.
6.1.3 Per questi motivi, la fattispecie non risulta adempiuta nemmeno sotto il profilo soggettivo.
6.2 La questione se l’imputato avrebbe potuto evitare l’errore usando le debite pre- cauzioni (art. 13 cpv. 2 CP) può invece rimanere irrisolta considerato che il reato colposo ai sensi dell’art. 33 cpv. 3 LMB non rientra nei capi d’accusa.
7.1 Giusta l’art. 38 LMB, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale bellico in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale bellico confiscato nonché l’eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.
A differenza di quanto disciplinato nel Codice penale, si deve disporre una confi- sca del materiale bellico solo se non è garantito un suo ulteriore impiego legale da parte di qualsiasi altra persona (cfr. FF 1995 II 864, pag. 918).
7.2 Considerato il carattere civile delle celle d’elicottero oggetto del presente proce- dimento, una confisca ai sensi dell’art. 38 LMB, peraltro neppure richiesta dal Ministero pubblico, non può entrare in considerazione. In assenza di reato, anche l’art. 69 CP non è applicabile.
Di conseguenza, le celle d’elicottero messe al sicuro dall’Amministrazione fede- rale delle dogane devono essere restituite alla persona assolta una volta la sen- tenza cresciuta in giudicato.
8.1 Spese procedurali
8.1.1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui pre- valgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla li- quidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore (art. 428 cpv. 3 CPP).
8.1.2 Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese procedurali, gli emolumenti, le ripetibili, le indennità per la difesa d’ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1 LOAP). Gli emolu- menti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 73 cpv. 2 LOAP, cfr. art. 5 Regolamento del Tribunale pe- nale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della proce- dura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]). Gli emolumenti variano da un minimo di fr. 200.- fino a un massimo di fr. 100'000.- per ognuna delle seguenti
8.1.3 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di parteci- pazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest’ultima (art. 9 cpv. 1 RSPPF).
8.1.4 Nel caso concreto, la Corte d’appello pronuncia una nuova decisione. Poiché la decisione di proscioglimento della prima istanza è stata confermata, anche quella sulle spese procedurali deve essere confermata (art. 428 cpv. 3 CPP).
8.1.5 Visto il proscioglimento dell’imputato, anche le spese della procedura d’appello sono poste a carico della Confederazione.
8.2 Ripetibili
8.2.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Le disposizioni previste per la difesa d’ufficio si applicano pure al calcolo dell’in- dennità degli imputati assolti totalmente o parzialmente, alla difesa privata, non- ché all’accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell’articolo 434 CPP (art. 10 RSPPF). Le spese di patrocinio com- prendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 RSPPF). L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L’in- dennità oraria ammonta almeno a fr. 200.- e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi nei limiti degli importi massimi previsti dalla legge (cfr. art. 13 RSPPF). L’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Nei casi di difficoltà ordinaria (in assenza di circostanze straordinarie), l’indennità oraria degli avvocati ammonta, secondo la prassi costante della Corte penale e
8.2.2 L’indennità per spese legali riconosciuta dalla prima istanza ammonta a comples- sivi fr. 14'698.80 (IVA inclusa). Tale retribuzione, oltre a non essere stata conte- stata dalle parti, appare senz’altro giustificata. Pertanto, anche su questo punto la sentenza di primo grado deve essere confermata.
8.2.3 Nell’ambito dei dibattimenti d’appello, l’imputato ha chiesto un’indennità per spese legali pari a fr. 9'542.35. A comprova di tale richiesta, egli ha prodotto la nota d’onorario del suo difensore di fiducia datata 7 agosto 2020 (CAR pag. 9.201.001 – 003). Questa Corte ritiene che le prestazioni fatturate a titolo di onorari e le spese siano state correttamente documentate e giustificate. Al totale degli onorari si giustifica tuttavia di conteggiare d’ufficio 6 ore supplementari (2 ore per la comunicazione della sentenza e 4 ore per il secondo giorno dei dibattimenti). Inoltre, in casi come il presente che non si contraddistinguono per una complessità particolare, la ta- riffa oraria viene fissata in quella usuale di fr. 230.- e non quella di fr. 250.- appli- cata dalla difesa.
La retribuzione per le prestazioni fatturate dalla difesa a titolo di onorari deve perciò essere quantificata in fr. 9'239.10 (h 40.17 a fr. 230.-).
Considerato il totale delle spese di fr. 318.60, a titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP vengono pertanto riconosciuti complessivi fr. 10'293.60 (IVA in- clusa), a carico della Confederazione.
9.1 Nelle proprie conclusioni in sede di arringa, la difesa ha chiesto il versamento ad A. di un importo di fr. 20'000.- a titolo di torto morale (v. verbale principale dei dibattimenti, pag. 12).
9.2 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di priva- zione della libertà (art. 429 cpv. 1 lett. c CPP).
Il versamento di un'indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione della personalità analoga a quella richiesta nell'ambito dell'art. 49 CO (DTF 143
9.3 A sostegno della propria richiesta, la difesa ha dichiarato che questo procedi- mento è stato devastante per A., il quale non riesce più a lavorare con le banche (v. verbale principale dei dibattimenti, pag. 12). L’imputato stesso ha dichiarato a più riprese di aver subito gravi conseguenze sia psicologiche che professionali, facendo tuttavia riferimento a tutto il periodo successivo al suo arresto, avvenuto nel 2010.
Ora, i fatti di cui al presente procedimento penale risalgono al 2018. L’imputato non ha quindi reso verosimile una lesione particolarmente grave dei suoi interessi personali in riferimento al procedimento in oggetto. Se è pur vero che una proce- dura come quella in disamina comporta delle conseguenze spiacevoli per colui che ne è ingiustamente fatto oggetto, la particolare gravità della lesione subita deve essere sufficientemente sostanziata, ciò che l’imputato in concreto non ha fatto. Non essendo stato sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della li- bertà nell’ambito del presente procedimento penale, l’imputato non ha diritto ad alcuna riparazione del torto morale per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale.
Pertanto, la richiesta del riconoscimento di un’indennità per la riparazione del torto morale deve essere respinta.
10.1 Nell’ambito dei pubblici dibattimenti d’appello, la difesa ha formulato una richiesta d’indennizzo ai sensi dell’art. 434 CPP a favore della società E. Ltd (v. verbale principale dei dibattimenti, pag. 6). A sostegno di questa richiesta, la difesa ha prodotto un elenco delle pretese (di complessivi fr. 133'819.84) con i relativi do- cumenti giustificativi (CAR pag. 8.302.013 e 8.302.015 - 056). Dopo aver ricono- sciuto che tali fatture non sono ancora state onorate, nelle proprie conclusioni la difesa ha chiesto che la Corte entri nel merito di tali pretese, subordinando il ri- conoscimento dei relativi importi alla presentazione dei bollettini di versamento (v. verbale principale dei dibattimenti, pag. 12).
10.2 Giusta l’art. 434 cpv. 1 CPP, i terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L’art. 433 cpv. 2 CPP è applicabile per analogia.
10.3 Nel caso concreto, la difesa non ha comprovato le pretese mediante prove li- quide. Le pretese formulate dalla difesa a favore della E. Ltd non possono quindi essere riconosciute. Nemmeno la richiesta di subordinare il riconoscimento dei relativi importi alla presentazione dei bollettini di versamento non può essere ac- colta in assenza di elementi atti a giustificare l’impossibilità di presentare tali giu- stificativi per tempo.
I. L’appello del Ministero pubblico della Confederazione è respinto.
II. A. è prosciolto dall’accusa di tentata infrazione alla legge federale sul materiale bellico. III. Le celle d’elicottero depositate presso il punto franco di Chiasso sono liberate a favore dell’avente diritto. IV. Sono confermate l’entità e l’attribuzione della tassa di giustizia, dei disborsi e delle ripetibili stabiliti in prima sede. V. La richiesta di indennizzo del torto morale presentata da A. è respinta. VI. La richiesta di indennizzo ai sensi dell’art. 434 CPP a favore della società E. Ltd. è respinta. VII. Spese
In nome della Corte d’appello del Tribunale penale federale
La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Copia a (brevi manu): − Tribunale penale federale, Corte penale
Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a: − Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze e gestione dei beni (per l’esecuzione della sentenza e la gestione dei beni)
Rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale fe- derale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale fede- rale del 17 giugno 2005 (LTF). L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.
Giusta l’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF, Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha ese- guito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.
Data di spedizione : 5 maggio 2021