Decisione del 16 marzo 2016 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., rappresentata dall'avv. Luca Marcellini, Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Controparte
Oggetto Omissioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA)
Ritiro del reclamo
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2016.9
Visti:
Considerato:
che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 7 marzo 2016 questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo;
che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);
che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposi- zioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.60 del 25 luglio 2011);
che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc- combente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;
che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della pro- cedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento (v. anche CORBOZ/WURZBURGER/
3 -
FERRARI/FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2a ediz., Berna 2014, n. 46 ad art. 66 LTF).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, il 17 marzo 2016
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.