Decisione dell’11 gennaio 2017 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
STUDIO FIDUCIARIO A., rappresentato dall'avv. Tania Naef, Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Controparte
Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)
Ritiro del reclamo
oB u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2016.25+BP.2016.63
Visti:
Considerato:
che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 2 gennaio 2017 questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo;
che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
che, visto quanto precede, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto;
che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);
che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (v. ad esempio le sentenze del Tribunale pe- nale federale BV.2016.22 del 9 agosto 2016; BV.2012.36 del 12 settembre 2012; BV.2010.60 del 25 luglio 2011, consid. 5 e rinvio);
che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc- combente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;
3 -
che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio avanzato della procedura, integralmente esperita la fase di scambio degli allegati tra le parti, cagionando importanti oneri di cancelleria, elementi da tener presente nella fis- sazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato rego- lamento (v. anche CORBOZ/WURZBURGER/ FERRARI/FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2a ediz., Berna 2014, n. 46 ad art. 66 LTF);
che in considerazione di ciò, la tassa di giustizia può essere ragionevolmente determinata in fr. 1'000.--, l'eccedenza dell'anticipo delle spese di fr. 2'000.-- già versato dovendo essere restituita al reclamante.
4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 12 gennaio 2017
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
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