Complaint against search and seizure order inadmissible

BV.2009.35Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi8 ott 2009Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A., represented by counsel, challenged Swissmedic's formal order of 25 September 2009 for the search and seizure of documents relating to B. SA, in liquidation. The Federal Criminal Court held that the complaint was inadmissible. It reiterated that sealing and secure deposit are not separately appealable coercive measures; review becomes possible only after the seals are lifted and the authority actually inspects and selects the documents. The court also noted that A.'s standing as holder of the documents was doubtful because the material remained under seal at the enforcement office. No court costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 50 cpv. 3 DPA; art. 25 cpv. 1 DPA; admissibility of a complaint against search and seizure measures: sealing and secure deposit of documents do not constitute independently appealable coercive measures. A complaint lies only once the authority, after lifting the seals, has examined the documents and determined which items are to be retained as relevant to the investigation. Until then, the measure is not yet effective in a manner susceptible to review. Where the alleged holder’s standing is uncertain, this further militates against admissibility. In summary proceedings, costs may be waived where the complaint is not entered into (consid. 3).

Testo completo

Sentenza dell'8 ottobre 2009 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliera Elena Maffei

Parti

A., Casablanca (Marocco), presidente con firma indivi- duale della B. SA in liquidazione, rappresentato dall’avv. Gianluca Molina,

Ricorrente

contro

SWISSMEDIC,

Controparte

Oggetto Perquisizione e sequestro (art. 46 e 48 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BV.2009.35

  • 2 -

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

  • che nell'ambito di un procedimento amministrativo avviato dalla Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (in seguito: Swissmedic) nei confronti della B. SA di Z., società in liquidazione, in data 28 ottobre 2008, la Swissme- dic, in esecuzione forzata della decisione amministrativa da essa emanata il 22 febbraio 2008, ha proceduto, alla presenza di un suo rappresentante, di A. (presidente con firma individuale della società) e di un rappresentante dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (in seguito: UEF) di Y. ad allestire una copia dei dischi rigidi di tutti i computer della B. SA, posti poi sotto sigilli in luogo si- curo presso il suddetto UEF;

  • che l’8 maggio 2009 la Swissmedic ha aperto una procedura penale ammini- strativa contro A. e ignoti per fabbricazione e immissione in commercio di di- spositivi medici non conformi ai requisiti legali, violazione di obblighi di diligen- za e infrazione ad una disposizione d’esecuzione ai sensi degli art. 86 e 87 della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi me- dici (legge sugli agenti terapeutici, LATer; RS 812.21), postulando la rimozio- ne dei sigilli apposti il 28 ottobre 2008 e di potere estrapolare ed utilizzare i dati informatici contenuti nei dischi rigidi copiati;

  • che detta istanza di levata dei sigilli è stata dichiarata inammissibile dalla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale con sentenza del 15 luglio 2009, segnatamente perché agli atti mancava un formale e valido or- dine di perquisizione e sequestro della documentazione litigiosa (v. sentenza del Tribunale penale federale BE.2009.10 del 15 luglio 2009, consid. 6.2);

  • che a Swissmedic è stato di conseguenza impartito un termine scadente il 30 settembre 2009 per adottare i provvedimenti del caso;

  • che il 25 settembre 2009 Swissmedic ha emanato un formale ordine di per- quisizione e sequestro di tutta la documentazione riguardante la B. SA acqui- sita (senza titolo) nell’ottobre 2008;

  • che contro questo provvedimento A. è insorto a titolo cautelativo dinanzi alla I Corte dei reclami penali, chiedendone l’annullamento;

  • 3 -

  • che giusta l’art. 50 cpv. 3 DPA, se il detentore si oppone alla perquisizione, le carte sono suggellate e poste in luogo sicuro; in tal caso, fino al dibattimento, la decisione sull’ammissibilità o meno della perquisizione spetta alla I Corte dei reclami penali (art. 25 cpv. 1 DPA);

  • che per invalsa giurisprudenza l’apposizione dei sigilli ed il deposito in luogo sicuro non costituiscono delle misure coercitive suscettibili di reclamo, la per- quisizione delle carte potendo intervenire unicamente nel momento in cui è possibile prendere conoscenza delle carte, ossia dopo la levata dei sigilli (TPF 2006 307 consid. 1.2; DTF 119 IV 326 consid. 7b);

  • che il sequestro diventa effettivo solo quando l’autorità inquirente, una volta levati i sigilli, ha proceduto alla cernita dei documenti ed ha deciso quali con- servare in quanto pertinenti per l’inchiesta: unicamente allora il proprietario delle carte sequestrate o il terzo sequestratario disporranno della facoltà di in- terporre reclamo contro tale misura (TPF 2006 307 consid. 2.1);

  • che - a prescindere da quanto detto in precedenza - la titolarità di A. a fare opposizione alla perquisizione in esame quale detentore delle carte ai sensi dell’art. 50 cpv. 3 DPA è alquanto dubbia, visto che la documentazione litigio- sa sembra essere ancora depositata, sotto sigillo, presso l’UEF di Y.;

  • che il presente reclamo risulta pertanto inammissibile;

  • che visto l’esito della causa - decisa in procedura sommaria analogicamente a quanto previsto all’art. 219 cpv. 1 prima frase “a contrario” PP - non vengono prelevate spese giudiziarie;

  • 4 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, il 9 ottobre 2009

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

  • Avv. Gianluca Molina
  • Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

Parole chiave

search and seizuresealing of documentsadmissibilitycoercive measuresstandingsummary proceedingscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the complaint against Swissmedic's search and seizure order was admissible

Decisione estratta

The complaint was inadmissible because sealed documents are not yet subject to review until the seals are lifted and the documents are effectively searched and seized.

Motivazione estratta

Under Art. 50(3) DPA and settled case law, sealing and secure deposit are not separately appealable coercive measures; review is possible only once the authority can inspect the documents after lifting the seals. In addition, A.'s standing as holder of the documents was doubtful because the material appeared to remain sealed at the enforcement office.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged

Decisione estratta

No court costs were charged given the procedural outcome in summary proceedings.

Motivazione estratta

Because the complaint was inadmissible, the court waived costs.

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