Decisione del 12 gennaio 2021 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
Richiedenti
Oggetto Gratuito patrocinio nella procedura di reclamo (art. 29 cpv. 3 Cost.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BP.2020.104-106
Fatti: A. Il 14 maggio 2019 A., B. e C. sono stati fermati dalle guardie di confine per un controllo doganale in entrata presso il valico di confine di Chiasso strada. Tale controllo ha permesso di constatare che ognuno di loro trasportava sulla propria persona EUR 10'000.–, per un totale complessivo di EUR 30'000.–, denaro sul quale è stata appurata la presenza di tracce di stupefacenti. Le guardie di con- fine hanno proceduto alla messa al sicuro provvisoria dei valori in questione ex art. 104 cpv. 1 della legge sulle dogane (LD; RS 631.0) (v. sentenza del Tribu- nale amministrativo federale A-5346/2020 del 9 dicembre 2020 pag. 2).
B. Il 30 aprile 2020, A., B. e C. hanno inoltrato reclamo ex art. 26 DPA dinanzi al Capo Ufficio dell’Amministrazione federale delle dogane (in seguito: AFD), Di- rezione generale, contro la stessa AFD per denegata e ritardata giustizia, in ragione della mancata emanazione di una decisione impugnabile in merito alla messa al sicuro dei loro averi patrimoniali (v. ibidem, pag. 3).
C. Il 29 ottobre 2020, i predetti hanno interposto ricorso dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale (in seguito: TAF) contro l’AFD per i medesimi motivi di cui sopra, lamentando di non aver ancora ricevuto alcuna risposta da parte dell’AFD durante i sei mesi trascorsi dall’inoltro del reclamo. Invocando il loro stato d’indigenza, essi hanno parimenti postulato la nomina dell’avv. Giuseppe Gianella quale difensore d’ufficio, chiedendo che le tasse di giustizia, spese e ripetibili venissero poste a carico dello Stato (v. ibidem, pag. 3).
D. Con sentenza del 9 dicembre 2020, il TAF ha dichiarato il ricorso inammissibile e trasmesso la causa al Tribunale penale federale per sua competenza (v. ibi- dem, pag. 9).
E. Con scritto del 14 dicembre 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale ha invitato i reclamanti a compilare ognuno l’apposito formulario per la domanda di assistenza giudiziaria (v. act. 2).
F. In data 24 dicembre 2020, i reclamanti hanno trasmesso i formulari in questione (v. act. 3).
Diritto:
1.1 Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia ne- cessaria per tutelare i suoi diritti.
1.2 Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese proces- suali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 con- sid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situa- zione finanziaria del richiedente al momento dell’inoltro della richiesta di assi- stenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la sostanza (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 con- sid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i biso- gni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non può semplicemente basarsi in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul fallimento, ma deve prendere in considerazione le circo- stanze personali del richiedente (DTF 108 Ia 108 consid. 5b; 106 Ia 82). Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere uti- lizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permet- tere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004 consid. 1.2).
1.3 L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al do- vere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matri- moniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; DTF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltli- chen Rechtspflege, in Jusletter 7 dicembre 2009, pag. 6); ciò vale anche per le procedure dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2010.1 del 21 gennaio 2010 con rinvii). Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenza del Tribu- nale penale federale BB.2011.6 del 18 maggio 2011 con rinvii e BB.2010.1 sum- menzionata).
1.4 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possi- bile, i suoi redditi e la sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Più la situa- zione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta (DTF 120 Ia 179 consid. 3a). I bisogni fondamentali attuali del richiedente devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non presenta in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coe- rente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta va respinta (DTF 125 IV 161 consid. 4a; BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichts- kosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.)
mentazione a sostegno, motivo per cui le relative richieste di assistenza giudi- ziaria vanno respinte. Esse sono da respingere sia per ciò che concerne la di- spensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’as- sunzione dell’onorario del loro patrocinatore, ragione per cui i reclamanti sono invitati a versare alla cassa del Tribunale penale federale entro il 25 gennaio 2020 un anticipo delle spese presunte di fr. 3'000.–.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 13 gennaio 2021
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).