Decreto del 26 aprile 2012
Il Presidente della Corte dei reclami
penali
Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Giampiero Vacalli, cancelliere
Parti
- A.,
- B. SA,
- C. SA,
- D. SA,
- E. SA,
- F. SA,
tutti rappresentati dall’avv. Fiorenzo Cotti,
Reclamanti
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI-
BUZIONI,
Controparte
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BP.2012.14-19
Oggetto
Effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA)
Il Presidente della Corte dei reclami penali, visti:
-
l’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. LIFD aperta il 20 febbraio
2012 dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) nei con-
fronti di A. e G.;
-
la decisione 7 marzo 2012 dell’AFC che ha ordinato il sequestro di tutti gli averi
bancari di cui gli imputati sono titolari, aventi diritto economico e dei conti dei
quali hanno diritto di firma presso 18 istituti bancari;
-
il reclamo presentato il 12 marzo 2012 da A. e cinque società a lui riconducibili e
di cui è amministratore unico al direttore dell’AFC, volto ad ottenere in via princi-
pale l’annullamento della decisione impugnata, e di conseguenza la levata di tutti
i sequestri;
-
la richiesta formulata a titolo cautelare e supercautelare (nonché in via subordina-
ta) di ordinare il dissequestro di fr. 200'000.- dal conto H. intestato a A. (v. act. 1,
pag. 7-8);
-
la trasmissione giusta l’art. 26 cpv. 3 DPA del reclamo e delle relative osserva-
zioni dell’AFC alla Corte dei reclami penali.
Considerato:
-
che giusta l’art. 28 cpv. 5 DPA, in quanto la legge non disponga altrimenti, il re-
clamo non ha effetto sospensivo, salvo che questo gli sia conferito tramite prov-
vedimento cautelare dall’autorità adita o dal suo presidente;
-
che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità
del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);
-
che il reclamante chiede il dissequestro immediato, a titolo cautelare e su-
percautelare, di un importo di fr. 200'000.- alfine di garantire il suo sosten-
tamento e il pagamento delle spese processuali e legali;
-
che il sequestro previsto all’art. 46 DPA è una misura processuale provvisionale
che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere importanza
quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno pre-
sumibilmente confiscati;
-
che l’indagine fiscale in oggetto, tuttora nella fase iniziale, si presenta complessa
per la sua natura e per il numero di soggetti coinvolti (società);
-
4 -
-
che lo scopo dell’indagine è quello di appurare, segnatamente tramite l’esame
della copiosa documentazione perquisita e sequestrata, l’esatto ammontare
dell’imposta sottratta agli obblighi fiscali da parte degli imputati;
-
che la concessione dell’effetto sospensivo tramite un provvedimento cautelare di
sblocco di un determinato importo da un conto sequestrato annullerebbe de facto
gli effetti provvisori del sequestro e costituirebbe una decisione anticipata del me-
rito;
-
che nel caso concreto il reclamante nemmeno sostanzia l’eventuale pregiudizio
immediato e irreparabile che subirebbe qualora al reclamo non fosse concesso
l’effetto sospensivo, limitandosi ad esporre la sua richiesta in modo laconico a
pag. 7 in fondo del suo reclamo (v. act. 1);
-
che peraltro l’autorità inquirente ha già segnalato nelle proprie osservazioni al
reclamo (v. act. 2, pag. 7, dell’incarto BV.2012.3-8) la possibilità – quando avrà a
disposizione tutte le informazioni in merito ai beni sequestrati – di procedere a
delle levate parziali dei sequestri ordinati per mettere a disposizione dell’imputato
i mezzi di sussistenza sufficienti, rispettivamente affinché le società da lui domi-
nate possano proseguire la loro attività;
-
5 -
Decreta:
-
La domanda di effetto sospensivo a titolo cautelare e supercautelare è re-
spinta.
-
Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
Bellinzona, il 26 aprile 2012
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
- Avv. Fiorenzo Cotti,
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici:
Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico.