Suspensive effect denied in tax seizure complaint

BP.2012.13Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi26 apr 2012Dismissed

Sintesi

The President of the Federal Criminal Court’s Appeals Chamber rejected A.’s request for suspensive effect, filed against the Federal Tax Administration’s seizure order covering several properties. The court held that suspensive effect under Art. 28(5) DPA is exceptional and requires a balancing of interests. Here, the investigation was still at an early and complex stage, and the appellant had not substantiated any immediate and irreparable prejudice. Granting the request would have neutralized the provisional seizure and anticipated the merits.

Regest

Art. 28 cpv. 5 DPA; effetto sospensivo del reclamo contro un provvedimento di sequestro fiscale; il reclamo non ha effetto sospensivo per legge e la sua concessione presuppone, in via eccezionale, una ponderazione degli interessi e la presenza di un pregiudizio immediato e irreparabile. Il sequestro immobiliare mira soltanto a impedire l’alienazione o la diminuzione di valore del bene, senza incidere sugli altri diritti d’uso del proprietario. L’effetto sospensivo non deve essere accordato quando esso svuoterebbe di fatto la misura impugnata o anticiperebbe il giudizio di merito (consid. 1-2).

Testo completo

Decreto del 26 aprile 2012 Il Presidente della Corte dei reclami penali Composizione Giudice penale federale Stephan Blättler, Presidente, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappr. dall’avv. Fiorenzo Cotti,

Reclamante

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni,

Controparte

Oggetto Effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BP.2012.13

  • 2 -

Il Presidente della Corte dei reclami penali, visti:

  • l’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. LFID aperta il 20 febbraio 2012 dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) nei confronti di A. e B.;

  • la decisione 7 marzo 2012 dell’AFC che ha ordinato il sequestro di numerosi beni immobili di proprietà del signor A. situati nei comuni di Z., Y., X., W., V. e U., tramite blocco a registro fondiario;

  • il reclamo presentato il 12 marzo 2012 da A. al direttore dell’AFC volto ad ot- tenere l’annullamento della decisione del 7 marzo 2012, e di conseguenza la levata dei sequestri;

  • la richiesta formulata in via cautelare e supercautelare nel gravame di levare immediatamente le restrizioni della facoltà di disporre dei mappali n. 1 RFD di V. e 2 RFD di W. (v. act. 1, pag. 8);

  • la trasmissione, giusta l’art. 26 cpv. 3 DPA, del reclamo e delle relative osser- vazioni dell’AFC alla Corte dei reclami penali, Considerato:

  • che giusta l’art. 28 cpv. 5 DPA, in quanto la legge non disponga altrimenti, il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che questo gli sia conferito tramite provvedimento cautelare dall’autorità adita o dal suo presidente;

  • che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolari- tà del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 con- sid. 1);

  • che il reclamante motiva la concessione dell’effetto sospensivo a titolo caute- lare (e supercautelare) con il fatto che le particelle n. 1 RFD V. e 2 RFD W. sa- rebbero in procinto di essere vendute;

  • che a suo modo di vedere il mantenimento della restrizione di alienare questi fondi sarebbe del tutto sproporzionato, visto che l’autorità inquirente non a- vrebbe per ora nemmeno cifrato il valore delle presunte imposte sottratte;

  • 3 -

  • che il sequestro di un bene immobile ha lo scopo di impedire al suo proprieta- rio la vendita o la diminuzione del suo valore mediante l’aggravio con nuove cartelle ipotecarie, senza autorizzazione da parte dell’autorità sequestrante;

  • che tuttavia il sequestro non modifica gli altri diritti d’uso del proprietario;

  • che l’indagine fiscale in oggetto, tuttora nella fase iniziale, si presenta com- plessa per la sua natura e per il numero di soggetti coinvolti (società);

  • che lo scopo dell’indagine è quello di appurare, segnatamente tramite l’esame della copiosa documentazione perquisita e sequestrata, l’esatto ammontare dell’imposta sottratta agli obblighi fiscali da parte degli imputati;

  • che la concessione dell’effetto sospensivo tramite un provvedimento cautelare di sblocco delle particelle n. 1 RFD V. e 2 RFD W. annullerebbe de facto gli ef- fetti provvisori del sequestro e costituirebbe una decisione anticipata del meri- to;

  • che nel caso concreto il reclamante nemmeno sostanzia l’eventuale pregiudi- zio immediato e irreparabile che subirebbe qualora al reclamo non fosse con- cesso l’effetto sospensivo;

  • 4 -

Decreta:

  1. La domanda di effetto sospensivo a titolo cautelare e supercautelare è respin- ta.

  2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, il 26 aprile 2012

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Fiorenzo Cotti,
  • Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico.

Parole chiave

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