Decreto del 28 settembre 2010
Il Presidente della I Corte dei reclami pe-
nali
Composizione
Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Cancelliera Elena Maffei
Parti
- BANCA A., rappresentata dall’avv. Luca Marcellini,
- B., rappresentata dall’avv. Roberto Macconi,
- C., rappresentato dall’avv. Luigi Mattei,
- D., rappresentato dall'avv. Gino Godenzi,
- E., rappresentato dall'avv. Rossano Pinna,
Reclamanti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Fissazione di un termine d'ordine per chiedere di proce-
dere ad atti d'indagini (art. 102 PP) ed effetto sospensi-
vo (art. 218 PP)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numeri degli incarti: BP.2010.46+47+48+49+50
(Procedura principale: BB.2010.82+83+84+85+86)
Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:
-
i reclami del 15/20 settembre 2010 interposti dalla Banca A. rispettiva-
mente da B., C., D. e E. contro la decisione del 7/10 settembre 2010,
mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito:
MPC) ha fissato ai reclamanti un termine d'ordine scadente il 30 ottobre
2010 per eventualmente chiedere, con istanza motivata, di procedere a
determinati atti d'indagini ai sensi dell'art. 102 cpv. 1 PP;
-
le domande di effetto sospensivo contenute nei predetti reclami;
-
le osservazioni alle domande di effetto sospensivo presentate dal MPC;
Considerato:
-
che il reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se
non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo or-
dini (art. 218 PP);
-
che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle par-
ticolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco
(DTF 107 Ia 269 consid. 1);
-
che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno
stato di fatto che garantisca l’efficacia di una decisione ulteriore, qua-
lunque sia il suo esito;
-
che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e
irrevocabile legato all’assenza di effetto sospensivo (KOLLY, Le pourvoi
en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu
de la pratique, Berna 2004, pag. 59, pto 5.2.6);
-
che nella fattispecie i reclamanti fanno valere che il fatto di essere co-
stretti ad esaminare un incarto molto voluminoso entro un termine trop-
po breve, e ciò in una situazione in cui manca tra l'altro un chiaro orien-
tamento sulle accuse loro addebitate, costituirebbe un danno difficil-
mente riparabile ai diritti della difesa;
-
che essi postulano pertanto la concessione dell'effetto sospensivo;
-
3 -
-
che nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2010, il MPC afferma che i
reclamanti non rendono verosimile un pregiudizio immediato e irrevo-
cabile e che le domande di effetto sospensivo devono essere respinte;
-
che nella sostanza, per le ragioni espresse dai reclamanti, la mancata
concessione dell'effetto sospensivo comprometterebbe l'oggetto stesso
della lite;
-
che, onde mantenere intatto lo stato di diritto, le domande di concessio-
ne dell’effetto sospensivo formulate dalla Banca A., rispettivamente da
B., C. e D. vanno accolte;
-
che per quanto riguarda E., si osserva ch'egli ha chiesto, in via prelimi-
nare, la concessione dell'effetto sospensivo a mezzo di esplicita men-
zione nell'intestazione del suo reclamo;
-
che tale richiesta non è stata ribadita nel petitum e non è possibile rav-
visare nel predetto reclamo una sufficiente motivazione che possa so-
stanziare le intenzioni annunciate nell'intestazione del gravame;
-
che pur essendo la domanda di E. formulata in modo lacunoso, la stes-
sa va ugualmente accolta onde garantire un trattamento uniforme dei
cinque reclami giunti a codesta Corte, tenuto conto pure del fatto che
anche se la concessione dell'effetto sospensivo fosse negata al recla-
mante sopra menzionato la procedura sarebbe comunque sospesa sino
all'emanazione della decisione di merito;
-
che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di
merito.
-
4 -
Decreta:
-
Le domande di effetto sospensivo sono accolte.
-
Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
Bellinzona, il 28 settembre 2010
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Luca Marcellini
- Avv. Roberto Macconi
- Avv. Luigi Mattei
- Avv. Gino Godenzi
- Avv. Rossano Pinna
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.