Suspensive effect granted for requests to order investigation acts

BP.2010.46,BP.2010.47,BP.2010.48,BP.2010.49,BP.2010.50Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi28 set 2010Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The president of the First Appeals Chamber of the Federal Criminal Court ruled on five joined complaints against an MPC order setting a deadline to request investigative measures under Art. 102 PP. The applicants sought suspensive effect, arguing that they would otherwise have to review a very large file within too short a time and without clear orientation as to the accusations, harming their defense rights. The court held that suspensive effect was justified to preserve the status quo and granted it for all complainants, including E., despite an imperfectly formulated request. Costs were reserved for the merits decision.

Massima Omnilex

Art. 218 PP; suspensive effect of a complaint against a prosecutorial order fixing a time limit for requests to take investigative acts. Suspensive effect is exceptional and depends on the circumstances and balancing of interests; it is granted where denial would create immediate and irreparable prejudice and jeopardize the very object of the dispute (consid. 1). In criminal procedure, preservation of the legal status quo is decisive when interim enforcement would impair defense rights in a manner not later curable. A defective request for suspensive effect may still be admitted where, in the context of joined complaints and for reasons of uniform treatment, the conditions are otherwise met. Interim costs follow the decision on the merits.

Testo completo

Decreto del 28 settembre 2010 Il Presidente della I Corte dei reclami pe- nali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Cancelliera Elena Maffei Parti

  1. BANCA A., rappresentata dall’avv. Luca Marcellini,
  2. B., rappresentata dall’avv. Roberto Macconi,
  3. C., rappresentato dall’avv. Luigi Mattei,
  4. D., rappresentato dall'avv. Gino Godenzi,
  5. E., rappresentato dall'avv. Rossano Pinna, Reclamanti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Fissazione di un termine d'ordine per chiedere di proce- dere ad atti d'indagini (art. 102 PP) ed effetto sospensi- vo (art. 218 PP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numeri degli incarti: BP.2010.46+47+48+49+50 (Procedura principale: BB.2010.82+83+84+85+86)

  • 2 -

Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:

  • i reclami del 15/20 settembre 2010 interposti dalla Banca A. rispettiva- mente da B., C., D. e E. contro la decisione del 7/10 settembre 2010, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha fissato ai reclamanti un termine d'ordine scadente il 30 ottobre 2010 per eventualmente chiedere, con istanza motivata, di procedere a determinati atti d'indagini ai sensi dell'art. 102 cpv. 1 PP;

  • le domande di effetto sospensivo contenute nei predetti reclami;

  • le osservazioni alle domande di effetto sospensivo presentate dal MPC;

Considerato:

  • che il reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo or- dini (art. 218 PP);

  • che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle par- ticolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);

  • che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno stato di fatto che garantisca l’efficacia di una decisione ulteriore, qua- lunque sia il suo esito;

  • che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile legato all’assenza di effetto sospensivo (KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique, Berna 2004, pag. 59, pto 5.2.6);

  • che nella fattispecie i reclamanti fanno valere che il fatto di essere co- stretti ad esaminare un incarto molto voluminoso entro un termine trop- po breve, e ciò in una situazione in cui manca tra l'altro un chiaro orien- tamento sulle accuse loro addebitate, costituirebbe un danno difficil- mente riparabile ai diritti della difesa;

  • che essi postulano pertanto la concessione dell'effetto sospensivo;

  • 3 -

  • che nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2010, il MPC afferma che i reclamanti non rendono verosimile un pregiudizio immediato e irrevo- cabile e che le domande di effetto sospensivo devono essere respinte;

  • che nella sostanza, per le ragioni espresse dai reclamanti, la mancata concessione dell'effetto sospensivo comprometterebbe l'oggetto stesso della lite;

  • che, onde mantenere intatto lo stato di diritto, le domande di concessio- ne dell’effetto sospensivo formulate dalla Banca A., rispettivamente da B., C. e D. vanno accolte;

  • che per quanto riguarda E., si osserva ch'egli ha chiesto, in via prelimi- nare, la concessione dell'effetto sospensivo a mezzo di esplicita men- zione nell'intestazione del suo reclamo;

  • che tale richiesta non è stata ribadita nel petitum e non è possibile rav- visare nel predetto reclamo una sufficiente motivazione che possa so- stanziare le intenzioni annunciate nell'intestazione del gravame;

  • che pur essendo la domanda di E. formulata in modo lacunoso, la stes- sa va ugualmente accolta onde garantire un trattamento uniforme dei cinque reclami giunti a codesta Corte, tenuto conto pure del fatto che anche se la concessione dell'effetto sospensivo fosse negata al recla- mante sopra menzionato la procedura sarebbe comunque sospesa sino all'emanazione della decisione di merito;

  • che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

  • 4 -

Decreta:

  1. Le domande di effetto sospensivo sono accolte.

  2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, il 28 settembre 2010

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

  • Avv. Luca Marcellini
  • Avv. Roberto Macconi
  • Avv. Luigi Mattei
  • Avv. Gino Godenzi
  • Avv. Rossano Pinna
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.

Parole chiave

suspensive effectdefense rightsinterim reliefinvestigation actsstatus quocriminal procedurecosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the complaints should be granted suspensive effect against the MPC deadline order.

Decisione estratta

Yes. The suspensive-effect requests were granted for all five complaints, including E.'s request, to preserve the legal status quo pending the merits decision.

Motivazione estratta

Without suspensive effect, the object of the dispute would be compromised; the applicants' defense-related prejudice was sufficiently weighty, and uniform treatment of the linked complaints favored granting the requests.

Questione giuridica chiave

How should the costs of this interim order be allocated?

Decisione estratta

The costs of the present order follow the merits decision.

Motivazione estratta

Because the order only concerns interim relief, the court deferred cost allocation to the final decision on the merits.

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