Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BP.2008.3 (BB.2008.4)
Decreto del 29 gennaio 2008
Il Presidente della I Corte dei reclami
penali
Composizione
Giudice penale federale Emanuel Hochstrasser, Pre-
sidente,
Cancelliere Lorenzo Egloff
Parti
A., rappresentato dall’avv. Diego Della Casa,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO-
NE,
Controparte
Istanza che ha reso la
decisione impugnata
UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Oggetto
Disgiunzione della procedura (art. 214 cpv. 1 PP);
effetto sospensivo (art. 218 PP)
Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:
-
il reclamo 18 gennaio 2008 interposto da A., per il tramite del suo rap-
presentante, contro la decisione di disgiunzione della procedura pro-
nunciata il 14 gennaio 2008 dall’Ufficio dei giudici istruttori federali (in
seguito: UGIF);
-
la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;
-
le osservazioni alla domanda di effetto sospensivo presentate dall’UGIF
e dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC);
Considerato:
-
che il reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se
non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo or-
dini (art. 218 PP);
-
che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle par-
ticolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco
(DTF 107 Ia 269 consid. 1);
-
che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno
stato di fatto che garantisca l’efficacia di una decisione ulteriore, qua-
lunque sia il suo esito;
-
che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e
irrevocabile legato all’assenza di effetto sospensivo (KOLLY, Le pourvoi
en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu
de la pratique, Berna 2004, pag. 59, pto 5.2.6);
-
che, secondo il reclamante, in caso di mancato accoglimento della do-
manda d’effetto sospensivo il Giudice istruttore federale procederebbe
verosimilmente alla chiusura dell’inchiesta preparatoria nei suoi con-
fronti ed il MPC all’emanazione del relativo atto d’accusa, rendendo
pressoché irrevocabile la disgiunzione del procedimento oggetto del re-
clamo;
-
3 -
-
che nelle sue osservazioni del 22 gennaio 2008, il MPC si rimette al
prudente giudizio di questo Tribunale;
-
che nelle sue osservazioni del 23 gennaio 2008, l’UGIF si oppone alla
concessione dell’effetto sospensivo “in quanto la decisione non provoca
un danno irrimediabile qualora l’istanza fosse accolta”;
-
che, nella sostanza per le ragioni espresse dal reclamante, la mancata
concessione dell’effetto sospensivo comprometterebbe l’oggetto stesso
della lite;
-
che, onde mantenere intatto lo stato di diritto, la domanda di concessio-
ne dell’effetto sospensivo è accolta;
-
che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di
merito;
-
4 -
Decreta:
-
La domanda di effetto sospensivo è accolta.
-
Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
Bellinzona, il 29 gennaio 2008
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Avv. Diego Della Casa
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio dei giudici istruttori federali
Informazione sui rimedi giuridici:
Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.