Suspensive effect granted in detention complaint

BP.2008.26,BP.2008.27Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi16 mag 2008Granted

Sintesi

The Federal Criminal Court, acting through its president, decided on the federal prosecution’s complaint against a federal investigating judge’s order replacing arrest with substitute measures and setting bail. The prosecution requested suspensive effect so that A. would remain in detention pending the complaint. The court held that, given the risk of flight and collusion and the need to preserve the practical value of the remedy, suspensive effect had to be granted superprovisionally. Costs were left to follow the main proceedings.

Regest

Art. 218 PP; suspensive effect of a complaint against an order substituting arrest with release conditions. Suspensive effect is exceptional and requires, in principle, a balancing of interests and a credible showing of immediate and irreparable prejudice if execution is not stayed. In matters of detention, the court may grant superprovisional suspensive effect where immediate execution would render the remedy ineffectual, in particular if release could entail concrete risks of flight or collusion and the stay is necessary to preserve the effectiveness of the appellate review (consid. 1). Costs of the interim decree may be reserved to the merits decision.

Testo completo

Decreto del 16 maggio 2008 Presidente della I Corte dei reclami pe- nali Composizione Giudice penale federale Emanuel Hochstrasser, pre- sidente Cancelliere Stefan Graf

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE,

Ricorrente

contro

A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,

Controparte

Autorità che ha reso la decisione impugnata

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Oggetto Reclamo contro ordinanza di misure sostitutive dell’arresto e domanda d'effetto sospensivo (art. 218 PP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BP.2008.26 + BP.2008.27 (procedura principale: BH.2008.13 + BH.2008.14)

  • 2 -

Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:

  • l’ordinanza di misure sostitutive dell’arresto dell'Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGI) del 16 maggio 2008 che respinge la domanda di conferma dell’arresto presentata dal Ministero pubblico della Confederazio- ne (in seguito: MPC), e mediante la quale viene, tra l'altro, posta come condizione per la scarcerazione di A. il versamento di un importo di Eu- ro 100'000.- a titolo di cauzione;

  • il reclamo del 16 maggio 2008 (anticipato via fax) interposto dal MPC pres- so la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, mediante il quale esso postula il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame non- ché il mantenimento della detenzione preventiva per pericoli di collusione e/o inquinamento delle prove.

Considerato:

che il reclamo non sospende l'esecuzione della disposizione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo ordini (art. 218 PP);

che lo scopo di una tale misura è quello di garantire l'efficacia della decisione ul- teriore indipendentemente dal suo contenuto;

che il conferimento dell'effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);

che il ricorrente deve rendere verosimile un pregiudizio immediato ed irreparabile legato all'assenza dell'effetto sospensivo (G. KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berne 2004, pag. 58 e seg.);

che nel caso concreto l'indagato è stato incarcerato in Svizzera il 13 maggio 2008 a seguito di estradizione concessa dalla Repubblica di Slovenia pedisse- quamente all’arresto ivi avvenuto il 29 febbraio 2008 in base ad un ordine del MPC;

che l’indagato è oggetto di due inchieste di polizia giudiziaria aperte nei suoi con- fronti (e di altri) per titolo di riciclaggio di denaro aggravato, falsità in documenti, appropriazione indebita, truffa, corruzione attiva e passiva;

  • 3 -

che il rifiuto della concessione dell'effetto sospensivo avrebbe come conseguen- za la liberazione immediata dell'indagato, con eventuali pericoli di fuga e di collu- sione, malgrado gli impegni presi dall'indagato dinanzi al giudice istruttore federa- le;

che il mantenimento della detenzione preventiva si giustifica in ogni caso sino al giudizio della presente causa, questo per non svuotare di senso il diritto di ricor- so;

che pertanto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo a titolo supercaute- lare deve essere accolta;

che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

  • 4 -

Decreta:

  1. La domanda d'effetto sospensivo è accolta.

  2. Le spese del presente decreto seguono quelle della procedura di merito.

Bellinzona, 16 maggio 2008

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

  • Ministero pubblico della Confederazione
  • Ufficio dei giudici istruttori federali
  • Avv. Daniele Timbal

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questo decreto non è dato alcun rimedio giuridico.

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