Decisione del 13 agosto 2015 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
CANTONE TICINO, Richiedente
contro
KANTON THURGAU, Opponente
Oggetto Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: B G .20 15 .22
Fatti:
A. A seguito di una denuncia penale presentata contro ignoti giornalisti e la redazione di A., rubrica della radiotelevisione svizzera italiana (di seguito: RSI) per titolo segnatamente di registrazione clandestina di conversazioni (art. 179ter CP), con domanda di cauzione preventiva per minaccia di commettere reati contro l'onore (art. 173 e segg. CP), nonché di sequestro ex art. 263 e segg. CPP, il Ministero pubblico del Canton Ticino (in seguito: MP/TI) ha richiesto alla Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau, Frauen- feld (di seguito StA Frauenfeld) di assumere la direzione del procedimento. La richiesta era fondata sul fatto che i presunti reati sarebbero stati com- messi a Z., foro di competenza della StA Frauenfeld (incarto MP/TI, doc. 1 e 2).
B. Con scritto del 29 maggio 2015, la StA Frauenfeld ha respinto la richiesta ticinese di assunzione del procedimento, ravvisando in concreto un difetto di competenza dato dal fatto che sul suolo turgoviese non sarebbe stato compiuto alcun reato (incarto MP/TI, doc. 3).
C. Con istanza di determinazione del foro competente dell'8 giugno 2015, il MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che le autorità di perseguimento penale del Canton Turgovia siano designate quali autorità competenti a perseguire la fattispecie oggetto della denuncia penale (act. 1).
D. Invitata a presentare la propria risposta, il 17 giugno 2015 la General- staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau (di seguito: GStA/TG) ha rilevato che l'istanza ticinese dovrebbe essere giudicata inammissibile, essendo la precedente domanda di assunzione del procedimento stata trasmessa ad un'autorità incompetente, ovvero la StA Frauenfeld (act. 3).
E. Con replica del 23 giugno 2015, il MP/TI ha sottolineato come sarebbe sta- to onere del Cantone richiesto determinare d'ufficio quale delle sue autorità di perseguimento penale fosse competente per dirimere la domanda di as- sunzione del procedimento (act. 5).
F. Con duplica del 1° luglio 2015, la GStA/TG ha riconfermato la propria posi- zione quanto all'irricevibilità, postulando in subordine anche la reiezione del gravame nel merito (act. 8).
G. Con osservazioni del 13 luglio 2015, il MP/TI si è riconfermato in toto nelle proprie precedenti prese di posizione. Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin- volte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autori- tà penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad ac- cordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per pri- mo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale af- finché decida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] e l'art. 19 del regolamento del 31 ago- sto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale [ROTPF; RS 173.713.161]). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scri- vente autorità, quest'ultima considera applicabile il termine di 10 giorni pre- visto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; ERICH KUHN, Commentario Basilese, Basilea 2014, n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; NIKLAUS
SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zuri- go/San Gallo 2013, n. 488; M. GALLIANI/L. MARCELLINI, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 40 CPP). Condizione per adire la presente Corte è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia portato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'in- tervento della scrivente Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BERNARD BERTOSSA, Commentario Romando, Basilea 2011, n. 4 ad art. 39 CPP; E. SCHWERI/F. BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz., Berna 2004, n. 569 e 599; F. FINGERHUTH/V. LIEBER, in A. Do- natsch/T. Hansjakob/V. Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 9 ad art. 40 CPP; P. GUIDON/F. BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafge- richts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5). In assenza di uno scambio di scritti completo e vali- damente terminato, l'istanza di determinazione del foro competente deve essere dichiarata irricevibile (decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015, consid. 1.2; BG.2012.31 del 23 ago- sto 2012; BG.2012.3 del 23 febbraio 2012, consid. 1 e 3.3; BG.2011.7 del 17 giugno 2011, consid. 1.2; BG.2009.4 del 9 marzo 2009; KUHN, op. cit., n. 16 ad art. 40 CPP). 1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constata- re che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 3.1.1.1), la stessa spetta al pro- curatore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale fe- derale BG.2013.16 del 18 luglio 2013, consid. 1.2). Per quanto attiene all'autorità competente del Canton Turgovia, va rilevato che lo scambio di vedute non ha avuto luogo con l'autorità competente in materia, ossia la Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Thurgau (GStA/TG) (v. § ZSRG/TG), bensì con il ministero pubblico del distretto di Frauenfeld. 1.3 Alla luce di ciò e fintanto che le autorità designate come competenti dalle leggi cantonali nei casi di conflitti di foro non sono state consultate e non si sono espresse, non sussiste un conflitto di foro e non è pertanto possibile adire la Corte dei reclami penali (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015, consid. 1.3; BG.2012.33 del 28 novem- bre 2012, consid. 1.3-1.5; BG.2010.16 del 14 settembre 2010 e BG.2008.13 del 2 luglio 2008, consid. 1.2; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564). In applicazione di questi principi, non potendo lo scambio di scritti
tra i Cantoni coinvolti ritenersi concluso al momento della presentazione dell'istanza in parola, quest'ultima deve essere dichiarata irricevibile.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
L'istanza di determinazione del foro competente è inammissibile.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, il 14 agosto 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.