Decisione dell’8 maggio 2025 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dall'avv. Aron Camponovo, Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2025.25
Visti:
il decreto di abbandono del procedimento del 10 marzo 2025 emanato dal Procuratore federale straordinario B. nell’ambito di un procedimento penale av- viato nei confronti del Procuratore federale C. per reati contro l’onore in seguito a una denuncia penale presentata il 6 giugno 2023 da A. (v. act. 1.3);
il reclamo del 24 marzo 2024 (recte: 2025) avverso il suddetto decreto interpo- sto da A. dinanzi a questa Corte (v. act. 1). Considerato:
che le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2 CPP);
che il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'am- missibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozess- ordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata);
che il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presen- tato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP);
che il decreto impugnato è stato notificato al reclamante in data 11 marzo 2025 (v. act. 1.4), come confermato anche dal medesimo (v. act. 1, pag. 3);
che il termine di 10 giorni previsto all'art. 322 cpv. 2 CPP scadeva il 21 marzo 2025;
che il reclamante ha inoltrato il suo reclamo in data 24 marzo 2025, scritto che risulta quindi tardivo;
che il gravame deve dunque essere dichiarato inammissibile;
che giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;
3 -
che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’000.–; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato; la cassa del Tribunale restituirà al reclamante il saldo di fr. 1’000.–.
4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 9 maggio 2025
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.