Decisione del 24 giugno 2021 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Xenia Peran,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Atti procedurali del Ministero pubblico della Confedera- zione (art. 20 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BB.2021.157
Visti:
il reclamo del 3 giugno 2021 presentato dall’avv. Xenia Peran a nome di A. contro “gli atti/provvedimenti procedurali apparentemente concepiti dal PP fe- derale B. (che risulta aver firmato a caratteri digitali), ma con firma autografa appartenente ad altri soggetti (due/tre firme diverse non identificate), segnata- mente quello del 18/26 maggio 2021, e, rispettivamente i verbali redatti in modo partigiano e parziale dalla Commissaria poliziotta federale in data 19 maggio 2021” (act. 1);
lo scritto del 7 giugno 2021, mediante il quale la presente autorità ha invitato il reclamante, con comminatoria di inammissibilità, da una parte, a versare, entro il 18 giugno 2021, un anticipo delle spese di fr. 2'000.–, dall’altra, a produrre, entro il medesimo termine, una procura debitamente datata e firmata (v. act. 2);
il versamento dell’anticipo spese di fr. 2'000.– intervenuto il 18 giugno 2021 (v. act. 4). Considerato:
che, giusta l'art. 383 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento in sede di giurisdi- zione di ricorso può, per le eventuali spese e indennità, imporre all'accusatore privato di prestare cauzione entro un dato termine (v. anche art. 3 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale, RSPPF; RS 173.713.162);
che, a norma dell’art. 385 cpv. 1 CPP, un ricorso motivato deve indicare con precisione i punti della decisione impugnata, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati;
che, giusta l’art. 385 cpv. 2 prima frase CPP, se l’atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio;
che se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del ter- mine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (v. art. 385 cpv. 2 seconda frase CPP);
che quanto precede si applica anche in caso di assenza di una procura valida (v. L IEBER, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 5 ad art. 385 CPP; Z IEGLER/KELLER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 3 ad art. 385 CPP);
3 -
che in concreto è stato sì versato l’anticipo delle spese richiesto ma non è stata fornita una procura;
che lo scritto di questa Corte del 7 giugno 2021 indicava chiaramente che in caso di mancato inoltro della procura nel termine assegnato il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 2);
che il ricorso è di conseguenza irricevibile;
che il reclamante, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, dovrebbe sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP);
che tuttavia, mancando una procura, vi è motivo di accollare le spese all’avvo- cata che ha agito in nome del primo, cagionando lei stessa le spese della pre- sente procedura (v. art. 66 cpv. 3 LTF per analogia, nonché DTF 129 IV 206 consid. 2) risultando in definitiva soccombente;
che visti gli art. 5 e 8 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), la tassa di giustizia è fissata a fr. 500.–
che, visto l'anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato, la cassa del Tribunale restituirà all’avv. Peran il saldo di fr. 1’500.–.
4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 25 giugno 2021
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.