Decisione del 17 luglio 2019 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Andreas J. Keller e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dagli avv. Pierluigi Pasi e Emanuele Ganser,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2019.124
Visti:
il decreto del 29 maggio 2019 con il quale il Ministero pubblico della Confede- razione (in seguito: MPC) ha respinto l’istanza di dissequestro formulata da B. nell'ambito di un procedimento penale a suo carico, relativa a tutte le relazioni bancarie di cui egli è titolare, contitolare, beneficiario economico o avente diritto di firma (v. act. 1.2);
il reclamo dell’11 giugno 2019 interposto dalla società A. Ltd dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso il suddetto decreto (v. act. 1);
l’invito del 12 giugno 2019 ad inoltrare a questa Corte l’estratto del registro di commercio e la documentazione attestante i poteri di rappresentanza in seno alla società reclamante entro il 24 giugno seguente (v. act. 2);
la richiesta di proroga del 14 giugno 2019, alla quale la presente autorità ha dato seguito favorevolmente, fissando un nuovo termine al 4 luglio 2019 (v. act. 3);
la seconda richiesta di proroga del 1° luglio 2019 accolta da questa Corte, la quale, specificando che tale proroga sarebbe stata l’ultima, ha fissato il nuovo termine al 10 luglio 2019 (v. act. 4). Considerato:
che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione;
che mediante reclamo si possono segnatamente censurare le violazioni del di- ritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP);
che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP);
che, interposto nel termine di 10 giorni di cui all’art. 396 cpv. 1 CPP, il reclamo è tempestivo;
3 -
che il gravame concerne la relazione n. 1 presso la banca C., Ginevra, della quale la reclamante asserisce di essere titolare, ciò che implicherebbe la sua legittimazione ricorsuale (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati);
che il reclamo e i suoi allegati non permettono di verificare quanto precede, ma la questione non necessita di ulteriori approfondimenti, nella misura in cui il gra- vame deve comunque essere dichiarato inammissibile per i motivi che seguono;
che, a norma dell’art. 385 cpv. 1 CPP, un ricorso motivato deve indicare con precisone i punti della decisione impugnata, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati;
che, giusta l’art. 385 cpv. 2 prima frase CPP, se l’atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio;
che se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del ter- mine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (v. art. 385 cpv. 2 seconda frase CPP);
che quanto precede si applica anche in caso di assenza di una procura valida (v. LIEBER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Kommentar, 2a ediz. 2014, n. 5 ad art. 385; ZIEGLER/KELLER, Basler Kommentar, 2a ediz. 2014, n. 3 ad art. 385);
che, con scritto del 12 giugno 2019, questa Corte ha invitato la reclamante a produrre l’estratto del registro di commercio e la documentazione attestante i poteri di rappresentanza in seno alla società, rendendola attenta che in caso di mancato inoltro di tali documenti nel termine impartito, il reclamo sarebbe stato dichiarato inammissibile (v. act. 2);
che la reclamante, alla quale sono state concesse due proroghe (v. act. 3 e 4), non ha inoltrato quanto richiesto;
che il reclamo deve quindi essere dichiarato inammissibile;
che la reclamante, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP);
4 -
che una tassa di giustizia di fr. 500.–, fissata in applicazione degli art. 5 e 8 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), è posta a suo carico.
5 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 18 luglio 2019
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).