Decisione del 5 agosto 2015 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Fabiola Malnati,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Confisca in caso di abbandono del procedimento (art. 320 cpv. 2 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2015.51
Visti:
il decreto di abbandono del procedimento e di confisca del 13 aprile 2015 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nei confronti di A. e B. (v. act. 1.1);
lo scritto del 6 maggio 2015 indirizzato al MPC, con il quale l'avv. Fabiola Mal- nati interponeva opposizione al suddetto decreto (v. act. 1.2);
la lettera dell'11 maggio 2015, mediante il quale il MPC trasmetteva alla Corte penale del Tribunale penale federale, affinché la stessa procedesse nei suoi incombenti, la predetta opposizione (act. 1);
l'invito fatto al MPC dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federa- le in data 12 maggio 2015 a prendere posizione sulla tempestività dell'opposi- zione del 6 maggio scorso (v. act. 2);
la risposta del MPC del 28 maggio 2015 (v. act. 5);
l'invito a prendere posizione sulla risposta di cui sopra del MPC inoltrato dalla presente autorità all'avv. Fabiola Malnati (v. act. 6), davanti al quale quest'ul- tima è rimasta silente; Considerato:
che le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono di- nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2 CPP);
che con il reclamo possono essere contestati tutti i punti del decreto, ossia l'abbandono in sé, la fissazione e la ripartizione delle spese e delle ripetibili nonché le confische (v. ROLF GRÄDEL/MATTHIAS HEINIGER, Commentario basi- lese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 5 ad art. 322 CPP);
che il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in ta- le ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata);
3 -
che il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va pre- sentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP);
che nella fattispecie, il MPC, nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto impugnato ha indicato che "contro il decreto di abbandono entro 10 giorni dalla notificazione è data, ai sensi dell'art. 322 cpv. 2 CPP, alle parti possibilità di reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federa- le, aggiungendo che "contro il decreto di confisca entro 10 giorni dalla notifi- cazione è data, ai sensi dell'art. 377 cpv. 4 i.c.c. l'art. 354 CPP, alle persone direttamente interessate possibilità d'impugnazione con opposizione scritta al Ministero pubblico della Confederazione" (v. act. 1.1 pag. 10);
che tale formulazione ha erroneamente indotto il reclamante a presentare un'opposizione al decreto 13 aprile 2015 dinanzi alla Corte penale di questo Tribunale, invece di presentare un reclamo alla Corte dei reclami penali pres- so la medesima autorità, come previsto dall'art. 322 cpv. 2 CPP in questi casi;
che quanto precede, di cui si terrà comunque conto nella fissazione delle spe- se giudiziarie, non deve creare pregiudizio al reclamante;
che il decreto impugnato è stato notificato a quest'ultimo in data 22 aprile 2015 (v. act. 5.1);
che il termine di 10 giorni previsto all'art. 322 cpv. 2 CPP, la cui durata è iden- tica a quello previsto dall'art. 354 cpv. 1 in relazione con l'art. 377 cpv. 4 CPP, scadeva il 4 maggio 2015;
che il reclamante ha inoltrato il suo scritto intitolato "opposizione" in data 6 maggio 2015;
che tale scritto è dunque tardivo, indipendentemente dalla fuorviante indica- zione dei rimedi giuridici formulata dal MPC nel suo decreto;
che il gravame deve dunque essere dichiarato inammissibile;
che giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella cau- sa;
che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri-
4 -
petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 500.--.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 5 agosto 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).