Sentenza del 20 dicembre 2010
I Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliera Elena Maffei
Parti
A., rappresentato dall'avv. Luigi Mattei,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Autorità che ha reso la decisione impugnata
Oggetto
Richiesta atti d'istruzione (art. 115 PP)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BB.2010.103
Fatti:
A. A seguito di una denuncia dell'Ufficio di comunicazione in materia di
riciclaggio di denaro (MROS), il Ministero pubblico della Confederazione (in
seguito: MPC) conduce un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei
confronti di A. ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi
dell'art. 305
bis
del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP;
RS 311.0). L'indagine è stata avviata nell'aprile 2006 per il sospetto che
valori patrimoniali illecitamente sottratti a diverse società del Gruppo B.,
mediante distrazioni perpetrate sull'arco temporale 1991-1996, siano stati
riciclati in Svizzera.
Dal canto suo, la procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Z.
ha avviato, in Italia, un procedimento penale contro A. ed altri per titolo di
bancarotta fraudolente aggravata e false comunicazioni sociali nell'ambito
del dissesto finanziario delle società summenzionate. Il procedimento in
questione si trova attualmente nella fase dibattimentale.
B. Per quanto concerne il versante elvetico della procedura, il MPC ha concluso
la sua indagine e chiesto il 16 dicembre 2009 all'Ufficio dei giudici istruttori
federali (in seguito: UGI) l'apertura dell'istruzione preparatoria nei confronti
delle persone oggetto del procedimento. Tale richiesta è stata accolta dal
Giudice istruttore federale incaricato del caso (in seguito: GIF) con ordinanza
del 26 febbraio 2010. Mediante decisione del 3 novembre 2010, il GIF ha
respinto la richiesta del reclamante tendente all'interrogatorio di C. in qualità
di testimone.
C. Con scritto del 9 novembre 2010, A. è insorto contro questa decisione
dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
postulandone l'annullamento. Egli osserva in sintesi che l'interrogatorio del
testimone C. permetterebbe di fornire delucidazioni sul contenuto di
documenti contabili nonché su circostanze e condotte che gli sono state
contestate, precisando inoltre che lo stesso era già stato ammesso nel
processo di Z. in qualità di "perito della difesa" in occasione
dell'udienza tenutasi il 15 luglio 2009.
D. Con osservazioni del 18 novembre 2010, l'UGI ha postulato la reiezione del
gravame in epigrafe e la conferma della decisione impugnata. Alla stessa
conclusione è giunto il MPC nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2010.
E. Con memoriale di replica del 13 dicembre 2010, il reclamante si è
riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.
Non è stata chiesta una duplica al MPC e all'UGI.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina
d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli sono
sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti
o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1;
131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).
1.2 Giusta l’art. 214 della legge federale sulla procedura penale del 15 giugno
1934 (PP; RS 312.0), gli atti e le omissioni del giudice istruttore federale
possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali; il diritto
di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o
l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il
ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in
cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione
(art. 217 PP). La decisione impugnata è stata inviata il 3 novembre 2010 al
patrocinatore del reclamante, che l’ha ricevuta il giorno immediatamente
successivo. Il reclamo, introdotto il 9 novembre 2010, risulta pertanto
tempestivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante, imputato nel
procedimento penale in esame e direttamente toccato dalla decisione
impugnata, è pacifica.
1.3 Il potere d’apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia secondo la
natura dei litigi che le sono sottoposti: in caso di misure coercitive quali, ad
esempio, arresti o sequestri di beni e carte, essa rivede con piena
cognizione l’insieme degli elementi che le vengono presentati, mentre negli
altri casi si limita ad esaminare se l’autorità ha reso la propria decisione nel
rispetto del suo potere discrezionale. Non costituendo la decisione
impugnata una misura coercitiva, il potere di esame della Corte risulta
dunque limitato (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.4 del
27 aprile 2005, consid. 2; TPF 2005 145 e sentenze del Tribunale penale
federale BB.2005.93+96 del 24 novembre 2005, consid. 2).
2.1 Giusta l'art. 115 PP, l'imputato, la parte lesa e il Procuratore generale
possono chiedere al Giudice istruttore di procedere a determinati atti
d'istruzione (cpv. 1). Il Giudice istruttore decide sulle richieste delle parti
(cpv. 2).
2.2 Il diritto dell’imputato di richiedere un complemento d’inchiesta discende, da
un lato, dal diritto di essere sentito previsto agli artt. 29 cpv. 2 Cost e 6 n. 3
lett. d CEDU e, dall’altro lato, dagli artt. 115 e 119 PP. Il diritto delle parti di
richiedere un complemento d’inchiesta è tuttavia relativo, ritenuto che il
Giudice istruttore federale non è tenuto a darvi seguito dovendo, per
contro, tenere in considerazione unicamente quegli atti d’istruzione che,
in base al suo apprezzamento, risultano pertinenti per il seguito del
procedimento (sentenza del Tribunale federale 2A.404/2006 del 9 febbraio
2007, consid. 4.1). In tale ambito deve pure essere considerato il principio
dell’immediatezza dei dibattimenti sancito dalla procedura penale federale.
In effetti, giusta l’art. 169 cpv. 2 PP spetta alla Corte penale procedere ad
un nuovo apprezzamento delle prove, ivi comprese le constatazioni
effettuate nel corso della procedura d’istruzione. Oltre a ciò, l’art. 157 cpv. 2
PP permette alle parti d’esercitare il diritto di chiedere il completamento dei
mezzi di prova fino all’esaurimento della procedura probatoria. Infine,
l’art. 113 PP definisce i doveri del Giudice istruttore federale prescrivendo a
quest’ultimo di continuare le sue indagini alfine di mettere il Procuratore
generale in condizione di decidere per la messa in stato d’accusa
dell’imputato o la sospensione dell’istruzione (cpv. 1), nonché di raccogliere
i mezzi di prova in vista del dibattimento (cpv. 2). Nella misura in cui
sussiste la possibilità di produrre delle prove in sede dibattimentale, il
Giudice istruttore federale non è obbligato a proseguire nell’istruzione oltre
quanto non reputi necessario affinché il MPC possa decidere del prosieguo
della procedura. Infatti il Giudice istruttore beneficia di un largo potere
d’apprezzamento, segnatamente allorquando i mezzi di prova invocati non
risultano determinanti per l’atto d’accusa, rispettivamente per una
sospensione della procedura (DTF 129 I 151 consid. 3.1; TPF 2006
283 consid. 4.2, non pubblicato; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2
a
ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1088). Il margine d’apprez-
zamento di cui dispone il Giudice istruttore federale – e sul quale l’autorità
di ricorso non può esercitare che un controllo ristretto (v. supra
consid. 1.3) – presenta comunque dei limiti laddove una prova essenziale
rischia di non poter più essere raccolta nel prosieguo della procedura (ad
es. a causa dell'età avanzata, di una malattia o dell'assenza di una perso-
na) oppure la cui amministrazione nella fase predibattimentale (art. 136-
140 PP) o dibattimentale risulterebbe sproporzionatamente dispendiosa,
precisato che la procedura davanti alla Corte penale del Tribunale penale
federale, nonostante il (limitato) principio dell'immediatezza, mal si concilia
con delle interruzioni (v. sentenze del Tribunale penale federale
BB.2009.78 del 15 dicembre 2009, consid. 2.1; BB.2009.48 del 15 luglio
2009, consid. 3.2; BB.2007.40 del 12 novembre 2007, consid. 4.1;
BB.2007.20 del 3 maggio 2007, consid. 3.1; BB.2007.21 del 26 aprile 2007,
consid. 2.1; L. MOREILLON/M. DUPUIS/M. MAZOU, La pratique judiciaire du
Tribunal pénal fédéral, in JdT 2008 pag. 66 e segg., in particolare pag. 115
n. 147).
Va rilevato che, in caso di reclamo contro una decisione che respinge
proposte di prova, non è compito della I Corte dei reclami penali valutare in
maniera approfondita la rilevanza di una prova in un procedimento penale
complesso. In caso contrario, tale Corte, il cui compito è quello di statuire
su questioni procedurali, dovrebbe praticamente procedere all'esame di
tutti i fatti da provare, attività questa di competenza del giudice del merito.
Nell'ambito di una procedura di reclamo la presente autorità si attende
dunque che le parti sostanzino in maniera concreta e precisa in che misura
una proposta di prova sarebbe a carico o a discarico. La I Corte dei reclami
penali deve essere in grado di statuire sulla sola base degli elementi e atti
presentati dal reclamante. In caso contrario, essa statuisce sulla rilevanza
di un mezzo di prova in maniera sommaria (v. sentenze del Tribunale
penale federale BB.2009.78 del 15 dicembre 2009, consid. 2.1;
BB.2007.66 dell'8 febbraio 2008, consid. 3.2.2; BB.2007.40 del 12 no-
vembre 2007, consid. 4.2; sul potere cognitivo risp. il ruolo della I Corte dei
reclami penali nelle procedure di reclamo v. anche A. J. KELLER,
Strafverfahren des Bundes, in AJP/PJA 2/2007, pag. 197 e segg., in
particolare pag. 211).
2.3 Nella sostanza, il reclamante fa valere che C. sarebbe in grado di fornire
chiarimenti in merito a tutta una serie di movimentazioni e documenti
contabili nonché di illustrare il retroscena economico di determinate
operazioni finanziarie relative alla gestione del Gruppo B. alla stessa
stregua del teste dell'accusa, D., luogotenente presso il Nucleo Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza di Y., che si è occupato dell'inchiesta sul
dissesto finanziario del suddetto gruppo nell'ambito del procedimento
penale italiano e che è stato formalmente assunto quale teste nel processo
del Tribunale di Z. (act. 1.3). Esso precisa inoltre che C. sarebbe stato
ammesso quale consulente tecnico nell'ambito del processo celebratosi a
Z. e che deve pertanto essere assunto anche in sede processuale svizzera,
considerato che la sua audizione in qualità di testimone è necessaria in
quanto non è ancora disponibile il suo referto peritale scritto.
2.4 La censura proposta dal reclamante non può essere condivisa. In effetti,
giova innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto nel
reclamo, non risulta dagli atti che il Tribunale di Z. abbia accolto la richiesta
formulata il 6 marzo 2008 da A. tendente ad ottenere l'ammissione di C. in
qualità di consulente tecnico (v. al riguardo l'ordinanza concernente le
prove emessa il 15 luglio 2009 dal Tribunale di Z., act. 1.3). Inoltre, si
osserva che l'insorgente aveva affermato il 5 giugno 2009 davanti al MPC
di poter fornire entro breve una perizia allestita da C., precisando pure che
se ciò non fosse stato possibile, la documentazione sarebbe stata
consegnata in sede d'istruzione (v. act. 6.1). Orbene, il reclamante ha
prodotto in data 2 dicembre 2010 unicamente una prima sintesi della
perizia preannunciata (v. act. 10.2) e malgrado fosse stato invitato dal GIF,
in data 20 e 26 ottobre 2010, a motivare maggiormente la sua istanza
probatoria e a fornire elementi atti a giustificare un interrogatorio
dell'esperto, egli si è limitato ad allegare la necessità di escutere un "perito
di parte", senza specificare per quali operazioni economico-finanziarie le
dichiarazioni di C. avrebbero potuto completare l'ampia documentazione
finanziaria già analizzata dagli esperti dell'UGI.
Risulta da quanto precede che le misure istruttorie richieste dal reclamante
non appaiono come determinanti ai fini del procedimento aperto in Svizzera
per titolo di riciclaggio di denaro. Va peraltro rilevato che l'insorgente potrà
senz'altro ripresentare le sue proposte di prova davanti al giudice di merito,
il quale potrà valutare più approfonditamente, sulla base dell'intero e
voluminoso incarto, le sue richieste. A tale proposito, non sono infatti stati
sostanziati nel gravame motivi ostativi ai sensi della giurisprudenza.
C. potrà, se la Corte penale lo riterrà necessario, essere normalmente
citato al dibattimento. Giova infine ricordare che il procedimento penale nel
quale si inserisce il presente reclamo dura oramai da oltre quattro anni;
accogliere in questo momento la richiesta del reclamante implicherebbe
ulteriori inutili ed ingiustificati ritardi.
3.1 Il Giudice istruttore federale gode di grande libertà d'azione per rapporto
alle modalità con cui conduce l'istruzione preparatoria e, segnatamente,
raccoglie o amministra le prove. Tuttavia egli è tenuto al rispetto dei diritti
delle parti, d'istruire a carico e a discarico nonché d'agire con obbiettività.
Le prove devono essere amministrate in modo leale e l'inchiesta rispettare i
principi di legalità e di celerità.
3.2 In concreto, il reclamante ha spiegato che C. sarebbe in grado di prendere
posizione sulla presunta sussistenza del reato pregresso. Orbene, se da un
lato la provenienza criminale dei valori patrimoniali riciclati costituisce
senz'altro elemento costitutivo della fattispecie regolata all'art. 305
bis
CP,
dall'altro lato giova osservare come la giurisprudenza abbia minimizzato la
portata di tale elemento in ragione delle difficoltà riscontrate al momento di
fornire la prova, segnatamente nel caso in cui il reato in questione risulti
essere stato commesso all'estero (U. CASSANI, Commentaire du droit pénal
suisse, Berna 1996 pag. 64 n. 9). Secondo il Tribunale federale, il
legislatore non ha voluto far dipendere l'applicazione dell'art. 305
bis
CP dal
proseguimento e dal giudizio del crimine perpetrato all'estero, considerato
come esigere la conoscenza dei dettagli relativi alle circostanze del crimine
pregresso ancor prima di poter reprimere il reato di riciclaggio di denaro
complicherebbe e rallenterebbe considerabilmente l'azione della giustizia
svizzera, ponendosi in contrasto con lo scopo perseguito dalla norma
medesima (DTF 120 IV 323 consid. 3d). In tale ambito è sufficiente la
certezza quanto alla provenienza criminale, ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 CP,
del bene patrimoniale in questione (CASSANI, op. cit., pag. 65 n. 11; B.
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, Berna 2002 pag. 529
n. 11).
3.3 Giova altresì rilevare che il diritto di essere sentito comprende
segnatamente il diritto dell'interessato di proporre prove pertinenti, di
prendere conoscenza degli atti dell'incartamento, d'ottenere che sia dato
seguito alle richieste di prova pertinenti, di partecipare alla raccolta di prove
essenziali o almeno di esprimersi sul loro risultato nella misura in cui ciò
possa influire sulla decisione che sarà resa (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa),
tale diritto può essere esercitato unicamente in relazione a elementi
determinanti per l'esito della causa (sentenza del Tribunale federale
2A.404/2006 del 9 febbraio 2007, consid. 4.1). Orbene, le misure richieste
dal reclamante non appaiono per le ragioni precedentemente esposte
(v. supra consid. 2.4) come determinanti ai fini del procedimento aperto in
Svizzera per titolo di riciclaggio di denaro.
- Visto quanto precede, il reclamo è respinto. Conformemente all'art. 66
cpv. 1 LTF applicabile per il rinvio di cui all'art. 245 cpv. 1 PP, le spese
processuali sono poste a carico della parte soccombente; in concreto viene
posta a carico dell'insorgente una tassa di giustizia di Fr. 1'500.--, calcolata
giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia
del Tribunale penale federale (RS 173.711.32).
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
- Il reclamo è respinto.
- La tassa di giustizia di Fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 21 dicembre 2010
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Luigi Mattei
- Ministero pubblico della Confederazione
- Uffici dei giudici istruttori federali
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.