Withdrawal of complaint leads to striking out and costs

BB.2007.60Tribunale penale federale / Camera dei ricorsi13 nov 2007Withdrawn

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In a criminal preliminary investigation for money laundering, the MPC ordered identification, search and freezing of A.'s bank relations at bank B. A. challenged only the freezing order, but later withdrew the complaint after being asked to pay an advance on costs. The Criminal Complaint Chamber noted the withdrawal, removed the case from the docket, and charged A. with a court fee of CHF 500.

Massima Omnilex

Art. 245 PP; withdrawal of a complaint in federal criminal proceedings and costs; where the appellant unconditionally withdraws the complaint, the withdrawal ends the proceedings and the court strikes the case from the docket. Such withdrawal is irrevocable save for a defect of will. The withdrawing party is, as a rule, treated as the losing party for costs purposes; the court may nevertheless reduce or waive costs under Art. 66 cpv. 2 LTF. In assessing the fee, the procedural stage and the applicable fee schedule may be taken into account (consid. 1-2).

Testo completo

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2007.60

Sentenza del 13 novembre 2007 I Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Barbara Ott e Tito Ponti, Cancelliere Lorenzo Egloff

Parti A., rappresentato dall’avv. Anne Schweikert,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Sequestro (art. 65 PP)

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Fatti:

A. Nell’ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria a- perta nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 P bis P CP, l’8 ottobre 2007 il Ministero pubblico della Confederazione (in se- guito: MPC) ha ordinato alla banca B. l’identificazione di tutte le relazioni bancarie di cui il precitato risulta essere titolare, avente diritto economico e/o beneficiario di una procura (comprese le relazioni bancarie estinte), la per- quisizione della relazione bancaria cifrata n. 1 e dei relativi conti correlati in- testati a quest’ultimo, nonché il sequestro (con il blocco dei saldi attivi) di tut- te le precitate relazioni bancarie e dei relativi conti correlati. Infine, il MPC ha contestualmente disposto l’edizione della relativa documentazione.

Il divieto d’informazione del provvedimento inizialmente imposto alla banca è stato revocato con ordine scritto del procuratore federale il 9 ottobre 2007.

B. Dissentendo da tale decisione, il 16 ottobre 2007 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale censurando il prov- vedimento impugnato limitatamente al sequestro dei fondi di sua pertinenza. Per contro, non si è opposto al sequestro ed alla trasmissione della relativa documentazione bancaria.

C. Invitato a versare l’anticipo delle spese di Fr. 5'000.-, il reclamante, con scrit- to del 31 ottobre 2007, ha dichiarato il ritiro del proprio gravame.

Diritto: 1. 1.1 La procedura penale federale non prevede una normativa specifica in mate- ria di ritiro di un reclamo. Quanto alla legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), applicabile in virtù del rinvio esplicito dell’art. 245 PP, essa non regolamenta direttamente la questione: l’art. 66 cpv. 2 LTF (che ha sostanzialmente il medesimo tenore dell’abrogato art. 153 cpv. 2 OG) preve- de unicamente che le spese giudiziarie possono essere ridotte in caso di de- sistenza, alla quale il ritiro può essere assimilato (DTF 111 V 156 consid. 3a; 107 V 246 consid. 1a). L’art. 73 PC, applicabile in virtù dell’art. 71 LTF, pre- cisa che la desistenza di una parte pone fine al processo (cpv. 1) e che essa è esecutiva come la sentenza (cpv. 4). Nella prassi, il ritiro di un ricorso vie- ne esplicitato mediante una dichiarazione del ricorrente, la quale, oltre a non poter essere accompagnata da condizioni, è irrevocabile, fatto salvo un vizio

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della volontà (DTF 111 V 156 consid. 3a, 58 consid. 1; 109 V 234 consid. 3; 105 Ia 115). Sovente una tale dichiarazione è contenuta in una lettera che il ricorrente invia spontaneamente all’autorità di ricorso (DTF 111 V 156 con- sid. 3a).

1.2 Nella fattispecie, il reclamante ha ritirato il proprio gravame mediante scritto del 31 ottobre 2007 adducendo di non voler, a questo stadio della procedura, provvedere al versamento dell’anticipo spese richiesto. La I Corte dei reclami penali prende atto di quanto precede e stralcia dunque la presente causa dai ruoli.

  1. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF, le spese processuali sono poste, di regola, a carico della parte soccombente. In caso di ritiro di un ricorso, le spese legate al gravame sono poste a carico del ricorrente, parte considera- ta soccombente (DTF 91 II 146 consid. 2; P OUDRET, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 2 ad art. 153 OG e n. 6 ad art. 156 OG, le cui considerazioni possono essere riprese per l’applicazione dell’art. 66 LTF). L’autorità giudicante può rinunciare, in tutto o in parte, alla riscossione delle spese processuali (art. 66 cpv. 2 LTF). In con- creto, tenuto conto dello stadio della procedura, il prelevamento di una tassa di giustizia di Fr. 500.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 feb- braio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), appare appropriata.
  • 4 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Visto il ritiro del reclamo, la causa è stralciata dai ruoli.
  2. La tassa di giustizia di Fr. 500.- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 14 novembre 2007

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Anne Schweikert
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

A.

Parole chiave

seizurewithdrawalstriking outcourt costsmoney launderingbank relations

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the complaint should be struck out after the appellant withdrew it

Decisione estratta

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Motivazione estratta

Swiss criminal procedure contains no specific rule on withdrawal of a complaint; by analogy with federal procedure, an unconditional withdrawal ends the proceedings and is irrevocable absent a defect of will.

Questione giuridica chiave

Allocation of procedural costs after withdrawal

Decisione estratta

The appellant had to pay court costs of CHF 500.

Motivazione estratta

As a rule, the withdrawing party bears the costs; given the procedural stage, a court fee of CHF 500 was appropriate.

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