Natural causation after accident under Swiss accident insurance

U 265/01Tribunale federale20 nov 2001Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The insured challenged the insurer's termination of accident benefits as of 1 September 1999 after a train-collision injury and argued that later spinal problems remained causally linked to the accident. Both the insurer and the cantonal insurance court denied continuing natural causation, relying mainly on the insurer's medical advisor. The Federal Insurance Court found the medical evidence supporting termination convincing and held that, from 1 September 1999 onward, the complaints were attributable to illness rather than the accident. It therefore dismissed the administrative appeal and confirmed the lower decision, while ordering no court costs and no party compensation.

Massima Omnilex

Art. 6 UVG; natural causation in accident insurance and termination of benefits; the insured bears the burden of showing a continued causal link with the accident. Where the medical record, assessed according to the preponderant-probability standard, establishes that the accident's effects ended by a certain date and that later incapacity is due to disease, the insurer's duty to provide benefits ceases from that date. Conflicting expert opinions are not decisive if they are less substantiated and do not undermine the coherent, well-founded assessment adopted by the lower court (consid. 2). Under Art. 159 cpv. 2 in relation to Art. 135 OG, no party compensation is awarded to an insurer acting in the exercise of public-law tasks.

Testo completo

[AZA 7]
U 265/01 Ws
IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Presidente, Leuzinger e Kernen; Scartazzini, cancelliere

Sentenza del 20 novembre 2001

nella causa

B.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Sergio Sciuchetti, Corso Pestalozzi 21b, 6901 Lugano,

contro

La X.________, opponente, rappresentata dall'avv. Maura Colombo, Via Peri 17, 6901 Lugano,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

F a t t i :

A.- B.________, nato nel 1957, era alle dipendenze del Giornale del Popolo di Lugano e come tale assicurato contro gli infortuni presso la X.________ quale assicuratrice LAINF. In data 14 aprile 1999, a causa dell'urto dovuto ad un tamponamento del treno sul quale viaggiava, l'assicurato è caduto procurandosi una distorsione cervico-dorsale. L'Istituto assicuratore, cui il caso è stato annunciato il 16 aprile 1999, ha assunto le conseguenze dell'evento. Nel mese di maggio 1999 è stata inoltre messa in luce la presenza di una spondilolistesi L5-S1 su lisi istmica.
Esperiti i necessari accertamenti, in particolare sentito il parere del proprio medico di fiducia, dott. S.________ (rapporto del 1° ottobre 1999), la X.________ ha dichiarato, con decisione formale del 1° ottobre 1999, che il proprio obbligo di fornire prestazioni era estinto a contare del 1° settembre 1999. Ha sostanzialmente confermato tale provvedimento con decisione su opposizione del 10 febbraio 2000.

B.- Patrocinato dall'avv. S. Sciuchetti, di Lugano, B.________ è insorto avverso questa decisione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Avvalendosi di una relazione medico-legale stilata il 13 dicembre 1999 dal dott. L.________, il quale attestava che il trauma subito avrebbe comportato lo scivolamento in avanti della vertebra L5 su S1, con netta riduzione dello spazio discale realizzatosi sull'arco di circa due settimane e con effettivo nesso di causalità tra l'evento assicurato e tale danno, l'insorgente ha contestato il parere del dott. S.________, espressosi l'8 febbraio 2000 in risposta al predetto sanitario. Ha essenzialmente chiesto che l'Istituto assicuratore, dopo accertamento del sussistere del nesso causale, fosse tenuto ad assumere le conseguenze dell'infortunio anche posteriormente al 1° settembre 1999. In data 6 marzo 2001 il ricorrente ha pure trasmesso alla Corte cantonale un rapporto allestito il 21 febbraio 2001 dal dott. K.________, sul quale il dott. S.________ si è espresso il 25 aprile seguente.
Con giudizio del 19 giugno 2001 l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame. Alla luce dei referti all'inserto ha considerato essere accertato che difettava, a partire dal 1° settembre 1999, il nesso di causalità naturale tra l'infortunio assicurato ed il danno alla salute lamentato.

C.- Tramite il suo legale, B.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo. Protestate spese e ripetibili, chiede in via principale che l'incarto sia rinviato alla X.________ per ulteriore istruttoria. Postula, in via subordinata, che all'Istituto opponente venga fatto obbligo di corrispondergli delle indennità giornaliere e che gli sia in un secondo tempo riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità.
La X.________, patrocinata dall'avv. M. Colombo di Lugano, propone l'integrale disattenzione del gravame, protestando spese e ripetibili. Invitato a determinarsi, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non ha presentato osservazioni al riguardo.

Diritto :

1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha debitamente illustrato le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, facendo particolare accenno all'ordinamento disciplinante i presupposti di un nesso di causalità naturale ed adeguata. A detta esposizione può pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione.

2.- La X.________ ed i giudici di prime cure hanno negato a B.________ il diritto a prestazioni assicurative a partire dal 1° settembre 1999, ritenendo che tra l'evento infortunistico del 14 aprile 1999 ed il disturbo vertebrale di cui soffre l'assicurato non era dato un nesso di causalità naturale secondo il principio della probabilità preponderante (cfr. RAMI 2000 no. U 379 pag. 193 consid. 2a).

  1. Alla luce dei molteplici accertamenti medici specialistici, segnatamente delle circostanziate relazioni stilate dal dott. S.________ in data 1° ottobre 1999, 8 febbraio 2000 e 25 aprile 2001, tale conclusione risulta attendibile e convincente. Considerato in particolare che in tali referti il dott. S.________ ha accertato poter essere ritenuta la responsabilità dell'assicuratrice LAINF per l'evento traumatico subito dall'interessato per non oltre il 1° settembre 1999, mentre al di là di tale data l'incapacità lavorativa doveva essere attribuita a conseguenze imputabili a malattia, a ragione la Corte cantonale ha concluso che il gravame dell'assicurato non poteva che essere respinto.
  2. A mente del ricorrente, l'esistenza del nesso di causalità naturale tra i menzionati elementi dovrebbe invece essere ammessa. Fonda le proprie censure segnatamente sul fatto che il dott. L.________ (relazione del 13 dicembre 1999) aveva ritenuto dover essere riconosciuta nell'infortunio una concausa valida ed efficiente del danno vertebrale lamentato a partire dal 14 aprile 1999. Da un altro lato, anche il dott. K.________ avrebbe attestato, il 21 febbraio 2001, che si sarebbe dovuto riesaminare in modo approfondito il tema del nesso di causalità naturale.

Ora, i menzionati pareri non risultano convincenti. In effetti, come lo hanno posto in rilievo i giudici di prime cure, visto il carattere particolarmente circostanziato e fondato sulla dottrina medica dominante della disamina eseguita del dott. S.________ in data 25 aprile 2001, ben si doveva considerare accertato che a partire dal 1° settembre 1999 difettava il nesso di causalità naturale tra l'infortunio assicurato ed il danno alla salute di cui B.________ è portatore.

c) Dalle suesposte considerazioni emerge che il ricorrente non perviene a mettere in forse, con argomenti attendibili e convincenti, le conclusioni cui è giunta la Corte cantonale. L'esistenza di un nesso di causalità naturale tra l'infortunio e la lamenta affezione dovendo pertanto essere negata, il ricorso di B.________ si appalesa infondato, mentre l'impugnato giudizio e la decisione da esso protetta vanno confermati.

3.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili alla X.________, poiché esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3 e rinvii).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

pronuncia :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II.Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano
ripetibili.

III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 20 novembre 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :

Il Cancelliere :

Parole chiave

accident insurancenatural causationmedical evidencebenefits terminationburden of proofdaily allowancesdisability pensionparty costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accident remained in natural causal relation to the insured's spinal complaints after 1 September 1999.

Decisione estratta

The natural causal link was not established from 1 September 1999 onward; later incapacity was attributable to illness rather than the insured accident.

Motivazione estratta

The court relied on the detailed and convincing medical assessment of the insurer's trusted physician, which concluded that accident liability extended only until 1 September 1999. The opposing reports were not sufficiently persuasive to overturn that assessment.

Questione giuridica chiave

Whether the insured was entitled to further daily benefits and a later disability pension.

Decisione estratta

No further accident-insurance benefits were owed after 1 September 1999, so the subsidiary claims for daily allowances and a later disability pension failed.

Motivazione estratta

Because the requisite natural causation ceased, the insurer had no continuing obligation to provide benefits.

Questione giuridica chiave

Whether party costs were owed to the insurer.

Decisione estratta

No party compensation was awarded to the insurer because it is treated as a public-law body.

Motivazione estratta

Under Art. 159 para. 2 in conjunction with Art. 135 OG, no indemnity was due.

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