Survivors' pension denied for lack of causal link to accident

U 178/01Tribunale federale29 nov 2001Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The widow of an insured worker sought survivors' benefits from SUVA after the insured's death in 1998. The insurer and the Ticino Insurance Court denied the claim, finding no natural causal link between the 1964 accident, the later epilepsy-related treatment, and the death, which appeared attributable to renal and cardiovascular problems. The Federal Insurance Court upheld that assessment, relying on the medical expert report and noting that the appeal brought no contrary medical evidence. The administrative law appeal was therefore dismissed and no court costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 18 ff. UVG; survivors' pension and causal nexus: A claim for survivors' benefits under accident insurance presupposes that the death is, with preponderant probability, naturally causally connected to the insured accident or its medically relevant sequelae. Where the expert evidence coherently excludes such a connection and the appealing party submits no medically substantiated contrary indications, the causal requirement is not met and the denial of benefits must be upheld (consid. 1-2).

Testo completo

[AZA 7]
U 178/01 Ws
IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Kernen; Scartazzini, cancelliere

Sentenza del 29 novembre 2001

nella causa

L.________, Italia, ricorrente, rappresentata dall'avv. Spiro Nicastro, Via XXV Aprile 58, IT-87055 San Giovanni in Fiore, patrocinato dall'avv. dott. Franco Gianoni, Via Visconti 5, 6501 Bellinzona,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano

F a t t i :

A.- S.________, nato nel 1922, all'epoca alle dipendenze dell'impresa di costruzioni eredi fu C.________ e come tale assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 14 ottobre 1964 era stato colpito al capo da un masso, lamentando una commozione cerebrale ed alcune fratture craniche. Per le conseguenze dell'evento traumatico l'INSAI ha tra l'altro assunto le cure farmaceutiche somministrate all'interessato a dipendenza di epilessia e gli ha assegnato una rendita d'invalidità dell'80 % a contare dal 31 ottobre 1965, portata al 100 % dal 1° gennaio 1967. L'assicurato è deceduto il 9 giugno 1998, apparentemente per turbe renali.
Esperiti i necessari accertamenti, con decisione 16 luglio 1999 l'Istituto assicuratore ha negato agli eredi di S.________ il diritto a prestazioni a titolo di rendita per superstiti, ritenendo che il decesso non sarebbe stato riconducibile ai postumi dell'infortunio dell'ottobre 1964. Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 15 dicembre 1999. In particolare è stato constatato che non esisteva un nesso causale diretto o indiretto fra l'eventuale anoressia rispettivamente fra l'insufficienza renale cronica di cui aveva sofferto l'interessato ed il trauma cranico subito. Il paziente aveva inoltre presentato disturbi cardio-vascolari, i quali potevano spiegare la sua morte.

B.- Patrocinata dall'avv. Nicastro, ulteriormente dall'avv. F. Gianoni di Bellinzona, L.________, vedova dell'assicurato e rappresentante degli eredi del defunto marito, è insorta contro la decisione amministrativa con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Chiedeva che l'INSAI venisse condannato a versare prestazioni a titolo di rendita per superstiti.
Con giudizio 17 aprile 2001 l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame e confermato il provvedimento impugnato. Fondandosi in particolare su una perizia medicogiudiziaria allestita il 5 dicembre 2000 dal Prof. dott. M.________, nonché su una circostanziata documentazione medica fornita da altri specialisti, la Corte cantonale ha constatato che faceva difetto una relazione di causalità naturale tra il decesso dell'assicurato e l'infortunio da lui subito il 14 ottobre 1964, per cui a ragione il diritto a prestazioni per superstiti era stato negato.
C.- Rappresentato dall'avv. F. Gianoni, che fa proprio il ricorso di diritto amministrativo interposto al Tribunale federale delle assicurazioni dall'avv. Nicastro avverso il giudizio cantonale, L.________ ribadisce le motivazioni e le conclusioni invocate dinanzi alla precedente istanza. Sostiene che dev'essere ammessa l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra i summenzionati eventi e quindi riconosciuto agli eredi di Francesco Scarcelli il diritto a prestazioni a titolo di rendita per superstiti.
L'INSAI propone l'integrale disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto :

1.- La lite verte sul punto di sapere se sussista nesso di causalità naturale e adeguata fra le cure farmaceutiche somministrate all'assicurato a dipendenza di epilessia a seguito di un infortunio avvenuto nel 1964 ed il suo decesso verificatosi, apparentemente per turbe renali, nel 1998.
Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha debitamente illustrato le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, per cui a tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
2.- a) Per rifiutare agli eredi di S.________ il diritto a prestazioni a titolo di rendita per superstiti l'INSAI ed i giudici di prime cure hanno ritenuto che in base agli atti medici all'inserto un nesso di causalità naturale tra il decesso dell'assicurato, avvenuto il 9 giugno 1998, ed il danno alla salute dovuto all'evento infortunistico occorsogli il 14 ottobre 1964, segnatamente alle asserite conseguenze imputabili alle terapie applicate, doveva chiaramente essere negato. La Corte cantonale è giunta a tale conclusione prendendo a fondamento essenzialmente la summenzionata perizia medico-giudiziaria allestita dal prof. M.________ in data 5 dicembre 2000, circostanziati pareri specialistici di numerosi sanitari prodotti sia dall'Istituto assicuratore che dall'insorgente, come pure diversi accertamenti completivi del medesimo prof. M.________, determinatosi in risposta a detti pareri.
Ora, sulla base dell'insieme degli atti medici ed in particolar modo della perizia del prof. M.________, può essere affermato con tutta tranquillità che le condizioni di un tale nesso ai sensi della giurisprudenza non sono adempiute.

b) Nel ricorso di diritto amministrativo la ricorrente nulla afferma che possa mettere in dubbio le conclusioni delle precedenti istanze. In particolare, nel suo gravame non viene fatto accenno a certificazioni mediche dalle quali potrebbe attendibilmente emergere che tra il decesso dell'assicurato e l'infortunio da lui subito sarebbe esistito, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, un nesso di causalità naturale. Ne deriva che a ragione l'INSAI ha rifiutato il riconoscimento del diritto a prestazioni per superstiti e che il ricorso, infondato, deve essere respinto. Meritano pertanto conferma il giudizio impugnato e la decisione da esso protetta.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

pronuncia :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II.Non si percepiscono spese giudiziarie.

III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 29 novembre 2001

In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :

Il Cancelliere :

Parole chiave

accident insurancesurvivors' pensioncausal linkmedical expert evidenceprobabilitydeath benefits

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the insured's death was causally linked to the 1964 accident and its treatment consequences, entitling the heirs to survivors' benefits.

Decisione estratta

The medical record did not establish a natural causal link, under the required degree of probability, between the accident-related condition or treatment and the 1998 death.

Motivazione estratta

The court relied on the expert report and the medical documentation, which consistently excluded a direct or indirect causal connection; the appellant raised no medical evidence capable of casting doubt on those conclusions.

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