Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs

K 164/04Tribunale federale / II divisione di diritto sociale25 feb 2005Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J. appealed a cantonal health-insurance judgment to the Federal Insurance Court. By order of 3 December 2004, the court required a CHF 500 advance on costs within 14 days, warning that failure to pay would render the appeal inadmissible. The appellant did not pay by the adjusted deadline of 5 January 2005. The court therefore declared the administrative appeal inadmissible and ordered that no judicial costs be collected. The decision was notified to the parties, the cantonal insurance court, and the Federal Public Health Office.

Massima Omnilex

Art. 135 OG i.V.m. Art. 150 cpv. 4 OG; Sicherheitsleistung für die mutmasslichen Kosten; bleibt die angeordnete Vorauszahlung innert Frist trotz Androhung der Nichteintretensfolge aus, ist auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht einzutreten. Die Fristberechnung berücksichtigt gerichtliche Ferien; nach unbenütztem Ablauf der Nachfrist bzw. der gesetzten Frist entfällt eine materielle Prüfung der Beschwerde. Kostenfolgen können im Nichteintretensfall ausnahmsweise aufgehoben werden, wenn das Gericht dies ausdrücklich so anordnet.

Testo completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa
{T 0}
K 164/04

Sentenza del 25 febbraio 2005
IIa Camera

Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere

Parti
J.________, ricorrente,

contro

Cassa malati Visana, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna, opponente

Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 20 ottobre 2004)

Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 22 novembre 2004 da J.________ contro il giudizio emesso il 20 ottobre 2004 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che ha respinto il gravame dell'interessato avverso un provvedimento su opposizione 14 maggio 2004 della Visana Assicurazioni SA in materia di assicurazione malattie,
osservato come giusta i combinati disposti di cui agli art. 135 e 37 cpv. 3 OG, la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni sia redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata, che in concreto era la lingua italiana,
posto come si giustifichi di conseguenza di redigere anche questo giudizio in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente,
ritenuto che con ordinanza del 3 dicembre 2004, intimata il 7 dicembre seguente, il Presidente del Tribunale federale delle assicurazioni ha assegnato al ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione del provvedimento per prestare un anticipo di fr. 500.- quale garanzia delle spese presunte, con l'avvertenza che, in caso di omissione, il ricorso di diritto amministrativo sarebbe dichiarato inammissibile,
costatato come nel termine stabilito, scaduto - tenuto conto delle ferie giudiziarie durante le feste natalizie - il 5 gennaio 2005, l'insorgente non abbia versato l'importo richiesto,
richiamato l'art. 150 cpv. 4 OG, sempre in relazione con l'art. 135 OG, e dando attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza 3 dicembre 2004,

il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 25 febbraio 2005
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:

Parole chiave

social insurancehealth insuranceadvance on costsinadmissibilityprocedural deadlinecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the administrative appeal had to be declared inadmissible because the ordered advance on costs was not paid in time.

Decisione estratta

Yes. Because the appellant failed to pay the required CHF 500 advance within the prescribed period, the appeal had to be declared inadmissible under the applicable procedural rules.

Motivazione estratta

The court had warned in its order of 3 December 2004 that non-payment would lead to inadmissibility. The deadline expired on 5 January 2005, taking judicial holidays into account, and the amount was not paid. The court therefore applied the statutory consequence provided by Art. 150(4) OG in conjunction with Art. 135 OG.

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