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K 138/06 ΓÇó Inadmissibility for failure to pay cost advance
K 138/06Tribunale federale / II divisione di diritto sociale14 feb 2007Inadmissible
The Federal Court held inadmissible the insured person's administrative-law appeal against the Ticino insurance court judgment in a dispute over arrears of LAMal premiums. The appeal proceedings were subject to the OG because the cantonal judgment predated 1 January 2007. After a presidential order requiring a CHF 500 cost advance within 14 days and warning of inadmissibility, the appellant failed to pay within the deadline. The court therefore applied Article 150(4) OG and declared the appeal inadmissible, while waiving judicial costs.
Art. 150 cpv. 4 OG; inadmissibility for failure to pay a cost advance despite an express warning. Where the court orders an advance for presumed judicial costs and couples the order with a clear threat of non-entry, failure to pay within the prescribed time requires application of the statutory sanction and the appeal is declared inadmissible. In social-insurance matters subject to the OG, court costs may nevertheless be waived according to established practice when non-entry results from non-payment of the advance (consid. 1).
K 138/06 {T 7}
Sentenza del 14 febbraio 2007
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, presidente,
Borella e Kernen,
cancelliere Grisanti.
Parti
A.________, ricorrente,
contro
Cassa malati Assura, C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully, opponente.
Oggetto
Assicurazione contro le malattie,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 ottobre 2006.
Visto in fatto e considerando in diritto che:
per giudizio del 12 ottobre 2006 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso di A.________ avverso la decisione su opposizione 30 giugno 2006 della cassa malati Assura in materia di pagamento di premi arretrati LAMal,
in data 15 novembre 2006 A.________ ha presentato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale),
pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395) dal momento che il giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data (1° gennaio 2007),
non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario),
con ordinanza presidenziale del 21 novembre 2006, questa Corte ha assegnato al ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione dell'atto, avvenuta il 22 novembre seguente, per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato dichiarato inammissibile,
nel termine stabilito, scaduto il 6 dicembre 2006, l'interessato non ha versato l'anticipo richiesto,
occorre di conseguenza procedere conformemente all'art. 150 cpv. 4 OG e dare attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza del 21 novembre 2006,
sebbene la procedura sia onerosa, conformemente alla prassi di questo Tribunale, dovendosi pronunciare l'inammissibilità del gravame per mancato pagamento dell'anticipo, non si percepiscono spese giudiziarie,
il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 14 febbraio 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: