Appeal against remand decision in disability insurance

I 803/03Tribunale federale27 gen 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S. appealed to the Federal Insurance Court against a remand judgment of the Federal Commission of Appeal in AVS/AI matters for persons residing abroad. The commission had found the medical file incomplete and sent the case back to the AI office for further investigation and a new decision. The Federal Court held that the remand judgment was in principle appealable, but it upheld the remand because the record did not permit a reliable assessment of entitlement to a disability pension. The private medical report filed on appeal and the fact that an Italian disability pension had been granted were not sufficient to change that assessment. The appeal was dismissed and no court costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 36a OG; appeal against a remand judgment in disability insurance: a remand decision of an appeal authority is, in principle, separately appealable. However, where the administrative and judicial record does not permit a reliable assessment of entitlement to a disability pension, and decisive medical findings are lacking, the appellate court will uphold the remand for further evidentiary proceedings. A medical report produced for the first time on appeal does not cure the evidentiary deficit where the administration has already had occasion to comment on it, and foreign disability benefits are not decisive because the applicable legal conditions differ. (consid. 1-3)

Testo completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa
{T 7}
I 803/03

Sentenza del 27 gennaio 2005
IIa Camera

Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere

Parti
S.________, Italia, ricorrente, rappresentata dal Patronato ENCAL, via Giuseppe Romano 2, 73053 Patù, Italia,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente

Istanza precedente
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna

(Giudizio del 22 ottobre 2003)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
mediante decisione del 13 maggio 2003, confermata anche l'11 giugno successivo in seguito a opposizione, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha respinto la domanda di S.________, cittadina italiana nata nel 1944, volta ad ottenere una rendita d'invalidità dell'assicurazione svizzera a dipendenza di una inabilità lavorativa addebitabile in particolare a un prolasso della mitrale con insufficienza valvolare, gonartrosi con modesto impegno funzionale, incontinenza urinaria da sforzo, sinusite fronto-mascellare e sindrome ansiosa,
l'interessata si è aggravata alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, per pronuncia del 22 ottobre 2003, ha parzialmente accolto il ricorso e retrocesso gli atti all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione,
il giudice commissionale ha in particolare messo in evidenza l'insufficienza di motivazione del parere sanitario dell'UAI, redatto dal dott. R.________, posto a fondamento del provvedimento querelato, come pure l'incompletezza dell'incarto, segnatamente dal profilo cardiologico, ortopedico e neuropsichiatrico,
producendo una relazione di consulenza medico-legale 5 dicembre 2003 del dott. F.________, attestante un tasso d'inabilità dell'80%, S.________, assistita dal Patronato ENCAL, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, implicitamente, il riconoscimento di una rendita d'invalidità,
sentito il parere del proprio servizio medico, l'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il giudizio di rinvio di un'istanza di ricorso è una decisione impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 116 V 32 consid. 2),
sotto questo profilo il gravame interposto da S.________ si appalesa ricevibile,
sempre in ordine, la domanda ricorsuale potrebbe invece dare adito a qualche perplessità in merito all'adempimento dei requisiti di motivazione, la stessa dovendo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335) e, in concreto, indicare le censure avverso la pronunzia di rinvio,
la questione può tuttavia restare aperta, il ricorso non potendo comunque trovare accoglimento,
nei considerandi dell'impugnato giudizio, cui si rinvia, il giudice di prime cure ha infatti ritenuto di non potere stabilire, sulla base degli (incompleti) atti in possesso, se in concreto siano adempiute le premesse per riconoscere il diritto a una rendita d'invalidità,
da queste conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di scostarsi, ritenuto che, facendo difetto precise indicazioni sullo stato invalidante dell'assicurata, all'adita Corte mancano gli elementi necessari per determinarsi con la dovuta cognizione di causa,
nemmeno è in grado di supplire a tale mancanza la relazione 5 dicembre 2003 del dott. F.________, prodotta in sede ricorsuale, essendo sufficiente, a tal proposito, rinviare al parere espresso, in sede di risposta al gravame, dal servizio medico dell'UAI, al quale il documento in questione è stato sottoposto per presa di posizione,
né può essere determinante ai fini del presente giudizio il fatto che sia stata riconosciuta una rendita d'invalidità italiana, data la diversità delle disposizioni legali applicabili nei due Paesi,
in tali condizioni e in attesa che l'UAI, dopo avere disposto i necessari esami, statuisca di nuovo sull'eventuale diritto a una rendita d'invalidità, la pronunzia commissionale non può che essere tutelata,

il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG, pronuncia:
1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 27 gennaio 2005
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:

Parole chiave

disability insuranceremand decisionmedical evidenceappeal admissibilitypension entitlementforeign pensionevidentiary assessment

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the remand judgment was admissible to administrative-law appeal

Decisione estratta

The remand judgment was appealable, so the appeal was admissible in principle.

Motivazione estratta

A remand decision of an appeal authority counts as an appealable decision under the court's case law.

Questione giuridica chiave

Whether the insured had shown entitlement to a disability pension despite incomplete medical evidence

Decisione estratta

No entitlement could be established on the existing record, so the remand for further investigation remained justified.

Motivazione estratta

The medical file lacked sufficient and precise findings on the disabling condition; the later Italian disability pension and the private medical report could not replace the missing evidentiary basis under Swiss law.

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