Mixed-method disability assessment; no pension entitlement

I 754/01Tribunale federale14 ott 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ appealed against the refusal of an invalidity pension by the AI office for insured persons resident abroad. She had worked part-time in Switzerland while mainly performing household duties and suffered psychiatric complaints after a thyroidectomy. The federal court upheld the mixed-method assessment, accepted the medical findings that she had only a limited household impairment and full work capacity in light work, and held that her overall disability was only 24%, far below the pension threshold. The appeal was dismissed and no court costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 27bis cpv. 1 OAI, art. 28 cpv. 2 LAI e art. 27 OAI; determinazione del grado d'invalidità dell'assicurato che esercita solo parzialmente un'attività lucrativa secondo il metodo misto. Per l'attività lucrativa si applica il raffronto dei redditi, per i lavori abituali il raffronto delle attività; la quota rispettiva dell'economia domestica e del lavoro retribuito è determinata secondo la ripartizione che l'assicurato avrebbe verosimilmente mantenuto senza danno alla salute. Il giudice si fonda in linea di principio sulle convincenti conclusioni dei servizi medici specialistici, salvo che esse siano concretamente rimesse in discussione; un'incapacità lavorativa non attestata da elementi medici sufficienti non fonda il diritto a rendita.

Testo completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa
{T 7}
I 754/01

Sentenza del 14 ottobre 2002
IIIa Camera

Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Kernen, Soldini, supplente; Grisanti, cancelliere

Parti
G.________, ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente

Istanza precedente
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna

(Giudizio del 16 ottobre 2001)

Fatti:
A.
G.________, cittadina portoghese nata nel 1959, oltre ad occuparsi delle faccende domestiche, ha lavorato in Svizzera come cameriera presso l'Hotel S.________ di L.________ dal 1° giugno al 31 ottobre 1992, prima di passare alle dipendenze della F.________ SA in qualità di custode condominiale dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1998, percependo un salario mensile di fr. 900.-, corrispettivo di un'attività lavorativa di otto ore settimanali. Nel mese di novembre 1993 l'interessata si è dovuta sottoporre ad un intervento di tiroidectomia totale con conseguente radioterapia.

Il 4 giugno 1999 G.________ ha presentato all'Ufficio AI del Canton Ticino una domanda volta all'ottenimento di una rendita di invalidità, a dipendenza di una inabilità addebitabile ad uno stato ansioso-depressivo reattivo a situazioni conflittuali sul posto di lavoro.

In seguito al rientro, da parte dell'assicurata, nel proprio paese, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), nel frattempo divenuto competente, esperiti i necessari accertamenti e posta la diagnosi di sindrome dissociativa, disfunzione somatoforme e depressione in esiti di tiroidectomia per carcinoma papillare della tiroide con conseguente radioterapia (senza recidiva), respingeva, mediante decisione dell'8 marzo 2001, la domanda di prestazione per carenza di invalidità di grado pensionabile.
B.
Adita dall'interessata, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, ne respingeva il gravame con pronuncia del 16 ottobre 2001.
C.
G.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Allegando tra l'altro un nuovo certificato medico, chiede in sostanza l'erogazione di una rendita d'invalidità.

L'UAI, sentito nuovamente il proprio servizio medico, propone di respingere il gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:
1.
1.1 Nel querelato giudizio, la prima autorità di ricorso ha già correttamente enunciato le norme legali e i principi giurisprudenziali che disciplinano la graduazione dell'invalidità. Ha in particolare esposto come giusta l'art. 27bis cpv. 1 OAI agli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa l'invalidità per questa parte è computata giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai lavori abituali ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAI, l'invalidità è fissata conformemente all'art. 27 OAI per quest'ultima attività. In tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado di invalidità in funzione dell'impedimento nelle due attività in questione (metodo misto; cfr. DTF 125 V 148 consid. 2, 104 V 136 consid. 2a).

Bisogna quindi graduare, da un lato, l'invalidità nei lavori abituali operando un confronto delle attività (art. 27 OAI) e, d'altro lato, l'invalidità in un'attività lucrativa procedendo a un raffronto dei redditi (art. 28 cpv. 2 LAI); si potrà allora determinare l'invalidità globale ritenuto il tempo dedicato a ciascuno di questi campi d'attività. La parte dell'attività professionale nell'insieme dei lavori dell'assicurato è determinata confrontando l'orario di lavoro usuale nella professione di cui si tratta con l'orario dell'assicurato non invalido; si calcola quindi il rapporto percentuale fra questi due dati. La parte dei lavori abituali corrisponde alla percentuale rimanente (DTF 125 V 149 consid. 2b, 104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 pag. 136 consid. 1b).
1.2 Secondo la giurisprudenza, lo statuto di un'assicurata viene determinato in base alla valutazione se e in quale misura la stessa, da sana, e, quindi, se non fosse subentrato il danno alla salute, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o a un'occupazione lucrativa, questo tenendo conto dell'evoluzione della situazione fino all'emanazione della decisione amministrativa litigiosa, ritenuto che l'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa completa o parziale va ammessa ove tale eventualità presenti, alla luce della situazione personale, familiare, sociale ed economica (cfr. DTF 117 V 195, 98 V 263 consid. 1 e 268 consid. 1c), un grado di verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b e riferimenti).
2.
2.1 Nella propria pronuncia, i primi giudici hanno fatto proprie le conclusioni cui è giunta la consulente medica dell'UAI, dott.ssa E.________, la quale, dopo avere valutato gli impedimenti nei singoli ambiti di attività, ha concluso per un'incapacità lavorativa non superiore al 30% nello svolgimento delle consuete faccende domestiche e per una piena abilità al lavoro nella pregressa professione di custode e in ogni altra attività sostitutiva leggera.
2.2 Questa Corte non vede valido motivo per scostarsi dalle convincenti valutazioni effettuate dal servizio medico dell'UAI, che trovano riscontro, tra l'altro, anche nelle conclusioni rese dal servizio psico-sociale cantonale e che non vengono poste seriamente in discussione dalla ricorrente, la quale non spiega se e in quale misura le osservazioni specialistiche sarebbero inattendibili o contraddittorie (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/ee).

Evidenziando come in sostanza l'incapacità lavorativa della ricorrente sia determinata pressoché esclusivamente dall'affezione psichica, gli specialisti intervenuti hanno fatto notare, oltre all'atteggiamento oppositivo e refrattario, da parte dell'interessata, ad ogni programma terapeutico, che i disturbi fatti valere non giustificherebbero l'erogazione di una rendita di invalidità, non essendo tali da impedire l'adempimento della maggior parte delle mansioni domestiche, né essendo tali da limitare la capacità lavorativa in attività sostitutive confacenti.

Queste conclusioni risultano, in sostanza, confortate anche dal certificato medico del dott. M.________, che la ricorrente ha allegato al ricorso di diritto amministrativo, e dal quale risulta che la sindrome depressiva viene curata con un antidepressivo a dosaggio molto basso, senza attestazione alcuna di una qualsiasi incapacità lavorativa. Né tale convincimento è suscettibile di essere stravolto dagli ulteriori argomenti ricorsuali sviluppati dalla ricorrente, i quali, senz'altro umanamente comprensibili, non sono tali da inficiare le conclusioni cui sono giunti i primi giudici.
3.
Alla luce di queste considerazioni, tenuto conto del fatto che la ricorrente, già ben prima dell'insorgenza dei disturbi psichici (febbraio 1998), consacrava l'80% della propria attività alla tenuta dell'economia domestica e il restante 20%, corrispondente a 8 ore settimanali, a un'attività lucrativa, e potendo, in assenza di indicazioni contrarie, senz'altro ritenere che la stessa, se non fosse intervenuto il danno alla salute, avrebbe continuato a ripartire il proprio lavoro in siffatta proporzione, si giustifica di fissare il grado di invalidità complessivo al 24%, in misura ben lungi, quindi, dal fare maturare il diritto a una rendita.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 14 ottobre 2002
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:

Parole chiave

mixed methodinvalidity pensionhousehold taskspart-time employmentmedical evidencepsychiatric impairmentwork capacity

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the mixed-method assessment was correctly applied to determine overall disability for a partly employed insured person who also performed household work.

Decisione estratta

The mixed-method approach was applicable, and the insured person's status would have remained 80% household work and 20% paid work.

Motivazione estratta

For a partly employed insured person, disability in paid work is assessed by income comparison and disability in household tasks by activity comparison; overall disability is then weighted by the respective shares. The court found no reason to depart from the medical findings supporting that the claimant remained fit for work and only had limited household impairment.

Questione giuridica chiave

Whether the medical evidence established disability sufficient for an invalidity pension.

Decisione estratta

No pension-entitling disability was shown; the overall disability was 24%.

Motivazione estratta

The medical service's assessment, corroborated by the psychosocial service and not convincingly challenged, showed at most a 30% limitation in household tasks and full capacity for the previous and comparable light work. The submitted medical certificate did not attest any incapacity to work.

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