progetti
I 491/04 ΓÇó Appeal withdrawn; case struck from the roll
I 491/04Tribunale federale16 mag 2006Withdrawn
S.________ appealed a Ticino cantonal social insurance judgment concerning a disability pension claim. After being warned that the Federal Insurance Court could reform the judgment to his detriment, through counsel he withdrew the administrative law appeal on 4 May 2006. The Federal Insurance Court held that withdrawal is generally irrevocable and immediately terminates the dispute. It therefore struck the case from the roll and decided that no court costs would be charged. The decision was notified to the parties, the cantonal court, and the Federal Social Insurance Office.
Withdrawal of an administrative law appeal; irrevocable effect and immediate termination of the proceedings. Where the appellant validly withdraws the appeal, the court strikes the case from the roll without entering into the merits; as a rule, the withdrawal cannot be revoked once made. In such a situation, the proceedings end at once (consid. implicit in the operative part), and the court may order that no judicial fees be levied.
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa {T 0}
I 491/04
Decisione del 16 maggio 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere
Parti
S.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Marzio Gianora, via della Pace 5, 6600 Locarno,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 23 giugno 2004)
Visto che, con atto 4 maggio 2006, l'avv. Marzio Gianora, in nome e per conto del proprio assistito S.________ e facendo uso della facoltà concessagli da questa Corte mediante scritto 3 maggio 2006, con cui veniva reso edotto del rischio di una riforma del giudizio 23 giugno 2004 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino a detrimento del suo patrocinato, ha dichiarato di ritirare il ricorso di diritto amministrativo del 31 agosto 2004 avverso la predetta pronuncia di primo grado, concernente una decisione su opposizione 17 novembre 2003 dell'Ufficio AI cantonale denegante il diritto a una mezza rendita di invalidità al posto del quarto di rendita riconosciuto con effetto dal 1° novembre 2000,
ricordato come di massima il ritiro del ricorso sia irrevocabile e ponga immediatamente fine alla lite,
il Tribunale federale delle assicurazioni decide:
1.
La causa è stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso di diritto amministrativo.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente decisione sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 16 maggio 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: