Invalidity pension: post-decision health worsening not considered

I 490/00Tribunale federale3 dic 2001Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The insured appealed to the Federal Insurance Court against a cantonal judgment that upheld his half invalidity pension and rejected his request for a full pension. He argued that the medical file was outdated, that his health had worsened, and that a new expert report was needed. The court held that only the facts existing at the time of the administrative decision were relevant and that later deterioration had to be pursued by a new request under Art. 41 LAI. It also found the specialist reports reliable and sufficient to support the finding that invalidity did not reach the threshold for a full pension. The appeal was dismissed and no court costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 4 LAI; Art. 41 LAI; Art. 36a OG: in invalidity-pension proceedings, judicial review is limited to the factual situation existing when the challenged administrative decision was rendered; subsequent deterioration of health is not part of the dispute and must, as a rule, be raised by a new revision/request to the competent AI office. Medical reports have probative value when they are complete, clear, and consistent, in particular where several specialist opinions converge. A full pension requires proof of the statutory degree of invalidity at the decisive time; absent such proof, the confirmed half pension remains in force.

Testo completo

[AZA 0]
I 490/00 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e
Kernen; Bürki Moreni, cancelliera

Sentenza del 3 dicembre 2001

nella causa
R._________, ricorrente,

contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente,

e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:

con decisione 14 luglio 1999 l'Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino (UAI) ha assegnato a R._________, nato nel 1940, una mezza rendita di invalidità con effetto dal 1° novembre 1998 ed una rendita completiva per la moglie;
con pronunzia del 26 luglio 2000 il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino ha respinto il ricorso con cui l'assicurato chiedeva l'assegnazione di una rendita in-tera di invalidità, adducendo che irapporti medici approfonditi e motivati, assunti agli atti dall'UAI, dimostravano l'esistenza di un grado di incapacità lavorativa e di invalidità non superiore al 50% rispettivamente che non risultava comprovato un peggioramento dello stato di salute;

contro il giudizio cantonale R._________ tempestivamente insorge con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni;
egli sostiene in particolare che gli atti medici su cui si è fondata la Corte cantonale per pronunciare il proprio giudizio sono errati e non attuali;
il ricorrente contesta segnatamente il fatto di consumare alcool e tabacco in maniera esagerata e chiede quindi che venga eseguita un nuova perizia, alfine di stabilire lo stato di salute attuale;
preliminarmente occorre rilevare che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emanata, circostanze accadute posteriormente e che hanno modificato questa situazione dovendo di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate);
in simili condizioni un eventuale peggioramento della salute, posteriore alla pronuncia della decisione amministrativa, a cui si riferisce il ricorrente, indicando che la documentazione medica agli atti della Corte cantonale e dell'amministrazione non é più attuale e chiedendo per questi motivi l'erezione di una perizia, non può far parte del tema sottoposto all'esame del giudice nella presente lite;

l'interessato potrà tuttavia presentare, se del caso, una domanda di revisione ai sensi dell'art. 41 LAI all'ufficio assicurazione invalidità competente;
nei considerandi del giudizio impugnato la Corte cantonale ha correttamente indicato le disposizioni applicabili, in particolare per stabilire l'invalidità (art. 4 LAI), così come i principi giurisprudenziali riconosciuti alfine di verificare il valore probatorio dei rapporti medici;
un attento esame degli atti non può che indurre questa Corte a considerare infondate le censure sollevate dal ricorrente secondo cui la documentazione su cui l'istanza cantonale si è fondata sarebbe errata;
in effetti il Tribunale cantonale ha fondato il proprio giudizio su diversi rapporti redatti da specialisti (ortopedici, neurologi e cardiologi), esperiti in maniera completa e chiara, il cui valore probante va senz'altro ammesso (cfr. RAMI 2000 no. KV 124 pag. 214);
alla luce di questi numerosi referti il Tribunale cantonale ha concluso che un grado di inabilità lavorativa e di invalidità pari almeno al 66 2/3% non era dato all'epoca decisiva del provvedimento in lite, confermando il diritto alla mezza rendita di invalidità riconosciuto dall'amministrazione;
questa valutazione va fatta integralmente propria da questa Corte;
del resto i rapporti redatti dai medici della clinica X._________, dal dottor B._________, specialista in cardiologia, e dal dottor P._________, neurologo, non vengono in alcun modo posti in discussione, bensì confermati, nelle loro conclusioni, anche dal medico curante del ricorrente, la dottoressa S._________, la quale nel rapporto all'attenzione dell'UAI del 7 gennaio 1999 ha stimato l'inabilità lavorativa riconducibile alle affezioni ortopediche e cardiologiche pari al 50%;
questa Corte infine non ritiene necessario entrare nel merito della censura relativa alla presunta falsità dell'affermazione circa il consumo eccessivo di alcool e sigarette da parte del ricorrente, risultando essa manifestamente irrilevante ai fini della risoluzione della presente vertenza;
pure corrette appaiono le considerazioni del giudice cantonale circa l'assenza di un peggioramento, pendente causa amministrativa, dello stato di salute del ricorrente;
in effetti quest'ultimo non ha prodotto agli atti né in sede cantonale né nell'ambito della procedura federale alcun documento che permetta di ritenere anche solo probabile detto mutamento;
l'ultimo documento medico prodotto risale infatti al 30 aprile 1999 ed è stato redatto dal dottor B._________, cardiologo, il quale attesta che non vi è stato alcun peggioramento;
le attestazioni della dottoressa Sorgesa del 7 gennaio 1999 indicano invece solo la probabilità di un peggioramento futuro e formulano quindi unicamente una previsione, che finora non sembra essersi realizzata;
alla luce di quanto sopra esposto il gravame appare manifestamente infondato e quindi dev'essere respinto;

il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG,

pronuncia :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 3 dicembre 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :

La Cancelliera :

Parole chiave

invalidity pensionmedical evidenceprobative valuehealth deteriorationrevision requestsimplified procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether a later deterioration of health could be examined in this appeal

Decisione estratta

No. The court reviews the situation as it existed when the administrative decision was issued; later changes must generally be raised in a new administrative request.

Motivazione estratta

Post-decision developments are outside the scope of the present dispute and may instead be the subject of a revision request under Art. 41 LAI.

Questione giuridica chiave

Whether the medical evidence showed entitlement to a full invalidity pension

Decisione estratta

No. The specialist reports were complete, clear, and probative, and they did not establish an incapacity for work or invalidity of at least two-thirds at the decisive time.

Motivazione estratta

The cantonal court correctly relied on multiple specialist reports; even the treating physician assessed work incapacity at 50% for the relevant conditions, so the half pension remained justified.

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