Invalidity pension for insured person residing abroad after relocation

I 465/01Tribunale federale22 feb 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The insured person, an Italian national, had initially received a quarter invalidity pension from the St. Gallen AI office. After she moved back to Italy, the AI office for persons abroad terminated the pension because her disability degree was below 50% and she no longer lived in Switzerland. The federal appeals commission rejected her complaint but remitted the file to the administration to examine whether a later new claim for benefits existed. On further appeal, the Federal Insurance Court held that the decisive conditions for payment were not met by the date of the termination decision and that the medical file did not establish a sufficiently documented deterioration before that date. The appeal was therefore dismissed, and no court costs were levied.

Massima Omnilex

Art. 28 cpv. 1ter LAI; Art. 8 lett. e of the Swiss-Italian social security convention; entitlement to an invalidity pension for a disability degree below 50% requires domicile and habitual residence in Switzerland, save where a special treaty rule provides otherwise. For insured persons no longer domiciled in Switzerland, pension entitlement arises only if the one-year period of average incapacity to work of at least 50% is established. A later, insufficiently substantiated deterioration cannot overcome the temporal cut-off created by the contested administrative decision; the court reviews only the facts existing up to that date (consid. 1-3).

Testo completo

[AZA 0]
I 465/01 Go

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi,
Soldini, supplente; Grisanti, cancelliere

Sentenza del 22 febbraio 2002

nella causa
S.________, ricorrente, rappresentata dal Patronato INCA/CGIL, Via Garibaldi 77, 91100 Trapani,

contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2, opponente,

e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna

Fatti :

A.- Mediante decisione del 30 luglio 1998, l'Ufficio AI del Cantone San Gallo ha riconosciuto S.________ cittadina italiana nata nel 1946, invalida nella misura del 40% a dipendenza di un'inabilità addebitabile a vari disturbi organici (in particolare diabete mellito tipo II, ipertonia arteriosa con disturbi del ritmo cardiaco) e psichici (stato depressivo), e le ha assegnato un quarto di rendita, unitamente alle completive per il marito e il figlio, poi soppresse.
In seguito al rimpatrio in Italia, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) sopprimeva, con provvedimento del 27 giugno 2000, il diritto alla rendita con effetto dal 1° maggio 2000, rilevando che, con il trasferimento del domicilio all'estero, l'interessata, che presentava un grado di invalidità inferiore al 50%, non adempiva più i requisiti di legge per ottenere una simile prestazione.

B.- Adita da S.________, che, con l'assistenza del Patronato INCA/CGIL, asseverava di essere invalida in misura superiore al 50%, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, con pronunzia 12 giugno 2001, ha respinto il gravame e confermato la decisione querelata, ritornando nondimeno gli atti all'amministrazione perché considerasse il gravame alla stregua di una nuova domanda di rendita ed accertasse in particolare se, in epoca successiva alla data della decisione impugnata, fosse insorto un nuovo diritto a prestazioni.

C.- S.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.
Facendo valere un aggravamento del suo stato valetudinario dal gennaio 2000 e producendo documentazione medica aggiornata a sostegno della propria tesi, riformula la richiesta che le venga assegnata una rendita.
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto :

1.- Nei considerandi della querelata pronunzia, alla quale si rinvia, i giudici commissionali hanno già esaurientemente esposto il disciplinamento legale applicabile alla fattispecie e i motivi per i quali la ricorrente, in seguito al rimpatrio avvenuto il 9 gennaio 1999, come risulta inequivocabilmente dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di C.________, ha perso il diritto al quarto di rendita.
È comunque opportuno ribadire che all'erogazione della chiesta prestazione ostano sia la normativa di cui all'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera, sia l'ordinamento previsto all'art. 8 lett. e della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, a norma del quale, allo stesso modo, le rendite ordinarie di invalidità previste per gli assicurati con grado di invalidità inferiore al 50% come pure gli assegni per grandi invalidi possono essere concesse ai cittadini italiani solo fino a quando essi conservino il loro domicilio in Svizzera. A ciò si aggiunge che, per costante giurisprudenza, per gli assicurati non domiciliati né dimoranti abitualmente in Svizzera, il diritto alla rendita insorge soltanto al momento in cui essi siano stati, per un anno, incapaci al lavoro per almeno il 50% in media (DTF 121 V 264 consid. 5e6).

2.- Il mancato adempimento dei suesposti requisiti al più tardi al momento della resa della decisione querelata 27 giugno 2000, che delimita temporalmente il potere cognitivo di questa Corte (DTF 121 V 366 consid. 1b e riferimenti), è deducibile sia dagli atti all'inserto - il medico curante della ricorrente avendo indicato solo a metà luglio 2000, senza peraltro quantificare il grado di incapacità e specificare a partire da quando, un peggioramento "negli ultimi mesi" dello stato di salute della paziente -, ma anche in maniera eloquente dall'atteggiamento preprocedurale palesato da quest'ultima, la quale mai, prima della comunicazione dell'UAI di sopprimere la rendita, aveva in alcun modo accennato a un peggioramento del suo stato invalidante, né, tanto meno, aveva richiesto l'erogazione di una mezza rendita a dipendenza di un superamento del 50% del grado d'invalidità.

3.- Alla luce di quanto precede, non sussiste motivo di scostarsi dalla pronunzia commissionale, che pertanto va confermata, anche in punto al giudizio di ritrasmettere gli atti all'amministrazione per una trattazione del ricorso di primo grado come implicita richiesta, meritevole d'esame, di revisione della decisione amministrativa.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG,

pronuncia :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 22 febbraio 2002

In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Giudice presidente IVa Camera :

Il Cancelliere :

Parole chiave

invalidity pensionresidence abroaddisability degreesocial security conventionnew claimtemporal reviewmedical evidence

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the insured person retained entitlement to an invalidity pension after moving abroad with a disability degree below 50%.

Decisione estratta

No. The pension could no longer be paid once domicile and habitual residence in Switzerland ended and the disability degree remained below 50%.

Motivazione estratta

Art. 28 cpv. 1ter LAI and Art. 8(e) of the Swiss-Italian social security convention allow such pensions only while the insured person is domiciled and habitually resident in Switzerland; the file did not show that the relevant conditions were met by the date of the termination decision.

Questione giuridica chiave

Whether the case had to be sent back for treatment of the appeal as a new pension application based on a later deterioration.

Decisione estratta

No. The record did not establish a sufficiently substantiated deterioration before the contested decision, nor a new pension entitlement after that date.

Motivazione estratta

The medical notes were too imprecise and the insured person had not previously invoked any worsening or requested a half pension; therefore there was no basis to deviate from the lower instance's remittal reasoning.

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