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I 446/99 ΓÇó Withdrawal of administrative appeal and federal costs
I 446/99Tribunale federale28 gen 2000Withdrawn
The Ticino cantonal invalidity insurance office withdrew its administrative appeal against the judgment of the cantonal insurance court concerning an invalidity insurance decision against insured person B. The Federal Insurance Court therefore struck the case from the docket. It ordered that no judicial fees be charged and, because withdrawal is treated like defeat, awarded B. CHF 1,500 in party compensation, payable by the office.
Art. 159 OG; withdrawal of an administrative-law appeal and costs consequences. The withdrawal of the appeal leads to removal of the case from the docket and is treated, as a rule, like dismissal of the appeal for the purpose of cost allocation (consid. 1). Where the prevailing party is represented by a union or similar association, party compensation is payable in federal proceedings; no judicial fees are charged when so ordered by the court (consid. 1).
«AZA»
I 446/99 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Cassina, cancelliera
Decisione del 28 gennaio 2000
nella causa
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona, ricorrente,
contro
B.________, opponente, rappresentato dal Sindacato X.________,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
Visto che, con atto 25 novembre 1999, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha dichiarato di ritirare il ricorso di diritto amministrativo del 27 luglio precedente contro il giudizio prolato il 18 giugno 1999 dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (riguardo ad una decisione del 15 aprile 1998 del predetto ufficio in materia di assicurazione invalidità, resa nei confronti dell'assicurato B.________),
ritenuto che dal profilo dell'esito della lite il
ritiro del gravame è equiparabile alla sua reiezione (VSI 1994 pag. 189 consid. 4a e riferimenti), la controparte, assistita da un'associazione sindacale, ha diritto a ripetibili in sede federale, da porre a carico dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità cantonale (art. 159 OG; sentenze non pubblicate 14 dicembre 1999 in re P., C 294/99 e 8 luglio 1997 in re D.F., I 73/96; cfr. SVR 1997 IV no. 110 pag. 341 consid. 3 e, per analogia, DTF 122 V 280 consid. 3; cfr. anche DTF 97 V 32 consid. 5),
il Tribunale federale delle assicurazioni
d e c i d e :
I. La causa è stralciata dai ruoli in seguito al ritiro
del ricorso.
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. L'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone
Ticino verserà a B.________ la somma di fr. 1500.- a
titolo di indennità di parte per la procedura
federale.
IV. La presente decisione sarà intimata alle parti, al
Tribunale cantonale della assicurazioni, Lugano, e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 28 gennaio 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Giudice presidente la IVa Camera:
La Cancelliera: