Revision not admitted; pension start date already final

I 419/01Tribunale federale5 nov 2001Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R. appealed to the Federal Insurance Court against the decision of the foreign-residents AI office and the ruling of the Federal Commission of Appeal. He again sought an invalidity pension beginning in 1984, but the court held that the start date had already been finally decided in its earlier judgment of 11 April 2000 and could only be reopened by a motivated revision request. Because the appeal contained no revision grounds, and because the pension calculation was otherwise unchallenged and correct, the court dismissed the appeal insofar as admissible and imposed no court costs.

Massima Omnilex

Art. 135 i.V.m. Art. 38 OG; Art. 136 ff. OG; Art. 36a OG: A judgment of the Federal Insurance Court becomes final immediately upon pronouncement and may be reopened only by a duly motivated request for revision. Issues already finally decided cannot be resubmitted through an ordinary administrative appeal. If the appeal file discloses no revision ground and the challenged pension calculation is otherwise unsubstantiated, the appeal must be dismissed in summary procedure (consid. 2–3).

Testo completo

[AZA 0]
I 419/01 Ws
IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e
Kernen; Grisanti, cancelliere

Sentenza del 5 novembre 2001

nella causa
R._________, Italia, ricorrente,

contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra, opponente,

e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna

Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:

mediante pronunzia 14 maggio 2001 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha respinto, nella misura in cui lo ha ritenuto ricevibile, il gravame interposto da N._________, cittadina italiana nata nel 1940, avverso la decisione 7 giugno 2000 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), accordantele, con effetto dal 1° febbraio 1993, una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di fr. 64.- mensili, stante una durata contributiva di tre anni e un mese, una scala rendite 03 e un reddito annuo medio determinante di fr. 9'648.-;
in particolare, il giudice commissionale, rilevando che l'inizio del diritto alla rendita era già stato stabilito dal Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza 11 aprile 2000, cresciuta in giudicato, non è entrato nel merito della richiesta dell'interessata di fare decorrere il diritto alla prestazione dal 1984, mentre per il resto ha confermato il calcolo compiuto dall'amministrazione a determinazione della rendita;
R._________, producendo documentazione varia, irrilevante ai fini del presente giudizio, interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte e ripropone, perlomeno in via implicita, la richiesta di rendita dal 1984, senza per contro motivare la domanda;
secondo i combinati disposti di cui agli art. 135 e 38 OG, le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni acquistano forza di cosa giudicata immediatamente dopo essere state pronunciate e possono essere modificate, a determinate condizioni, solo a seguito di un'istanza motivata di revisione (art. 136 segg. OG);
a giusto titolo, quindi, il primo giudice, constatato che la vertenza portava (in parte) su un tema già oggetto di giudizio del Tribunale federale delle assicurazioni che ne escludeva la rimessa in discussione, non è entrato nel merito della domanda dell'insorgente di fare decorrere la rendita da una data precedente a quella stabilita nella sentenza 11 aprile 2000 di questa Corte;
né l'atto ricorsuale contiene alcun elemento idoneo ad eventualmente ravvisare un motivo di revisione della sentenza 11 aprile 2000;
per il resto, questo Tribunale non vede motivo per discostarsi dal conteggio relativo alla rendita di invalidità confermato dal primo giudice e peraltro rimasto incontestato in questa sede;
in esito a quanto precede, il ricorso, in quanto ricevibile, si rivela infondato,

il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG,

pronuncia :

I.In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo
è respinto.

II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 5 novembre 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :

p. Il Cancelliere :

Parole chiave

invalidity pensionrevisionres judicatapension calculationadmissibilitysummary procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the pension start date could be set earlier than the date fixed in the final 11 April 2000 federal judgment.

Decisione estratta

That request could not be reconsidered because the earlier judgment was final; only a motivated revision request could reopen it.

Motivazione estratta

Under Arts. 135 and 38 OG, federal insurance judgments become final immediately and may be altered only through revision under Art. 136 et seq. OG. The appeal contained no revision grounds.

Questione giuridica chiave

Whether there were grounds to revise the Federal Insurance Court judgment of 11 April 2000.

Decisione estratta

No revision ground was shown.

Motivazione estratta

The appeal did not contain any element capable of establishing a revision reason within the meaning of Arts. 136 et seq. OG.

Questione giuridica chiave

Whether the pension calculation confirmed by the lower court should be changed.

Decisione estratta

No reason existed to depart from the confirmed calculation.

Motivazione estratta

The appellant did not challenge the calculation in a substantiated way, and the court found no basis to deviate from it.

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