Administrative appeal inadmissible for failure to pay advance costs

I 1070/06Tribunale federale19 apr 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

N.________, as heir of his deceased son F.________, challenged a Ticino social insurance judgment concerning disability insurance benefits. The Federal Court held that the old Federal Judiciary Act (OG) still applied and that the proceedings were chargeable. Because the appellant did not pay the CHF 500 advance ordered by presidential decision, the court enforced the warning contained in that order and declared the administrative appeal inadmissible. Despite the chargeable nature of the proceedings, no judicial costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 135 et 150 al. 4 OG; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l’avance de frais en matière de prestations de l’assurance-invalidité. Lorsque le recourant ne verse pas, dans le délai imparti avec menace d’irrecevabilité, l’avance destinée à couvrir les frais présumés, le Tribunal fédéral doit faire application de la commination; le recours est déclaré irrecevable. Dans la procédure relative à des prestations litigieuses de l’assurance-invalidité, les frais sont en principe dus, mais la Cour peut renoncer à percevoir des dépens judiciaires selon sa pratique.

Testo completo

I 1070/06{T 7}

Sentenza del 19 aprile 2007
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
N.________, ricorrente, erede del defunto figlio F.________,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 novembre 2006.

Visto in fatto e considerando in diritto che:
in data 12 dicembre 2006 N.________, in qualità di erede del defunto figlio F.________, ha presentato ricorso di diritto amministrativo avverso un giudizio 8 novembre 2006 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità,
pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), rimane applicabile l'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395),
essendo controverse prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, la procedura è onerosa (art. 134 OG, nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio 2006),
con ordinanza presidenziale del 28 dicembre 2006, notificata il 30 dicembre seguente, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha assegnato al ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione dell'atto per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato dichiarato inammissibile,
l'interessato non ha versato l'importo richiesto,
richiamati i combinati disposti di cui agli art. 135 e 150 cpv. 4 OG, dev'essere data attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza del 28 dicembre 2006,
sebbene la procedura sia onerosa, conformemente alla prassi di questo Tribunale, dovendosi pronunciare l'irricevibilità del gravame per mancato pagamento dell'anticipo, non si percepiscono spese giudiziarie,

il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 aprile 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Parole chiave

invalidity insuranceadvance costsinadmissibilityjudicial costssocial insurance appeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the administrative law appeal was admissible despite non-payment of the ordered cost advance.

Decisione estratta

No. The appellant failed to pay the required advance within the set deadline, so the announced sanction of inadmissibility had to be enforced.

Motivazione estratta

The Court applied Art. 135 and Art. 150(4) OG, and noted that in disputed disability insurance benefits the proceedings were chargeable; since the advance was not paid, the appeal had to be declared inadmissible. No judicial costs were charged in accordance with the Court's practice.

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