Old-age pension calculation and income splitting upheld

H 296/02Tribunale federale / II divisione di diritto sociale3 giu 2004Dismissed

Sintesi

The appellant, a former Swiss contributor living abroad, challenged the Swiss Compensation Fund’s calculation of his old-age pension lump sum, arguing that the credited income total was too low. The Federal Insurance Court upheld the lower commission’s detailed recalculation and confirmed that the difference between the individual account totals and the pension calculation was the lawful consequence of spouse income splitting under the 10th AVS revision. It held that the pension was correctly determined under the applicable AVS and bilateral convention rules. The appeal was dismissed and no court costs were charged.

Regest

Art. 29 ff., 29quater, 29quinquies, 29sexies and 30 cpv. 1 LAVS; Art. 52f OAVS; income splitting between spouses in the calculation of old-age pensions: the discrepancy between individual account income and the income used for pension computation may result from the statutory splitting regime introduced by the 10th AVS revision. For pensions arising after 31 December 1996, the spouses’ earnings during years of marriage are to be split in accordance with the law; child-care credits and revaluation must also be taken into account. Where the lower instance correctly applies these rules and no other calculation error is shown, the appeal must be dismissed (consid. 2-4).

Testo completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa
{T 7}
H 296/02

Sentenza del 3 giugno 2004
IIa Camera

Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Grisanti, cancelliere

Parti
C.________, Stati Uniti, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente

Istanza precedente
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna

(Giudizio del 5 settembre 2002)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
C.________, cittadino italiano nato il 18 marzo 1937, ha lavorato in Svizzera dal 1957 al 1960, dal 1962 al 1968 e dal 1971 al 1972 solvendo regolari contributi alle assicurazioni sociali elvetiche,
mediante decisione del 24 aprile 2002, la Cassa svizzera di compensazione gli ha assegnato una rendita di vecchiaia sotto forma di indennità forfetaria di fr. 34'765.-, stante una durata contributiva di 9 anni e 7 mesi, una scala rendite 6 e un reddito annuo medio determinante di fr. 37'080.-,
mediante separato provvedimento di medesima data, la Cassa ha pure erogato una prestazione di vecchiaia in favore della moglie F.________,
l'interessato è insorto avverso la decisione amministrativa che lo concerne direttamente con gravame alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero contestando l'importo erogatogli - ritenuto troppo basso ed errato - e chiedendo un nuovo calcolo della prestazione,
esperiti i propri accertamenti e compiuto un nuovo dettagliato conteggio, il giudice commissionale ha respinto per pronuncia del 5 settembre 2002 il gravame e ha confermato l'operato della Cassa,
C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ribadisce l'erroneità del calcolo posto a fondamento della prestazione,
in particolare, l'interessato rileva la discrepanza tra l'importo dei redditi considerati dall'amministrazione (quantificati in fr. 102'651.- e aumentati a fr. 103'221.- dall'autorità commissionale) e la somma dei redditi registrati sui suoi conti individuali (fr. 119'058.-; recte: fr. 119'733.-),
la Cassa propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi,
nei considerandi dell'impugnato giudizio, il primo giudice ha compiutamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali applicabili al calcolo della rendita di vecchiaia, rispettivamente all'indennità forfetaria spettante all'insorgente, rammentando in particolare presupposti ed estensione del diritto a tali prestazioni (art. 29 segg. LAVS, art. 7 lett. a della Convenzione italo-svizzera del 14 dicembre 1962 relativa alla sicurezza sociale), i principi relativi al computo contributivo per gli anni 1948-1968 (DTF 107 V 16 consid. 3a; RDAT 1999 II 64 pag. 239), gli elementi di cui si compone il reddito annuo medio determinante (art. 29quater LAVS), il concetto di ripartizione e attribuzione per metà a ciascuno (splitting) dei redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune (art 29quinquies LAVS), il computo di accrediti per compiti educativi (art. 29sexies LAVS e art. 52f OAVS), la rivalutazione di legge del reddito accumulato (art. 30 cpv. 1 LAVS) e la sua divisione per la durata contributiva effettiva, nonché l'arrotondamento del reddito annuo medio determinante al valore superiore più vicino,
a tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia soggiungere che né l'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e non più prevedente la possibilità di liquidare una rendita minima mediante indennità unica in capitale in favore di un cittadino italiano che lascia definitivamente la Svizzera o fa valere il proprio diritto dall'estero (cfr. sentenza del 5 febbraio 2004 in re S., H 37/03, consid. 6.5 e 7.3, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale), né la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, sono applicabili alla presente procedura (DTF 129 V consid. 1.2, 128 V 315),
dopo attento esame, il computo della prestazione operato dalla precedente istanza non può che essere ritenuto conforme alle vigenti disposizioni legali in materia,
all'insorgente si ricorda in particolare che la censurata differenza tra il reddito considerato nella decisione querelata e quello registrato sui suoi conti individuali altro non è che la conseguenza del nuovo sistema legale di ripartizione dei redditi tra coniugi introdotto con la 10a revisione dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 1997 e applicabile a tutte le rendite insorte dopo il 31 dicembre 1996 (lett. c, cpv. 1 prima frase, delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS; cfr. ad es. sentenza del 21 maggio 2001 in re G., H 229/00, consid. 1),
anche a tal proposito è sufficiente il rinvio alla pronuncia impugnata che ha esaurientemente esposto le modalità di ripartizione, secondo tale sistema, dei redditi conseguiti dai coniugi C.________ nel 1959 (anno successivo al matrimonio; art. 50b cpv. 3 OAVS) e dal 1964 al 1968, quando entrambi erano assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29quinquies cpv. 4 lett. b LAVS; cfr. giudizio commissionale, pag. 6),
per il resto, dagli atti non sono ravvisabili elementi suscettibili di inficiare il giudizio commissionale, né il ricorrente fa valere simili motivi,
in tali condizioni la pronuncia impugnata merita di essere tutelata;

il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 3 giugno 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:

Parole chiave

old-age pensionincome splittingspouse earningsaverage annual incomecontributory periodpension calculationsocial insurance