No right to renounce old-age pension to keep supplement

H 269/03Tribunale federale / II divisione di diritto sociale12 gen 2004Dismissed

Sintesi

The insured woman appealed against the refusal to restore the previous pension arrangement after her husband’s old-age pension had been recalculated and she had been granted her own old-age pension. She argued that she should be allowed to waive her own pension and keep the more favorable supplementary benefit, and invoked equal treatment. The Federal Insurance Court held that, under its settled case law, an insured person cannot renounce an ordinary old-age pension in order to continue receiving a supplementary pension, even if the overall family benefit becomes less favorable. The appeal was dismissed and no court costs were charged.

Regest

Art. 21 ff. AHVG; waiver of an ordinary old-age pension in order to continue receiving a supplementary pension is inadmissible. The insured cannot, by invoking economic advantage, demand maintenance of a previous pension constellation once the statutory pension entitlement has changed. This applies even where the sum of the spouses’ old-age benefits would be lower than the former pension plus supplement; the binding statutory calculation prevails over any claimed right to dispose of benefit entitlements. Alleged practices of other compensation funds do not create a subjective entitlement to unequal treatment contrary to law (consid. 2).

Testo completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa
{T 7}
H 269/03

Sentenza del 12 gennaio 2004
IIa Camera

Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Schäuble, cancelliere

Parti
M.________, Italia, ricorrente, rappresentata dal Patronato INCA, Rebgasse 1, 4005 Basilea,

contro

Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente

Istanza precedente
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna

(Giudizio del 5 agosto 2003)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
con decisione del 24 agosto 2001 Aldo Martinoli, cittadino italiano nato il 4 agosto 1936, è stato posto dal 1° settembre 2001 al beneficio di una rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 1798.- mensili oltre alla completiva per la moglie, M.________, nata il 22 marzo 1940, di fr. 539.-,
a seguito del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte della moglie, la Cassa svizzera di compensazione, con provvedimenti 14 marzo 2003, ha modificato l'importo della rendita del marito, aumentandolo a fr. 1826.- mensili, e assegnato alla moglie una propria rendita di vecchiaia di fr. 65.- a decorrere dal 1° aprile 2003,
l'opposizione interposta da M.________, volta al ripristino della rendita originaria del marito e della completiva in suo favore, è stata respinta con atto del 10 aprile 2003,
adita dall'assicurata, la quale riproponeva la richiesta fatta valere in sede di procedura d'opposizione, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, per pronuncia 5 agosto 2003, ha confermato l'atto amministrativo impugnato,
tramite il Patronato INCA, M.________ ha deferito il giudizio commissionale con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, ribadendo le sue precedenti conclusioni,
in sostanza, la ricorrente sostiene che sia la giurisprudenza che la LPGA prevederebbero la possibilità di rinunciare a prestazioni sociali,
essa poi lamenta una ingiustificata disparità di trattamento, atteso che varie casse di compensazione proporrebbero ai loro assicurati residenti in Svizzera la rinuncia alla propria prestazione assicurativa in favore di una prestazione completiva per il coniuge economicamente più vantaggiosa,
la Cassa svizzera di compensazione postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi,
la pronuncia commissionale ha già diffusamente esposto le norme e i principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie, segnatamente indicando le modalità di calcolo della rendita della ricorrente,
a tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione,
la ricorrente non contesta il calcolo della propria rendita effettuato dall'autorità commissionale, ma, prevalendosi implicitamente del principio della protezione dei diritti acquisiti, chiede di mantenere la situazione pensionistica previgente, economicamente più vantaggiosa
gli esposti argomenti addotti a sostegno della domanda ricorsuale non sono suscettibili di infirmare le conclusioni della precedente istanza,
il primo giudice ha correttamente ricordato come il Tribunale federale delle assicurazioni, a conferma di giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1997, delle disposizioni della 10a revisione dell'AVS, abbia in DTF 129 V 1 stabilito non essere possibile rinunciare a una rendita ordinaria di vecchiaia al fine di continuare a percepire una rendita completiva, e ciò pure nell'ipotesi in cui la somma delle prestazioni di vecchiaia per i due coniugi sia inferiore alla singola prestazione oltre alla completiva (cfr. pure sentenza dell'8 ottobre 2003 in re G., H 212/03, consid. 3),
in tali condizioni la pronuncia commissionale non può che essere tutelata,

il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 12 gennaio 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:

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