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H 230/98 ΓÇó No party costs against non-losing compensation office
H 230/98Tribunale federale / II divisione di diritto sociale13 nov 2000Granted
The Federal Insurance Court allowed the compensation office's administrative appeal against a cantonal insurance judgment that had ordered it to pay CHF 1,500 in party costs to B. In the renewed cantonal proceedings, the office was not considered the losing party, because the claim against all company administrators ultimately succeeded. The court therefore annulled the cost award, waived court costs exceptionally, and ordered the return of the CHF 500 advance on costs.
Art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS; art. 159 cpv. 1 OG; party costs are chargeable only to the losing party. A compensation office that ultimately obtains condemnation of all responsible company organs is not to be treated as a losing party merely because, in earlier proceedings, a remittal led to a more favorable procedural position for one defendant. Where the administration is not unsuccessful in the substance, an award of party costs against it lacks a legal basis (consid. 2). By exception, court costs may be waived under art. 156 cpv. 1 OG in view of the special circumstances.
[AZA 7]
H 230/98 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Meyer e Ferrari;
Schäuble, cancelliere
Sentenza del 13 novembre 2000
nella causa
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Canonico Ghiringhelli 15a, Bellinzona, ricorrente,
contro
B._________, opponente, rappresentato dall'avv. C._________,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
Visto in fatto e considerando in diritto che:
B._________, M._________ e S._________ sono stati ritenuti responsabili dalla Cassa di compensazione del Cantone Ticino, quali amministratori di una società anonima, del mancato pagamento di contributi;
gli interessati hanno fatto opposizione;
il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto le petizioni della Cassa avverso B._________ e M._________, mentre ha respinto quella contro S._________;
B._________ e M._________ hanno impugnato tale giudizio con ricorso di diritto amministrativo a questa Corte chiedendo l'estensione dell'obbligo di risarcire a S._________, gravame accolto dalla Corte nel senso che essa ha rinviato gli atti all'autorità giudiziaria di primo grado per accertamenti completivi, con spese e ripetibili a carico della Cassa;
a seguito degli accertamenti in questione, il 3 giugno 1998, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha con nuovo giudizio dichiarato di accogliere le petizioni nei confronti dei tre amministratori, assegnando a carico della Cassa fr. 1500.- di ripetibili a B._________, il quale si era fatto assistere in sede di questa nuova procedura cantonale dal proprio avvocato;
la Cassa interpone ora ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni contestando la legittimità dell'assegnazione a suo carico delle ripetibili per il motivo che si ritiene vincente in causa o comunque non soccombente, ricorso al quale B._________, sempre tramite il suo legale, risponde chiedendo la conferma del giudizio impugnato;
il ricorso merita accoglimento;
se è vero, in effetti, che in sede precedente B._________ e M._________, pur rimanendo responsabili, punto peraltro da loro non più contestato, hanno vinto la causa ottenendo che una terza persona sia tenuta solidalmente con loro a rispondere, è altrettanto vero che in concreto l'amministrazione nonsoccombe, datoche, indefinitiva, tutt'etregliorganidellasocietàfallitasonostaticondannatialrisarcimentodifr. 122'755. 80;
di regola, le spese processuali sono messe a carico della parte soccombente, principio questo che vale pure per le spese ripetibili (vedi gli art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e 159 cpv. 1 OG);
in concreto, come già rilevato poc'anzi, la Cassa non può essere considerata parte soccombente, motivo per il quale il giudizio cantonale querelato deve essere annullato nella limitata misura in cui assegna a carico dell'amministrazione fr. 1500. - di ripetibili a B._________;
per le particolarità del caso, si rinuncia - in via d'eccezione - al prelevamento delle spese processuali, che dovrebbero essere poste a carico dell'opponente in applicazione dell'art. 156 cpv. 1 OG;
il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il dispositivo n. 2 del giudizio 3 giugno 1998 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino essendo annullato nella misura in cui si riferisce alle ripetibili.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. L'anticipo spese di fr. 500. - prestato dalla Cassa ricorrente viene retrocesso.
IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 13 novembre 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera:
Il Cancelliere: